Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Trattato, Bonn, 25 giugno 1991

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Governo italiano

1991 diritto diritto Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 Intestazione 24 agosto 2009 75% Da definire

Depositario: Governo del Granducato del Lussemburgo
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TESTO DELL'ACCORDO

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato,

e il REGNO DI SPAGNA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del governo del Regno di Spagna all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Con il presente Accordo, il Regno di Spagna aderisce alla Convenzione del 1990.
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del "Cuerpo Nacional de Policía" e del "Cuerpo de la Guardia Civil" nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.
2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e, per il Regno di Spagna: "La Dirección General de la Policía".
Articolo 3
1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del "Cuerpo Nacional de Policía" e "del Cuerpo de la Guardia Civil" nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.
2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica francese e il governo del Regno di Spagna formulano ciascuno una dichiarazione nella quale indicano, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di esercizio del diritto di inseguimento sul proprio territorio.
3. All'atto della firma del presente Accordo, il governo del Regno di Spagna formula una dichiarazione nei riguardi del governo della Repubblica portoghese nella quale indica le modalità di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per il Regno di Spagna, il Ministero della Giustizia.
Articolo 5
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e del Regno di Spagna, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti.
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Articolo 6
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Spagna copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

Il Regno di Spagna accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Spagna copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale la Repubblica italiana ha aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 a Parigi, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'Accordo di adesione
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra i cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 ed il Regno di Spagna, solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in questi sei Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti della Repubblica italiana il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni di applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo stesso e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
2) Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
Le Parti contraenti prendono atto che il Governo del Regno di Spagna s'impegna ad applicare il regime comune dei visti per quanto concerne i casi discussi nel corso della fase finale delle trattative di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.
3) Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati
Le Parti contraenti prendono atto che il governo del Regno di Spagna s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione spagnola venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

III. Le Parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni formulate dal Regno di Spagna:

1) Dichiarazione relativa alle città di Ceuta e Melilla
a) I controlli esistenti all'ingresso del territorio doganale della Comunità economica europea per le merci ed i viaggiatori in provenienza dalle città di Ceuta o Melilla continueranno ad essere esercitati in conformità alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna alle Comunità europee.
b) Il regime specifico di esenzione dal visto in relazione al piccolo traffico frontaliero tra Ceuta e Melilla e le province marocchine di Tátouan e Nador continuerà ad essere applicato.
c) I cittadini marocchini che non risiedono nelle province di Tátouan o di Nador e che intendono entrare esclusivamente nel territorio delle città di Ceuta e Melilla, continueranno ad essere soggetti al regime dei visti. La validità di tali visti sarà limitata a queste due città, ed essi potranno consentire più ingressi ed uscite ["visado limitado múltiple"], in conformità alle disposizioni degli articoli 10 paragrafo 3 e 11 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione del 1990.
d) Il Regno di Spagna terrà conto, nell'applicazione di tale regime, degli interessi degli altri Stati membri.
e) In applicazione della propria legislazione e al fine di verificare se i passeggeri continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1990, in virtù delle quali essi sono stati autorizzati ad entrare nel territorio nazionale dopo il controllo dei passaporti alla frontiera esterna, la Spagna manterrà i controlli (controlli d'identità e dei documenti) nei collegamenti marittimi ed aerei in provenienza da Ceuta e Melilla, e che hanno come sola destinazione un altro punto del territorio spagnolo.
Allo stesso scopo, la Spagna manterrà i controlli dei voli interni e dei collegamenti regolari effettuati dai traghetti che partono dalle città di Ceuta e Melilla a destinazione di un altro Stato parte della Convenzione.
2) Dichiarazione relativa all'applicazione della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale ed alla Convenzione europea di estradizione.
Il Regno di Spagna s'impegna a rinunziare a far uso delle proprie riserve e dichiarazioni effettuate in occasione della ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, nella misura in cui sono incompatibili con la Convenzione del 1990.
3) Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990
Il governo del Regno di Spagna dichiara che, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus e per le palme, esso applicherà dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, le agevolazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 di detta Convenzione.
Il governo del Regno di Spagna dichiara che esso effettuerà un "pest risk assessment" entro il 1o gennaio 1992 relativo ai frutti freschi di citrus ed alle palme, il quale, qualora dimostri che sussiste un pericolo di introduzione o di propagazione di organismi nocivi, potrà, se del caso, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, motivare la deroga di cui all'articolo 121, paragrafo 2 di detta Convenzione.
4) Dichiarazione relativa all'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990
All'atto della firma del presente Accordo, il governo del Regno di Spagna prende nota del contenuto dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione del 1990 nonché dell'atto finale e delle dichiarazioni allegati.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà una copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il venticinque giugno millenovecentonovantuno, rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Bonn l'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo del Regno di Spagna ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il governo della Repubblica italiana. Grassetto