Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/I

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati

ALLEGATO I - QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

Elenco di cui all'articolo 17 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli, - destinatari degli atti comunitari, - territorio o lingue della Comunità, - diritti e obblighi degli Stati membri, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini, nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione, si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADEGUAMENTI SETTORIALI Ai fini degli atti di cui al presente allegato la Svizzera e il Liechtenstein sono considerati come un unico territorio. I. QUESTIONI VETERINARIE 1. a) Non si applicano le disposizioni concernenti le relazioni con i paesi terzi che figurano negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Valgono tuttavia i seguenti principi generali: - le Parti contraenti non applicano, alle importazioni dai paesi terzi, disposizioni più favorevoli di quelle derivanti dall'accordo. Per quanto concerne tuttavia le sostanze ad azione ormonale o tireostatica, gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere la loro legislazione nazionale in materia di importazioni dai paesi terzi. - Negli scambi tra Stati AELS (EFTA) o tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità gli animali ed i prodotti provenienti dai paesi terzi, oppure i prodotti derivati in parte o per intero da questi, devono soddisfare le norme stabilite dalla Parte contraente di importazione per quanto concerne i paesi terzi. La Parte contraente di esportazione provvede affinché l'autorità competente adotti comunque le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo. b) Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995. 2. Non si applicano le disposizioni relative ai controlli alle frontiere, al benessere degli animali e alle modalità finanziarie contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995. 3. Per consentire all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) di adottare le necessarie misure, gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo saranno applicabili, ai fini dell'accordo, nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994. 4. Gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, fatta eccezione per le direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE e 91/493/CEE, non si applicano all'Islanda. Negli scambi con l'Islanda in settori non disciplinati dagli atti in questione le altre Parti contraenti possono mantenere il loro regime di paese terzo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995. 5. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della normativa comunitaria in materia di BSE (encefalopatia spongiforme dei bovini) e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte degli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono applicare le rispettive normative nazionali. Essi tuttavia si impegnano ad applicare, in modo non discriminatorio e prevedibile, norme nazionali trasparenti basate su criteri obiettivi. Le norme nazionali in questione vengono comunicate alla Comunità economica europea secondo le modalità stabilite dal protocollo 1, paragrafo 4, al più tardi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. La Comunità economica europea si riserva il diritto di applicare norme analoghe negli scambi con lo Stato AELS (EFTA) interessato. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995. 6. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della normativa comunitaria relativa alla nuova malattia dei suini e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima possibile, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte della Norvegia, quest'ultima può applicare le proprie norme protettive, basate sulla definizione di regioni non colpite, per quanto concerne i suini vivi, le carni fresche, i prodotti a base di carne e lo sperma di suini. Le altre Parti contraenti si riservano il diritto di applicare norme analoghe negli scambi con la Norvegia. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995. 7. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ed in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, tali Parti contraenti possono applicare le rispettive legislazioni nazionali. Le altre Parti contraenti possono mantenere, in questo settore, il proprio regime di paese terzo nei confronti dei suddetti paesi. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995. 8. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte della Finlandia, dell'Islanda e della Norvegia, queste Parti contraenti possono applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di pesci e crostacei vivi, nonché di uova e gameti di pesci e di crostacei per l'allevamento o il ripopolamento. Le altre Parti contraenti possono mantenere, in questi settori, il loro regime di paese terzo nei confronti dei paesi suddetti. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995. 9. Clausola di salvaguardia 1. a) La Comunità economica europea e qualsiasi Stato AELS (EFTA) possono, per gravi motivi di sanità pubblica o di salute degli animali, adottare misure cautelari provvisorie, secondo le proprie procedure, nei confronti dell'introduzione nel loro territorio di animali o prodotti di origine animale. Tali misure sono notificate immediatamente ad ogni Parte contraente, nonché alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA). b) Le consultazioni sulla situazione si svolgono entro dieci giorni dalla data della notifica. La Commissione delle Comunità europee e/o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie tenendo debito conto dei risultati delle suddette consultazioni. 2. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono organizzare consultazioni qualsiasi aspetto della situazione in materia di sanità pubblica o di salute degli animali. Si applicano le disposizioni del punto 1, lettera b). 3. a) La Commissione delle Comunità europee trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ogni decisione di salvaguardia relativa agli scambi intracomunitari. Qualora l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) consideri inadeguata la decisione si applicano le disposizioni del punto 2. b) L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) trasmette alla Commissione delle Comunità europee ogni decisione di salvaguardia relativa agli scambi tra Stati AELS (EFTA). Qualora la Commissione ritenga inadeguata tale decisione si applicano le disposizioni del punto 2. 10. Ispezioni in loco 1) Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è responsabile per gli Stati AELS (EFTA). 2) Si applicano i seguenti principi: a) le ispezioni vengono effettuate secondo programmi equivalenti a quelli della Comunità economica europea; b) l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dispone, per le ispezioni negli Stati AELS (EFTA), di una struttura equivalente a quella esistente nella Comunità economica europea; c) per le ispezioni sono applicati gli stessi criteri; d) ai fini dell'ispezione l'ispettore è indipendente; e) gli ispettori possiedono un livello analogo di formazione e di esperienza; f) le informazioni concernenti le ispezioni sono scambiate tra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA); g) la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) coordinano le misure da adottare in seguito alle ispezioni. 3) Le necessarie modalità di attuazione relative alle disposizioni in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti vengono stabilite dalla Commissione delle Comunità europee e dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in stretta cooperazione tra di loro. 4) Le modalità in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti di cui al presente capo valgono solamente per gli atti o per le parti di atti applicati dagli Stati AELS (EFTA). 11. Designazione di laboratori di riferimento comuni Fatte salve le relative implicazioni finanziarie, i laboratori di riferimento comunitari servono da laboratori di riferimento per tutte le Parti contraenti dell'accordo. Tra le Parti contraenti si svolgono consultazioni intese a stabilire le modalità di lavoro. 12. Il Comitato scientifico veterinario La Commissione delle Comunità europee nomina, oltre al numero di membri di cui all'articolo 3 della decisione 81/651/CEE della Commissione (1), due esperti scientifici altamente qualificati dei paesi AELS (EFTA) per ognuna delle sezioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 3 della decisione, che parteciperanno a pieno titolo ai lavori del Comitato scientifico veterinario. Essi non parteciperanno alle votazioni e la loro posizione verrà messa a verbale separatamente. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Testi fondamentali 1.1. Salute degli animali 1.1.1. Scambi e immissione sul mercato Bovini/suini 1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977), modificata da: - 366 L 0600: Direttiva 66/600/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966 (GU n. L 192 del 27.10.1966, pag. 3294) - 371 L 0285: Direttiva 71/285/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1971 (GU n. L 179 del 9.8.1971, pag. 1) - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati-Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76) - 372 L 0445: Direttiva 72/445/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 49) - 373 L 0150: Direttiva 73/150/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 18) - 377 L 0098: Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81) - 379 L 0109: Direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 20) - 379 L 0111: Direttiva 79/111/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 26) - 380 L 0219: Direttiva 80/219/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 25) - 380 L 1098: Direttiva 80/1098/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1989 (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 11) - 380 L 1274: Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75) - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20) - 382 L 0061: Direttiva 82/61/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 29 del 6.2.1982, pag. 13) - 382 L 0893: Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 57) - 383 L 0642: Direttiva 83/642/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1983 (GU n. L 358 del 22.12.1983, pag. 41) - 383 L 0646: Direttiva 83/646/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 360 del 23.12.1983, pag. 44) - 384 L 0336: Direttiva 84/336/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 22) - 384 L 0643: Direttiva 84/643/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 27) - 384 L 0644: Direttiva 84/644/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 30) - 385 L 0320: Direttiva 85/320/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 36) - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44) - 387 D 0231: Decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU n. L 99 dell'11.4.1987, pag. 18) - 387 L 0489: Direttiva 87/489/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 28) - 388 L 0406: Direttiva 88/406/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988 (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 1) - 389 L 0360: Direttiva 89/360/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 29) - 389 D 0469: