Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XX

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati

ALLEGATO XX - AMBIENTE

Elenco di cui all'articolo 74 INTRODUZIONE Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali: - preamboli; - destinatari degli atti comunitari; - territori o lingue della Comunità; - diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e - procedure di informazione e di notificazione si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato. ADATTAMENTI SETTORIALI Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini «Stato(i) membro(i)» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera. ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO I. Argomenti di carattere generale 1. 385 L 0337: Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40) 2. 390 L 0313: Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56) II. Acque 3. 375 L 0440: Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 34), modificata da: - 379 L 0869: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979 (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44) 4. 376 L 0464: Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 5. 379 L 0869: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da: - 381 L 0855: Direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219) 6. 380 L 0068: Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 14. 7. 380 L 0778: Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da: - 381 L 0858: Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 219 e 397) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano. 8. 382 L 0176: Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 81 del 27.3.1982, pag. 29). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 9. 383 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 1). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 10. 384 L 0156: Direttiva 84/156/CEE, del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello d'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 74 del 17.3.1984, pag. 49) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 11. 384 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU n. L 274 del 17.10.1984, pag. 11) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 12. 386 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da: - 388 L 0347: Direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE (GU n. L 158 del 25.6.1988, pag. 35) - 390 L 0415: Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 49). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 13. 391 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. III. Aria 14. 380 L 0779: Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da: - 381 L 0857: Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219) - 389 L 0427: Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 15. 382 L 0884: Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 16. 384 L 0360: Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU n. L 188 del 16.7.1984, pag. 20) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 17. 385 L 0203: Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, conernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1), e modificata da: - 385 L 0580: Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 18. 387 L 0217: Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) All'articolo 9, i termini «dal trattato» vanno letti «dall'accordo SEE»; b) L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 19. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. a) Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione crea serie difficoltà tecniche per l'attuazione, da parte di una Parte contraente, dei massimali delle emissioni, tale Parte contraente può richiedere una modifica dei massimali delle emissioni e/o delle date di cui agli allegati I e II. In questo caso si applica la procedura prevista alla lettera b). b) La Parte contraente interessata informa immediatamente, tramite il Comitato misto SEE, le altre Parti contraenti di tale iniziativa, motivando la sua decisione. Se una Parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo. b) La tabella dei massimali e obiettivi di riduzione di emissione di cui all'allegato I è integrata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> c) La tabella dei massimali e degli obiettivi di riduzione di cui all'allegato II è integrata come segue: >SPAZIO PER TABELLA> d) Alla data di entrata in vigore dell'accordo l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non dispongono di grandi impianti di combustione quali definiti all'articolo 1. Tali Stati si conformano alla direttiva se e quando disporranno di impianti di questo tipo». 20. 389 L 0369: Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU n. L 163 del 14.6.1989, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 21. 389 L 0429: Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU n. L 203 del 15.7.1989, pag. 50) IV. Prodotti chimici, rischi industriali e biotecnologia 22. 376 L 0403: Direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU n. L 108 del 26.4.1976, pag. 41) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995 salvo riesame prima di tale data. 23. 382 L 0501: Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230, del 5.8.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219) - 387 L 0216: Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36) - 388 L 0610: Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14) 24. 390 L 0219: Direttiva 90/219/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 1) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. 25. 390 L 0220: Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 15) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995. b) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente: «1. Se una parte contraente ha validi motivi di ritenere che un prodotto che è stato debitamente notificato e ha ricevuto un consenso scritto ai sensi della presente direttiva costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, può limitarne o proibirne l'uso e/o la vendita sul proprio territorio. Essa informa immediatamente le altre Parti contraenti, tramite il Comitato misto SEE, di tale decisione, indicandone i motivi. 2. Se una Parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo.». c) Le Parti contraenti convengono che la direttiva disciplina esclusivamente gli aspetti relativi ai rischi potenziali per l'uomo, la flora, la fauna e l'ambiente. Gli Stati AELS (EFTA) si riservano pertanto il diritto di applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia per quanto riguarda problematiche diverse dalla salute e dall'ambiente, purché esse siano compatibili con l'accordo. V. Rifiuti 26. 375 L 0439: Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 31), modificata da: - 387 L 0101: Direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 42 del 12.2.1987, pag. 43) 27. 375 L 0442: Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 47), modificata da: - 391 L 0156: Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 32) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. La Norvegia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data. 28. 378 L 0176: Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 19), modificata da: - 382 L 0883: Direttiva 82/833/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1) - 383 L 0029: Direttiva 83/29/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1983 (GU n. L 32 del 3.2.1983, pag. 28) 29. 378 L 0319: Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 43), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111) - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 219 e 397) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data. 30. 382 L 0883: Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da: - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219) 31. 384 L 0631: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU n. L 326 del 13.12.1984, pag. 31), modificata da: - 385 L 0469: Direttiva 85/469/CEE della Commissione, del 22 luglio 1985 (GU n. L 272 del 12.10.1985, pag. 1) - 386 L 0121: Direttiva 86/