Decisione 89/469/CEE della Commissione, del 28 luglio 1989 (GU n. L 225 del 3.8.1989, pag. 51) - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) - 390 L 0422: Direttiva 90/422/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 9) - 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13) - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29) - 391 D 0013: Decisione 91/13/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1990 (GU n. L 8 dell'11.1.1991, pag. 26) - 391 D 0177: Decisione 91/177/CEE della Commissione, del 26 marzo 1991 (GU n. L 86 del 6.4.1991, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 2, lettera o) relativo alle regioni è aggiunto il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». b) L'articolo 4 ter non si applica. Verrà stabilita una nuova legislazione in base alla procedura prevista dall'accordo. c) All'articolo 10, paragrafo 2, le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dal 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993. d) Nell'allegato B, punto 12 è aggiunto, per quanto concerne gli istituti statali responsabili del controllo ufficiale delle tubercoline, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». e) Nell'allegato C, punto 9 è aggiunto, per quanto concerne gli istituti responsabili del controllo ufficiale degli antigeni, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». f) Nell'allegato F Modello I, nota 4, Modello II, nota 5, Modello III, nota 4 e Modello IV, nota 5, è aggiunto, per quanto concerne le denominazioni dei servizi veterinari, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». g) Nell'allegato G parte A, punto 2 è aggiunto, per quanto concerne gli istituti ufficiali, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». Ovini/caprini 2. 391 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 2, punto 3) è sostituito dal seguente testo: «azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), nei quali sono tenuti o allevati abitualmente bovini e suini, ovini e caprini, pollame vivo e conigli domestici, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi vivi in provenienza dai paesi terzi (2)». b) L'articolo 2, punto 9) è sostituito dal seguente testo: «mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono raccolti, caricati o imbarcati ovini e/o caprini e che è conforme all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che è stato riconosciuto». c) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente testo: «devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio. Per l'identificazione gli Stati AELS (EFTA) s'impegnano a coordinare il proprio sistema tra di loro e con la Comunità». «Anteriormente al 1° settembre 1993 gli Stati AELS (EFTA) adottano le misure appropriate per garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi all'interno del SEE siano estesi ai movimenti di animali all'interno del loro territorio. I sistemi nazionali di identificazione e di registrazione vanno notificati all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) anteriormente al 1° luglio 1993». d) L'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal seguente testo: « - che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nel seguente elenco o al capitolo I dell'allegato B della presente direttiva: - Afta epizootica - Peste suina classica - Peste suina africana - Malattia vescicolare dei suini - Malattia di Newcastle - Peste bovina - Peste dei piccoli ruminanti - Stomatite vescicolare - Febbre catarrale - Peste equina - Encefalomielite virale equina - Malattia di Teschen - Influenza aviaria - Vaiolo degli ovicaprini - Dermatite nodulare contagiosa - Febbre della Rift Valley - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini». e) L'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente testo: «- che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria». f) L'articolo 6, lettera b), punto i), primo trattino è sostituito dal seguente testo: «- l'azienda è soggetta a regolari controlli veterinari ufficiali, conformemente alle seguenti disposizioni: Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dal presente accordo, la competente autorità sottopone a controlli le aziende, i mercati o i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi, allo scopo di accertarsi che gli animali o i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e rispettino in particolare le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) in materia di identificazione e registrazione e siano accompagnati, sino alla/e loro destinazione/i, dai certificati sanitari secondo quanto dispone la presente direttiva». g) All'articolo 8, paragrafo 2 le date 1° gennaio 1992 e 1° luglio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993. h) L'articolo 10 non si applica. i) Nell'allegato A, capitolo 2, punto D) 2), la prima frase è sostituita dal seguente testo: «sino al 1° settembre 1993 ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1 e che rispondono alle seguenti condizioni:». j) L'allegato C è sostituito dal seguente testo: «Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis) Per poter qualificare un'azienda indenne da brucellosi la ricerca della brucellosi (B. melitensis) viene effettuata mediante la prova del rosa di Bengala o la prova di fissazione del complemento descritte ai seguenti punti 1) e 2), oppure mediante qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è utilizzata per gli esami da effettuare su singoli animali. 1. Prova del rosa di Bengala La prova del rosa di Bengala può essere utilizzata per lo screening degli allevamenti ovini e caprini ai fini del riconoscimento dello status di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi. 2. Prova di fissazione del complemento a) La prova di fissazione del complemento deve essere utilizzata per tutte le prove su singoli animali. b) La prova di fissazione del complemento può essere utilizzata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di riconoscere agli allevamenti lo status di ufficialmente indenni o indenni da brucellosi. Qualora la prova del rosa di Bengala dia esito positivo su oltre il 5% degli animali di un allevamento occorre effettuare un'ulteriore prova su ogni singolo animale dell'allevamento mediante il metodo di fissazione del complemento. Nella prova di fissazione del complemento il siero che contiene 20 o più unità di ICFT/ml deve essere considerato positivo. Gli antigeni utilizzati debbono essere approvati dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus». k) All'allegato E il modello I, III b) e V e) terzo trattino, il modello II, III b) e V f) terzo trattino e il modello III, III b) e V i) terzo trattino non si applicano. Equidi 3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 9 non si applica. b) Nell'allegato C, nota 1, è aggiunto il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». Pollame e uova da cova 4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 3, paragrafo 1 la data 1° luglio 1991 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993. b) Ai fini dell'articolo 7, punto 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di stampigliatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (3). Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni valgono, per gli Stati AELS (EFTA), le seguenti abbreviazioni: AT per l'Austria, FI per la Finlandia, NO per la Norvegia, SE per la Svezia, CH o FL per la Svizzera e il Liechtenstein. c) All'articolo 13, paragrafo 2, le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nel secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date del 1° gennaio 1993 e del 1° luglio 1993. d) All'articolo 14, paragrafo 2 le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993. e) L'articolo 29 non si applica. f) L'articolo 30 non si applica. g) Nell'allegato I è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». h) All'allegato II, capitolo I, punto 2) non si applica il riferimento al regolamento (CEE) n. 2782/75. Acquacoltura 5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'articolo 16 non si applica. Embrioni di animali della specie bovina 6. 389 L 0556: Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da: - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'articolo 14 non si applica. Sperma di animali della specie bovina 7. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato degli animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da: - 390 L 0120: Direttiva 90/120/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990 (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 37) - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'articolo 15 non si applica. Sperma di animali della specie suina 8. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'articolo 6, paragrafo 2 non si applica. b) L'articolo 14 non si applica. c) L'articolo 15 non si applica. Carni fresche 9. 372 L 0461: Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da: - 377 L 0098: Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81) - 380 L 0213: Direttiva 80/213/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 1) - 380 L 1099: Direttiva 80/1099/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980 (GU n. L 325 del 1.12.1980, pag. 14) - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20) - 382 L 0893: Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 57) - 383 L 0646: Direttiva 83/646/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 360 del 23.12.1983, pag. 44) - 384 L 0336: Direttiva 84/336/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 22) - 384 L 0643: Direttiva 84/643/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 27) - 385 L 0322: Direttiva 85/322/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 41) - 387 L 0064: Direttiva 87/64/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1986 (GU n. L 34 del 5.2.1987, pag. 52) - 387 D 0231: Decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU n. L 99 dell'11.4.1987, pag. 18) - 387 L 0489: Direttiva 87/489/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 28) - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) - 391 L 0266: Direttiva 91/266/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 45) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento al capitolo IX dell'allegato I è sostituito dal riferimento al capitolo XI dell'allegato I. b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio va letto come riferimento all'allegato I, capo 8, paragrafo 9 dell'accordo SEE. c) L'articolo 13 bis non si applica. Verrà elaborata una nuova normativa secondo la procedura prevista dall'accordo. d) L'articolo 15 non si applica. e) Al paragrafo 2, terzo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». Carni di pollame 10. 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche e di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'articolo 6 non si applica. Prodotti a base di carni 11. 380 L 0215: Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 4), modificata da: - 380 L 1100: Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980 (GU n. L 325 dell'1.12.1980, pag. 16) - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20) - 385 L 0321: Direttiva 85/321/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 39) - 387 L 0491: Direttiva 87/491/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 279 del 2.10.1987, pag. 27) - 388 L 0660: Direttiva 88/660/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 35) - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, i riferimenti all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio vanno letti come riferimenti all'allegato I, capo 8, paragrafo 9 dell'accordo SEE. b) L'articolo 10 non si applica. Verrà elaborata una nuova normativa in base alla procedura prevista dal presente accordo. c) L'articolo 15 non si applica. 1.1.2. Misure di lotta Afta epizootica 12. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da: - 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato A è aggiunto, per quanto concerne gli stabilimenti autorizzati, il seguente testo: pubblici: «>SPAZIO PER TABELLA> »; privati: nessuno. b) All'allegato B è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 13. 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13) Peste suina classica Le disposizioni della decisione 90/678/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che riconosce alcune parti del territorio della Comunità economica europea ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina sono state modificate e non verranno pertanto riprese dagli Stati AELS (EFTA). Le nuove disposizioni comunitarie in materia verranno considerate secondo le modalità stabilite dall'accordo. 14. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da: - 380 L 1274: Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75) - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20) - 384 L 0645: Direttiva 84/645/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 33) - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44) - 387 L 0486: Direttiva 87/486/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 21) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nell'allegato II è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali per la peste suina, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». b) Ai fini dell'applicazione dell'allegato III gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un sistema analogo di notifica e di informazione che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario. 1.1.3. Notifica delle malattie 15. 382 L 0894: Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da: - 389 D 0162: Decisione 89/162/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 48) - 390 D 0134: Decisione 90/134/CEE della Commissione, del 6 marzo 1990 (GU n. L 76 del 22.3.1990, pag. 23) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS). 16. 384 D 0090: Decisione 84/90/CEE della Commissione, del 3 febbraio 1984, che stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (GU n. L 50 del 21.2.1984, pag. 10), modificata da: - 389 D 0163: Decisione 89/163/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 49) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS). 17. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS). 1.2. Sanità pubblica Carni fresche 18. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012), modificata da: - 391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 4, lettera A, le date 1° gennaio 1993 e 31 dicembre 1991 che figurano nella prima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° settembre 1993 e 31 dicembre 1992. b) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) è sostituito dal seguente testo: «sui quali, fatte salve le malattie di cui al seguente elenco: - Afta epizootica - Peste suina classica - Peste suina africana - Malattia vescicolare dei suini - Malattia di Newcastle - Peste bovina - Peste dei piccoli ruminanti - Stomatite vescicolare - Febbre catarrale - Peste equina - Encefalomielite virale equina - Malattia di Teschen - Influenza aviaria - Vaiolo degli ovicaprini - Dermatite nodulare contagiosa - Febbre della Rift Valley - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini è stata constatata una delle seguenti malattie: - Actinobacillosi o actinomicosi generalizzate - Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico - Tubercolosi generalizzata - Linfadenite generalizzata - Morva - Rabbia - Tetano - Salmonellosi acuta - Brucellosi acuta - Mal rossino (Erisipela) - Botulismo - Setticemia, piemia, tossiemia o viremia». c) Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine (Trichinella Spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (4). d) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 il Comitato permanente AELS (EFTA) adotta, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le decisioni necessarie anteriormente al 1° settembre 1993. e) All'articolo 10, paragrafo 1, sesto comma, l'inizio dell'ultima frase va letto: «Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....». f) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), la data 1° luglio 1991 è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993. g) L'articolo 18 non si applica. h) All'allegato I, capitolo VI, punto 26, lettera b) il riferimento a «le norme comunitarie in materia di benessere degli animali» è sostituito dal riferimento a «le legislazioni nazionali in materia di benessere degli animali». i) Ai fini dell'allegato I, capitolo VIII, punto 42, lettera A) 3, terzo comma, si applica l'allegato I, parte I) della direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (5) concernente la ricerca delle trichine (Trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. j) Nell'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a) primo trattino, è aggiunto il seguente testo: «-AT - FI - NO - SE - CH - FL». k) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a) secondo trattino e lettera b) terzo trattino è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». 19. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 2, paragrafo 1 la parte di frase «alla data di notifica della presente direttiva» è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), da «al più tardi il 1° gennaio 1993». b) All'articolo 2, paragrafo 2 - la data 1° aprile 1992 che figura al primo comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° aprile 1993; - la data 1° luglio 1992 che figura al quarto comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° luglio 1993; - la data 1° gennaio 1993 che figura al quinto comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° settembre 1993. 20. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata da: - 375 L 0431: Direttiva 75/431/CEE del Consiglio, del 10 luglio 1975 (GU n. L 192 del 24.7.1975, pag. 6) - 378 L 0050: Direttiva 78/50/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977 (GU n. L 15 del 19.1.1978, pag. 28) - 380 L 0216: Direttiva 80/216/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 8) - 380 L 0879: Direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980 (GU n. L 251 del 24.9.1980, pag. 10) - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20) - 384 L 0642: Direttiva 84/642/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 26) - 385 L 0324: Direttiva 85/324/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 45) - 385 L 0326: Direttiva 85/326/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 48) - 387 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987 (GU n. L 357 del 19.12.1987, pag. 1) - 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3) - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) - 390 D 0484: Decisione 90/484/CEE della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 45) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) - 391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, l'inizio dell'ultima frase recita: «Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....». b) L'articolo 19 non si applica. c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 1, lettera a), primo trattino è aggiunto il seguente testo: «-AT - FI - NO - SE - CH - FL». d) Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 1, lettera a), terzo trattino è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». Prodotti a base di carne 21. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da: - 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20) - 385 L 0327: Direttiva 85/327/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 49) - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44) - 387 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987 (GU n. L 357 del 19.12.1987, pag. 1) - 388 L 0658: Direttiva 88/658/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 15) - 389 L 0227: Direttiva 89/227/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1989 (GU n. L 93 del 6.4.1989, pag. 25) - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma l'inizio dell'ultima frase recita: «Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....». b) L'articolo 24 non si applica. c) All'allegato A, capitolo VI, punto 39, lettera a) i), primo trattino è aggiunto il seguente testo: «/AT/FI/NO/SE/CH/FL». d) All'allegato A, capitolo VI, punto 39, lettera a) i), secondo trattino e punto 39 lettera a) ii), terzo trattino è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». Carni macinate 22. 388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da: - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 7, paragrafo 3, l'inizio dell'ultima frase recita: «Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....». b) L'articolo 18 non si applica. Ovoprodotti 23. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da: - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo: «Ai fini della presente direttiva si intende per: - uova: le uova di gallina in guscio, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova incubate che non rispondono ai seguenti requisiti: a) essere marcate prima di essere messe in incubazione, b) non essere fecondate e essere perfettamente chiare alla speratura, c) presentare un'altezza di camera d'aria non superiore a 9 mm, d) non essere rimaste più di sei giorni nell'incubatrice, e) non aver subito trattamenti con sostanze antibiotiche, f) essere destinate alle imprese di trasformazione per la fabbricazione di ovoprodotti pastorizzati. - Le uova industriali sono uova di gallina in guscio diverse da quelle di cui al precedente trattino. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:». b) L'articolo 2, punto 11 è sostituito dal seguente testo: «11. commercializzazione: la commercializzazione degli ovoprodotti intesa come esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione». c) All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma l'inizio dell'ultima frase recita: «Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ...». d) L'articolo 17 non si applica. e) L'allegato I, capitolo IV, punto 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Le uova utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti debbono essere confezionate in imballaggi conformi alle seguenti disposizioni: a) i) Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità. ii) I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo qualora siano come nuovi e rispondano alle esigenze tecniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che possa ingenerare confusione. iii) I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati. b) i) Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei. ii) Le uova debbono essere trasportate e immagazzinate in condizioni tali da essere mantenute pulite, asciutte ed esenti da odori estranei e preservate efficacemente dagli urti, dalle intemperie e dall'azione della luce. iii) Le uova debbono essere immagazzinate e trasportate in modo che siano evitati sbalzi eccessivi di temperatura». f) Nel capo XI, punto 1 i), primo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo: «/AT/FI/NO/SE/CH/FL». g) Nel capo XI, punto 1 i), secondo trattino e punto 1 ii), terzo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». Prodotti della pesca 24. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono come in appresso. a) All'articolo 7, paragrafo 2 le date 31 dicembre 1991 e 1° luglio 1992 che figurano nella seconda frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 31 dicembre 1992 e 1° aprile 1993. b) L'articolo 9 non si applica. c) Ai fini del capitolo V, punto II 1) dell'allegato si applicano le norme comuni di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio. Molluschi 25. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le date 31 dicembre 1991 e 1° luglio 1992 che figurano nella seconda frase del secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 31 dicembre 1992 e 1° aprile 1993. b) L'articolo 7 non si applica. Ormoni 26. 381 L 0602: Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7.8.1981, pag. 32), modificata da: - 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985 (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46) 27. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da: - 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16) 28. 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16) Residui 29. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 2 il riferimento alla «direttiva 85/649/CEE» va letto come riferimento alla «direttiva 88/146/CEE». b) All'articolo 4, paragrafo 1 la data 31 maggio 1987 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993. c) All'articolo 4, paragrafo 3 la data 30 settembre 1987 che figura nella terza frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° settembre 1993. d) All'articolo 9, paragrafo 1 la data 16 settembre 1986 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993. BST 30. 390 D 0218: Decisione 90/218/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST) (GU n. L 116 dell'8.5.1990, pag. 27) 1.3. Varie Latte 31. 385 L 0397: Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24.8.1985, pag. 13), modificata da: - 389 D 0159: Decisione 89/159/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 40) - 389 D 0165: Decisione 89/165/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 57) - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Ai fini dell'allegato A, capitolo VIII, punto 4 è pertinente il riferimento alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (6). b) Nell'allegato A, capitolo VIII, punto 4 c) è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». Rifiuti di origine animale, agenti patogeni 32. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono come in appresso. a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) le parole «normativa comunitaria» sono sostituite entrambe le volte con «legislazione nazionale dei rispettivi Stati AELS (EFTA)». b) L'articolo 7, punto iii), non si applica. c) L'articolo 13 non si applica. Mangimi medicati 33. 390 L 0167: Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU n. L 92 del 7.4.1990, pag. 42) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 8, paragrafo 2 la «data di cui all'articolo 15, primo comma, primo trattino» alla quale si fa riferimento nella prima frase del secondo comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° aprile 1993. b) L'articolo 11 non si applica. Carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento 34. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (7), concernente la ricerca delle trichine (Trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. b) All'articolo 6, paragrafo 2, sesto trattino, la parte di frase «dalla direttiva 74/577/CEE» è sostituita con «da un'adeguata legislazione nazionale». c) L'articolo 16 non si applica. d) L'articolo 21 non si applica. e) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11 1) a), primo trattino è aggiunto il seguente testo: «AT, FI, NO, SE, CH, FL». f) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11) 1) a), terzo trattino è aggiunto il seguente testo: «AELS (EFTA)». Mutua assistenza 35. 389 L 0608: Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 34) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un sistema di cooperazione analogo che funzionerà secondo le modalità stabilite dalla presente direttiva e che sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario. 1.4. Zootecnia Bovini 36. 377 L 0504: Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da: - 379 L 0268: Direttiva 79/268/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 62 del 13.3.1979, pag. 5) - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44) - 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37) Suini 37. 388 L 0661: Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36) Ovini e caprini 38. 389 L 0361: Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 30) Equidi 39. 390 L 0427: Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 55) 40. 390 L 0428: Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 60) Animali di razza pura 41. 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. All'articolo 1 la parte di frase «contemplato nell'allegato II del trattato» non si applica. 2. Testi di applicazione 2.1. Salute degli animali 42. 373 D 0053: Decisione 73/53/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1973, relativa alle misure di protezione che devono essere applicate dagli Stati membri contro la malattia vescicolosa dei suini (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 43) 43. 385 D 0445: Decisione 85/445/CEE della Commissione, del 31 luglio 1985, relativa a misure di polizia sanitaria per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica (GU n. L 260 del 2.10.1985, pag. 18) 44. 389 D 0091: Decisione 89/91/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1989, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare garanzie sanitarie supplementari per prevenire la leucosi bovina enzootica, in caso d'importazione di bovini da allevamento o da produzione (GU n. L 32 del 3.2.1989, pag. 37) 45. 390 D 0552: Decisione 90/552/CEE della Commissione, del 9 novembre 1990, che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 38) 46. 390 D 0553: Decisione 90/553/CEE della Commissione, del 9 novembre 1990, che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 40) 47. 391 D 0093: Decisione 91/93/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1991, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale il Portogallo può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (GU n. L 50 del 23.2.1991, pag. 27) 48. 388 D 0397: Decisione 88/397/CEE della Commissione, del 12 luglio 1988, che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio (GU n. L 189 del 20.7.1988, pag. 25) 49. 389 D 0531: Decisione 89/531/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni (GU n. L 279 del 28.9.1989, pag. 32) 50. 391 D 0042: Decisione 91/42/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 29) 51. 381 D 0859: Decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 20) 52. 387 D 0065: Decisione 87/65/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 34 del 19.2.1987, pag. 54) 53. 383 D 0138: Decisione 83/138/CEE della Commissione, del 25 marzo 1983, concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana (GU n. L 93 del 13.4.1983, pag. 17), modificata da: - 383 D 0300: Decisione 83/300/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1983, (GU n. L 160 del 18.6.1983, pag. 44) - 384 D 0343: Decisione 84/343/CEE della Commissione, del 18 giugno 1984, (GU n. L 180 del 7.7.1984, pag. 38) 54. 389 D 0021: Decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (GU n. L 9 del 12.1.89, pag. 24), modificata da: - 391 D 0112: Decisione 91/112/CEE, del 12 febbraio 1991 (GU n. L 58 del 5.3.1991, pag. 29) 55. 390 D 0208: Decisione 90/208/CEE della Commissione, del 18 aprile 1990, riguardante talune misure di protezione relative alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Spagna (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 102) 56. 391 D 0052: Decisione 91/52/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1991, relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Portogallo (GU n. L 34 del 6.2.1991, pag. 12) 57. 391 D 0056: Decisione 91/56/CEE della Commissione, del 21 gennaio 1991, relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Italia (GU n. L 35 del 7.2.1991, pag. 29) 58. 389 D 0469: Decisione 89/469/CEE della Commissione, del 28 luglio 1989, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (GU n. L 225 del 3.8.1989, pag. 51), modificata da: - 390 D 0059: Decisione 90/59/CEE della Commissione, del 7 febbraio 1990 (GU n. L 41 del 15.2.1990, pag. 23) - 390 D 0261: Decisione 90/261/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1990 (GU n. L 146 del 9.6.1990, pag. 29) 59. 390 D 0200: Decisione 90/200/CEE della Commissione, del 9 aprile 1990, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (GU n. L 105 del 25.4.1990, pag. 24), modificata da: - 390 D 0261: Decisione 90/261/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1990 (GU n. L 146 del 9.6.1990, pag. 29) 60. 391 D 0237: Decisione 91/237/CEE della Commissione, del 25 aprile 1991, recante ulteriori misure protettive contro una nuova malattia dei suini (GU n. L 106 del 26.4.1991, pag. 67), modificata da: - 391 D 0332: Decisione 91/332/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1991, (GU n. L 183 del 9.7.1991, pag. 15) 2.2. Sanità pubblica 61. 384 D 0371: Decisione 84/371/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera (a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 46) 62. 385 D 0446: Decisione 85/446/CEE della Commissione, del 18 settembre 1985, relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 260 del 2.10.1985, pag. 19), modificata da: - 389 D 0136: Decisione 89/136/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1989 (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 36) - 390 D 0011: Decisione 90/11/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989 (GU n. L 7 del 10.1.1990, pag. 12) 63. 390 D 0515: Decisione 90/515/CEE della Commissione, del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico (GU n. L 286 del 18.10.1990, pag. 33) 64. 387 D 0266: Decisione 87/266/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 126 del 15.5.1987, pag. 20) 65. 390 D 0514: Decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca (GU n. L 286 del 18.10.1990, pag. 29) 66. 389 D 0610: Decisione 89/610/CEE della Commissione, del 14 novembre 1989, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 39) Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali di riferimento, il seguente testo: «>SPAZIO PER TABELLA> ». 67. 380 L 0879: Direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 251 del 24.9.1980, pag. 10) 68. 383 L 0201: Direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima (GU n. L 112 del 28.4.1983, pag. 28), modificata da: - 383 L 0577: Direttiva 83/577/CEE della Commissione, del 15 novembre 1983 (GU n. L 334 del 29.11.1983, pag. 21) 69. 387 D 0410: Decisione 87/410/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, che stabilisce i metodi da impiegare per la ricerca dei residui di sostanze ad azione ormonica e di sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 223 dell'11.8.1987, pag. 18) 70. 389 D 0153: Decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine (GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 33) 71. 389 D 0358: Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989, che stabilisce misure di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39) 72. 389 D 0187: Decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37) 73. 388 L 0299: Direttiva 88/299/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1988, relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE (GU n. L 128 del 21.5.1988, pag. 36) 2.3. Varie 74. 389 L 0362: Direttiva 89/362/CEE della Commissione, del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte (GU n. L 156 dell'8.6.1989, pag. 30) 75. 389 L 0384: Direttiva 89/384/CEE del Consiglio, del 20 giungo 1989, che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 50) 76. 391 D 0180: Decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (GU n. L 93 del 13.4.1991, pag. 1) 2.4. Zootecnia 77. 384 D 0247: Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU n. L 125 del 12.5.1984, pag. 58) 78. 384 D 0419: Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 11) 79. 386 D 0130: Decisione 86/130/CEE della Commissione, dell'11 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU n. L 101 del 17.4.1986, pag. 37) 80. 386 D 0404: Decisione 86/404/CEE della Commissione, del 29 luglio 1986, che stabilisce il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU n. L 233 del 20.8.1986, pag. 19) 81. 387 L 0328: Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU n. L 167 del 26.6.1987, pag. 54) 82. 388 D 0124: Decisione 88/124/CEE della Commissione, del 21 gennaio 1988, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU n. L 62 dell'8.3.1988, pag. 32) 83. 389 D 0501: Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 19) 84. 389 D 0502: Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 21) 85. 389 D 0503: Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 22) 86. 389 D 0504: Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 31) 87. 389 D 0505: Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 33) 88. 389 D 0506: Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 34) 89. 389 D 0507: Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 43) 90. 390 L 0118: Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 34) 91. 390 L 0119: Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 36) PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A0103(51).1 92. 390 D 0254: Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 30) 93. 390 D 0255: Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 32) 94. 390 D 0256: Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 35) 95. 390 D 0257: Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 38) 96. 390 D 0258: Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 39) 3. Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autoritá di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto 3.1. Salute degli animali 97. 379 D 0837: Decisione 79/837/CEE della Commissione, del 25 settembre 1979, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di «ufficialmente indenne da brucellosi» degli allevamenti bovini in Danimarca (GU n. L 257 del 12.10.1979, pag. 46) 98. 380 D 0775: Decisione 80/775/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, che fissa le modalità di controllo cui è subordinata la qualifica «ufficialmente indenni da brucellosi» degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania (GU n. L 224 del 27.8.1980, pag. 14), modificata da: - 389 D 0031: Decisione 89/31/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 15 del 19.1.1989, pag. 20) - 390 D 0029: Decisione 90/29/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990 (GU n. L 16 del 20.1.1990, pag. 34) 99. 380 D 0984: Decisione 80/984/CEE della Commissione, del 2 ottobre 1980, che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Danimarca possono conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi» (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 31) 100. 388 D 0267: Decisione 88/267/CEE della Commissione, del 13 aprile 1988, che stabilisce per quanto riguarda i controlli sierologici della brucellosi in talune regioni del Regno Unito, l'intervallo fra un controllo e l'altro (GU n. L 107 del 28.4.1988, pag. 51) 3.2. Sanità pubblica 101. 388 D 0196: Decisione 88/196/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Regno Unito (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 22) 102. 388 D 0197: Decisione 88/197/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Danimarca (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 23) 103. 388 D 0198: Decisione 88/198/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 24) 104. 388 D 0199: Decisione 88/199/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dall'Italia (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 25) 105. 388 D 0200: Decisione 88/200/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Belgio (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 26) 106. 388 D 0201: Decisione 88/201/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Spagna (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 27) 107. 388 D 0202: Decisione 88/202/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dall'Irlanda (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 28) 108. 388 D 0203: Decisione 88/203/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Francia (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 29) 109. 388 D 0204: Decisione 88/204/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Lussemburgo (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 30) 110. 388 D 0205: Decisione 88/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Grecia (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 31) 111. 388 D 0206: Decisione 88/206/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 94 del 12.4.1988, pag. 32) 112. 388 D 0240: Decisione 88/240/CEE della Commissione, del 14 marzo 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Portogallo (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 28) 113. 389 D 0265: Decisione 89/265/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Spagna (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 20) 114. 389 D 0266: Decisione 89/266/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Danimarca (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 21) 115. 389 D 0267: Decisione 89/267/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Italia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 22) 116. 389 D 0268: Decisione 89/268/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Francia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 23) 117. 389 D 0269: Decisione 89/269/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Belgio (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 24) 118. 389 D 0270: Decisione 89/270/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 25) 119. 389 D 0271: Decisione 89/271/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Portogallo (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 26) 120. 389 D 0272: Decisione 89/272/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Lussemburgo (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 27) 121. 389 D 0273: Decisione 89/273/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 28) 122. 389 D 0274: Decisione 89/274/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Regno Unito (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 29) 123. 389 D 0275: Decisione 89/275/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Grecia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 30) 124. 389 D 0276: Decisione 89/276/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Irlanda (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 31) 4. Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti: 125. 389 X 0214: Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione, del 24 febbraio 1989, relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1). II. ALIMENTI PER ANIMALI 1. In deroga alle disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali in materia di alimenti per animali da compagnia al più tardi il 1° gennaio 1995. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la Svizzera e il Liechtenstein non vietano la commercializzazione di prodotti conformi alle disposizioni degli atti succitati. 2. I prodotti di origine animale ottenuti con alimenti conformi alle disposizioni degli atti che figurano nel presente allegato non sono soggetti ad alcuna restrizione commerciale a seguito delle modalità stabilite nel presente capo. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO Additivi 1. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da: - 373 L 0103: Direttiva 73/103/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1973 (GU n. L 124 del 10.5.1973, pag. 17) - 384 L 0587: Direttiva 84/587/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1984 (GU n. L 319 dell'8.12.1984, pag. 13) - 387 L 0153: Direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987 (GU n. L 64 del 7.3.1987, pag. 19) - 391 L 0248: Direttiva 91/248/CEE della Commissione, del 12 aprile 1991 (GU n. L 124 del 18.5.1991, pag. 1) - 391 L 0249: Direttiva 91/249/CEE della Commissione, del 19 aprile 1991 (GU n. L 124 del 18.5.1991, pag. 43) - 391 L 0336: Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991 (GU n. L 185 del 11.7.1991, pag. 31) A decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) recepiranno le disposizioni della direttiva, secondo le seguenti modalità: - per quanto concerne gli agenti di accrescimento, gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le rispettive legislazioni nazionali. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995; - per quanto concerne gli altri additivi di cui all'allegato I, gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali fino al 31 dicembre 1994. Tuttavia - la Finlandia può mantenere la propria legislazione nazionale in materia di antibiotici. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995; - l'Islanda può - mantenere la propria legislazione nazionale per gli antibiotici. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995; - continuare ad applicare la propria legislazione nazionale, sino al 31 dicembre 1995, per quanto concerne gli antiossidanti, le sostanze aromatizzanti e aperitive nonché i coloranti, inclusi i pigmenti; - la Norvegia può - mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne gli antibiotici, i coccidiostatici ed altre sostanze medicinali, i conservanti acido solforico e acido cloridrico nonché l'oligoelemento rame quale agente di accrescimento. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995; - applicare la propria legislazione nazionale, fino al 31 dicembre 1994, per quanto concerne le vitamine, le provitamine e le sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. Le Parti contraenti possono concordare una proroga di questo periodo; - la Svezia può mantenere la propria legislazione per quanto concerne gli antibiotici, i coccidiostatici ed altre sostanze medicinali, come pure il conservante acido formico. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Per l'applicazione degli articoli 4 e 5, - al più tardi il 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) presentano i dossier sugli additivi autorizzati dagli Stati AELS (EFTA) ma non nella Comunità, costituiti secondo le linee direttrici di cui alla direttiva del Consiglio 87/153/CEE. I dossier e, se del caso, gli studi monografici sono trasmessi perlomeno in lingua inglese. E' inoltre trasmessa, in francese, inglese e tedesco, una breve sintesi destinata alla pubblicazione, che illustri le principali informazioni contenute nei dossier e nelle monografie; - al più tardi al 1° gennaio 1995 si decide, secondo la procedura prevista all'articolo 23, in merito alle autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati AELS (EFTA). Sino al momento della decisione da parte della Comunità economica europea gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le autorizzazioni nazionali per i prodotti commercializzati sul loro territorio. 2. 387 L 0153: Direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 64 del 7.3.1987, pag. 19). Alimenti semplici e composti per animali 3. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da: - 379 L 0372: Direttiva 79/372/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 29) - 379 L 0797: Prima direttiva 79/797/CEE della Commissione, del 10 agosto 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 53) - 380 L 0510: Seconda direttiva 80/510/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980 (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 12) - 382 L 0937: Terza direttiva 82/937/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 11) - 386 L 0354: Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27) - 387 L 0234: Direttiva 87/234/CEE della Commissione, del 31 marzo 1987 (GU n. L 102 del 14.4.1987, pag. 31) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) In deroga alle disposizioni della direttiva - la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale concernente la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995; - la Svizzera ed il Liechtenstein possono mantenere, fino al 31 dicembre 1994, le rispettive legislazioni nazionali per quanto concerne il divieto delle arachidi. 4. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da: - 380 L 0509: Prima direttiva 80/509/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980 (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 9) - 380 L 0695: Seconda direttiva 80/695/CEE della Commissione, del 27 giugno 1980 (GU n. L 188 del 22.7.1980, pag. 23) - 382 L 0957: Terza direttiva 82/957/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 42) - 386 L 0354: Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27) - 387 L 0235: Direttiva 87/235/CEE della Commissione, del 31 marzo 1987 (GU n. L 102 del 14.4.1987, pag. 34) - 390 L 0044: Direttiva 90/44/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990 (GU n. L 27 del 31.1.1990, pag. 35) In deroga alle disposizioni della direttiva - la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995; - la Svizzera e il Liechtenstein possono mantenere, fino al 31 dicembre 1994, le rispettive legislazioni nazionali per quanto concerne il divieto delle arachidi. 5. 380 L 0511: Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 14) 6. 382 L 0475: Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 27), modificata da: - 391 L 0334: Direttiva 91/334/CEE della Commissione, del 6 giugno 1991 (GU n. L 184 del 10.7.1991, pag. 27) - 391 L 0336: Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991 (GU n. L 185 del 17.7.1991, pag. 31) 7. 386 L 0174: Direttiva 86/174/CEE della Commissione, del 9 aprile 1986, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame (GU n. L 130 del 6.5.1986, pag. 53) 8. 391 L 0357: Direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (GU n. L 193 del 17.7.1991, pag. 34) Bioproteine e sostanze analoghe 9. 382 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da: - 385 L 0509: Seconda direttiva 85/509/CEE della Commissione, del 6 novembre del 1985 (GU n. L 314 del 23.11.1985, pag. 25) - 386 L 0530: Direttiva 86/530/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1986 (GU n. L 312 del 7.11.1986, pag. 39) - 388 L 0485: Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988 (GU n. L 239 del 30.8.1988, pag. 36) - 389 L 0520: Direttiva 89/520/CEE della Commissione, del 6 settembre 1989 (GU n. L 270 del 19.9.1989, pag. 13) - 390 L 0439: Direttiva 90/439/CEE della Commissione, del 24 luglio 1990 (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 33) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Per l'applicazione della direttiva - al più tardi al 1° gennaio 1993 gli Stati membri debbono presentano i dossier relativi ai prodotti che rientrano nel gruppo di microrganismi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato, autorizzati dagli Stati AELS (EFTA) ma non nella Comunità, costituiti secondo le linee direttrici di cui alla direttiva 83/288/CEE. I dossier sono trasmessi perlomeno in inglese. È inoltre trasmesso, in francese, inglese e tedesco, una breve sintesi, destinata alla pubblicazione, che illustri le informazioni principali contenute nei dossier; - al più tardi il 1° gennaio 1995 si decide, secondo la procedura prevista all'articolo 13, in merito alle autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati AELS (EFTA). Fino al momento della decisione da parte della Comunità economica europea gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le autorizzazioni nazionali per i prodotti commercializzati nel loro territorio. 10. 383 L 0228: Direttiva 83/228/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1983, che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 126 del 13.5.1983, pag. 23) 11. 385 D 0382: Decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (GU n. L 217 del 14.8.1985, pag. 27) Metodi di analisi e controllo 12. 370 L 0373: Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da: - 372 L 0275: Direttiva 72/275/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 39) 13. 371 L 0250: Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 155 del 12.7.1971, pag. 13), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) 14. 371 L 0393: Seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 279 del 20.12.1971, pag. 7), modificata da: - 373 L 0047: Direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972 (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 35) - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) - 384 L 0004: Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28) 15. 372 L 0199: Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (GU n. L 123 del 29.5.1972, pag. 6), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) - 384 L 0004: Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28) 16. 373 L 0046: Quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 21), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) 17. 374 L 0203: Quinta direttiva 74/203/CEE della Commissione, del 25 marzo 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 108 del 22.4.1974, pag. 7), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) 18. 375 L 0084: Sesta direttiva 75/84/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 32 del 5.2.1975, pag. 26), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) 19. 376 L 0371: Prima direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (GU n. L 102 del 15.4.1976, pag. 1) 20. 376 L 0372: Settima direttiva 76/372/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 102 del 15.4.1976, pag. 8), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) 21. 378 L 0633: Ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 43), modificata da: - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32) - 384 L 0004: Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28) 22. 381 L 0715: Nona direttiva 81/715/CEE della Commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 257 del 10.9.1981, pag. 38) 23. 384 L 0425: Decima direttiva 84/425/CEE della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 34) Sostanze e prodotti indesiderabili 24. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 31), modificata da: - 376 L 0934: Direttiva 76/934/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1976 (GU n. L 364 del 31.12.1976, pag. 20) - 380 L 0502: Direttiva 80/502/CEE del Consiglio, del 6 maggio 1980 (GU n. L 124 del 20.5.1980, pag. 17) - 383 L 0381: Terza direttiva 83/381/CEE della Commissione, del 28 luglio 1983 (GU n. L 222 del 13.8.1983, pag. 31) - 386 L 0299: Quarta direttiva 86/299/CEE della Commissione, del 3 giugno 1986 (GU n. L 189 dell'11.7.1986, pag. 40) - 386 L 0354: Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27) - 387 L 0238: Direttiva 87/238/CEE della Commissione, del 1° aprile 1987 (GU n. L 110 del 25.4.1987, pag. 25) - 387 L 0519: Direttiva 87/519/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1987 (GU n. L 304 del 27.10.1987, pag. 38) - 391 L 0126: Direttiva 91/126/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1991 (GU n. L 60 del 7.3.1991, pag. 16) - 391 L 0132: Direttiva 91/132/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 16) In deroga alle disposizioni della direttiva la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne l'aflatossina. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995. III. QUESTIONI FITOSANITARIE Non si applicano le disposizioni concernenti i rapporti con paesi terzi ed i controlli alle frontiere contenute negli atti di cui al presente capo. SEMENTI ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. Testi fondamentali 1. 366 L 0400: Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290), modificata da: - 369 L 0061: Direttiva 69/61/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26.2.1969, pag. 4) - 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24) - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37) - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22) - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79) - 375 L 0444: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6) - 376 L 0331: Prima direttiva 76/331/CEE della Commissione, del 29 marzo 1976 (GU n. L 83 del 30.3.1976, pag. 34) - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23) - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13) - 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39) - 388 L 0095: Direttiva 88/95/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1988 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 42) - 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82) - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) 2. 366 L 0401: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66) modificata da: - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adeguamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76) - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23) - 378 L 0386: Prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 1) - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13) - 378 L 1020: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27) - 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13) - 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1) - 380 L 0754: Direttiva 80/754/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980 (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 36) - 381 L 0126: Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36) - 382 L 0287: Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982 (GU n. L 131 del 13.5.1982, pag. 24) - 385 L 0038: Direttiva 85/38/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1984 (GU n. L 16 del 19.1.1985, pag. 41) - 385 D 0370: Decisione 85/370/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 209 del 6.8.1985, pag. 41) - 386 D 0153: Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986 (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26) - 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23) - 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39) - 387 L 0480: Direttiva 87/480/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 43) - 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82) - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31) - 389 L 0100: Direttiva 89/100/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989 (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 36) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) In deroga alle disposizioni della direttiva a) Sino al 31 dicembre 1996 la Finlandia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di - sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto riguarda la germinazione; - sementi di tutte le specie della categoria «sementi commerciali» («kauppasiemen»/«handelsutsäde»), quali sono definite dalla legislazione finlandese in vigore. b) Sino al 31 dicembre 1996 la Norvegia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto riguarda la germinazione. 3. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309), modificata da: - 369 L 0060: Direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26.2.1969, pag. 1) - 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24) - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adeguamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76) - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37) - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22) - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79) - 375 L 0444: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6) - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23) - 378 L 0387: Prima direttiva 78/387/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 13) - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13) - 378 L 1020: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27) - 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13) - 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1) - 381 L 0126: Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36) - 386 D 0153: Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986 (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26) - 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23) - 386 L 0320: Direttiva 86/320/CEE della Commissione, del 20 giugno 1986 (GU n. L 200 del 23.7.1986, pag. 38) - 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39) - 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82) - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31) - 388 L 0506: Direttiva 88/506/CEE della Commissione, del 13 settembre 1988 (GU n. L 274 del 6.10.1988, pag. 44) - 389 D 0101: Decisione 89/101/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989 (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37) - 389 L 0002: Direttiva 89/2/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1988 (GU n. L 5 del 7.1.1989, pag. 31) - 390 L 0623: Direttiva 90/623/CEE della Commissione, del 7 novembre 1990 (GU n. L 333 del 30.11.1990, pag. 65) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) In deroga alle disposizioni della direttiva a) Sino al 31 dicembre 1996 la Finlandia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di - sementi delle specie avena, orzo, frumento e segala che non rispondono alle norme della direttiva in questione per quanto concerne il numero massimo di generazioni di sementi per la categoria «sementi certificate» («valiosiemen»/«elitutsäde»), - sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto concerne la germinazione; - sementi di tutte le specie della categoria «sementi commerciali» («kauppasiemen»/«handelsutsäde»), quali sono definite nell'attuale legislazione finlandese. b) Sino al 31 dicembre 1996 la Norvegia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto concerne la germinazione. 4. 369 L 0208: Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da: - 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24) - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37) - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22) - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79) - 375 L 0444: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6) - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23) - 378 L 0388: Prima direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 20) - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13) - 378 L 1020: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27) - 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13) - 380 L 0304: Direttiva 80/304/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980 (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 33) - 381 L 0126: Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36) - 382 L 0287: Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982 (GU n. L 131 del 13.5.1982, pag. 24) - 382 L 0727: Direttiva 82/727/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1982 (GU n. L 310 del 6.11.1982, pag. 21) - 382 L 0859: Direttiva 82/859/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1982 (GU n. L 357 del 18.12.1982, pag. 31) - 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23) - 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39) - 387 L 0480: Direttiva 87/480/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 43) - 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82) - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) 5. 370 L 0457: Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da: - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22) - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79) - 376 D 0687: Decisione 76/687/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976 (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 21) - 378 D 0122: Decisione 78/122/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977 (GU n. L 41 dell'11.2.1978, pag. 34) - 379 D 0095: Decisione 79/95/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978 (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 21) - 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1) - 379 L 0967: Direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (GU n. L 293 del 20.11.1979, pag. 16) - 381 D 0436: Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29) - 381 D 0888: Decisione 81/888/CEE della Commissione, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 28) - 382 D 0041: Decisione 82/41/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1981 (GU n. L 16 del 22.1.1982, pag. 50) - 383 D 0297: Decisione 83/297/CEE della Commissione, del 6 giugno 1983 (GU n. L 157 del 15.6.1983, pag. 35) - 386 L 0155: Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23) - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) In deroga alle disposizioni della direttiva - dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti elaborano congiuntamente un catalogo comune delle varietà, che comprenda anche le varietà degli Stati AELS (EFTA) conformi alle norme della direttiva. Esse si adoperano affinché questo catalogo comune sia completato entro il 31 dicembre 1995; - sino all'entrata in vigore del catalogo comune gli Stati AELS (EFTA) continuano ad applicare i cataloghi nazionali delle varietà. 6. 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da: - 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24) - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37) - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22) - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79) - 376 L 0307: Direttiva 76/307/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU n. L 72 del 18.3.1976, pag. 16) - 378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23) - 378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13) - 379 D 0355: Decisione 79/355/CEE della Commissione, del 20 marzo 1979 (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 23) - 379 L 0641: Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13) - 379 L 0692: Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1) - 379 L 0967: Direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (GU n. L 293 del 20.11.1979, pag. 16) - 381 D 0436: Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29) - 381 D 0888: Decisione 81/888/CEE della Commissione, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 28) - 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39) - 387 L 0481: Direttiva 87/481/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 45) - 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82) - 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31) - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48) 7. 372 L 0168: Direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 6) 8. 372 L 0180: Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell'8.5.1972, pag. 8) 9. 374 L 0268: Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da: - 378 L 0511: Direttiva 78/511/CEE della Commissione, del 24 maggio 1978 (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34) 2. Testi di applicazione 10. 375 L 0502: Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 23) 11. 380 D 0755: Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da: - 381 D 0109: Decisione 81/109/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1981 (GU n. L 64 dell'11.3.1981, pag. 13) 12. 381 D 0675: Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da: - 386 D 0563: Decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.12.1986, pag. 50) 13. 386 L 0109: Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibre alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da: - 389 L 0424: Direttiva 89/424/CEE della Commissione, del 30 giugno 1989 (GU n. L 196 del 12.7.1989, pag. 50) - 391 L 0376: Direttiva 91/376/CEE della Commissione, del 25 giugno 1991 (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108) 14. 387 D 0309: Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da: - 388 D 0493: Decisione 88/493/CEE della Commissione, dell'8 settembre 1988 (GU n. L 261 del 21.9.1988, pag. 27) 15. 389 L 0014: Direttiva 89/14/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1989, che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dall'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 8 dell'11.1.1989, pag. 9) 16. 389 D 0374: Decisione 89/374/CEE della Commissione, del 2 giugno 1989, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (GU n. L 166 del 16.6.1989, pag. 66) 17. 389 D 0540: Decisione 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (GU n. L 286 del 4.10.1989, pag. 24) 18. 390 D 0639: Decisione 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione (GU n. L 348 del 12.12.1990, pag. 1) 3. Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto 19. 370 D 0047: Decisione 70/47/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da: - 380 D 0301: Decisione 80/301/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980 (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30) 20. 373 D 0083: Decisione 73/83/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20.4.1973, pag. 9), modificata da: - 374 D 0350: Decisione 74/350/CEE della Commissione, del 27 giugno 1974 (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 27) 21. 373 D 0188: Decisione 73/188/CEE della Commissione, del 4 giugno 1973, che dispensa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'applicare, ad alcune specie, la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 16) 22. 374 D 0005: Decisione 74/5/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1973, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare, ad alcune specie, la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13) 23. 374 D 0269: Decisione 74/269/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che autorizza alcuni Stati membri a prendere disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata da: - 378 D 0512: Decisione 78/512/CEE della Commissione, del 24 maggio 1978 (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35) 24. 374 D 0358: Decisione 74/358/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 15), modificata da: - 390 D 0209: Decisione 90/209/CEE della Commissione, del 19 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 104) 25. 374 D 0360: Decisione 74/360/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 18) 26. 374 D 0361: Decisione 74/361/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19) 27. 374 D 0362: Decisione 74/362/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 20) 28. 374 D 0366: Decisione 74/366/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che autorizza provvisoriamente la Repubblica francese a vietare la commercializzazione in Francia di sementi di fagiuoli nani della varietà «Sim» (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 24) 29. 374 D 0367: Decisione 74/367/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che autorizza provvisoriamente la Repubblica francese a vietare la commercializzazione in Francia di fagiuoli nani della varietà «Dustor» (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 25) 30. 374 D 0491: Decisione 74/491/CEE della Commissione, del 17 settembre 1974, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 267 del 3.10.1974, pag. 18) 31. 374 D 0531: Decisione 74/531/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13) 32. 374 D 0532: Decisione 74/532/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali, nonché la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14) 33. 375 D 0577: Decisione 75/577/CEE della Commissione, del 30 giugno 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 253 del 30.9.1975, pag. 41) 34. 375 D 0578: Decisione 75/578/CEE della Commissione, del 30 giugno 1975, che autorizza il Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 253 del 30.9.1975, pag. 45), modificata da: - 378 D 0285: Decisione 78/285/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1978 (GU n. L 74 del 16.3.1978, pag. 29) 35. 375 D 0752: Decisione 75/752/CEE della Commissione, del 20 novembre 1975, che dispensa il Regno Unito dall'applicazione della direttiva del Consiglio 70/458/CEE ad alcune specie di ortaggi (GU n. L 319 del 10.12.1975, pag. 12) 36. 376 D 0219: Decisione 76/219/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 30) 37. 376 D 0221: Decisione 76/221/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 33) 38. 376 D 0687: Decisione 76/687/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 21), modificata da: - 378 D 0615: Decisione 78/615/CEE della Commissione, del 23 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 12) 39. 376 D 0688: Decisione 76/688/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 24) 40. 376 D 0689: Decisione 76/689/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 27) 41. 376 D 0690: Decisione 76/690/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 29) 42. 377 D 0147: Decisione 77/147/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 66) 43. 377 D 0149: Decisione 77/149/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 70) 44. 377 D 0150: Decisione 77/150/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di cereali (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 72) 45. 377 D 0282: Decisione 77/282/CEE della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 95 del 19.4.1977, pag. 21) 46. 377 D 0283: Decisione 77/283/CEE della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 95 del 19.4.1977, pag. 23) 47. 377 D 0406: Decisione 77/406/CEE della Commissione, del 1° giugno 1977, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 148 del 16.6.1977, pag. 25) 48. 378 D 0124: Decisione 78/124/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 dell'11.2.1978, pag. 38) 49. 378 D 0126: Decisione 78/126/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 41) 50. 378 D 0127: Decisione 78/127/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 43) 51. 378 D 0347: Decisione 78/347/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.1978, pag. 26) 52. 378 D 0348: Decisione 78/348/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.78, pag. 28) 53. 378 D 0349: Decisione 78/349/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.1978, pag. 30) 54. 379 D 0092: Decisione 79/92/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 14) 55. 379 D 0093: Decisione 79/93/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 17) 56. 379 D 0094: Decisione 79/94/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 19) 57. 379 D 0348: Decisione 79/348/CEE della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 12) 58. 379 D 0355: Decisione 79/355/CEE della Commissione, del 20 marzo 1979, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicazione della direttiva 70/458/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, nei confronti di talune specie orticole (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 23) 59. 380 D 0128: Decisione 80/128/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1979, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 29 del 6.2.1980, pag. 35) 60. 380 D 0446: Decisione 80/446/CEE della Commissione, del 31 marzo 1980, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di una specie di piante agricole (GU n. L 110 del 29.4.1980, pag. 23) 61. 380 D 0512: Decisione 80/512/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito a non applicare le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere, per quanto concerne il peso del campione per la determinazione dei semi di cuscuta (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 15) 62. 380 D 1359: Decisione 80/1359/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 42) 63. 380 D 1360: Decisione 80/1360/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 44) 64. 380 D 1361: Decisione 80/1361/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 46) 65. 381 D 0277: Decisione 81/277/CEE della Commissione, del 31 marzo 1981, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 32) 66. 381 D 0436: Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981, che autorizza il Regno Unito a prorogare la data di ammissione per alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29) 67. 382 D 0041: Decisione 82/41/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1981, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 16 del 22.1.1982, pag. 50) 68. 382 D 0947: Decisione 82/947/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 23), modificata da: - 388 D 0625: Decisione 88/625/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1988 (GU n. L 347 del 16.12.1988, pag. 74) 69. 382 D 0948: Decisione 82/948/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 25) 70. 382 D 0949: Decisione 82/949/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 27) 71. 384 D 0019: Decisione 84/19/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 21.1.1984, pag. 43) 72. 384 D 0020: Decisione 84/20/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 21.1.1984, pag. 45) 73. 384 D 0023: Decisione 84/23/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 20 del 25.1.1984, pag. 19) 74. 385 D 0370: Decisione 85/370/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985, che autorizza i Paesi Bassi ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis (GU n. L 209 del 6.8.1985, pag. 41) 75. 385 D 0623: Decisione 85/623/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1985, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 379 del 31.12.1985, pag. 18) 76. 385 D 0624: Decisione 85/624/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1985, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 379 del 31.12.1985, pag. 20) 77. 386 D 0153: Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986, che dispensa la Grecia dall'applicare, ad alcune specie, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio che riguardano rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26) 78. 387 D 0110: Decisione 87/110/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 48 del 17.2.1987, pag. 27) 79. 387 D 0111: Decisione 87/111/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 48 del 17.2.1987, pag. 29) 80. 387 D 0448: Decisione 87/448/CEE della Commissione, del 31 luglio 1987, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di specie di piante agricole (GU n. L 240 del 22.8.1987, pag. 39) 81. 389 D 0078: Decisione 89/78/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1988, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (GU n. L 30 dell'1.2.1989, pag. 75) 82. 389 D 0101: Decisione 89/101/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989, che dispensa il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE, e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra, e di ortaggi (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37) 83. 389 D 0421: Decisione 89/421/CEE della Commissione, del 22 giugno 1989, che autorizza la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di una specie di pianta agricola (GU n. L 193 dell'8.7.1989, pag. 41) 84. 389 D 0422: Decisione 89/422/CEE della Commissione, del 23 giugno 1989, che autorizza la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di una varietà di una specie di pianta agricola e che modifica la decisione 89/77/CEE (GU n. L 193 dell'8.7.1989, pag. 43) 85. 390 D 0057: Decisione 90/57/CEE della Commissione, del 24 gennaio 1990, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (GU n. L 40 del 14.2.1990, pag. 13) 86. 390 D 0209: Decisione 90/209/CEE della Commissione, del 19 aprile 1990, che dispensa gli Stati membri dall'obbligo di applicare a talune specie le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, che modifica le decisioni 73/122/CEE e 74/358/CEE e che abroga la decisione 74/363/CEE (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 104) 87. 391 D 0037: Decisione 91/37/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 24.1.1991, pag. 19) (1) GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32. (2) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42. (3) GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 1. (4) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67. (5) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1. (6) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67.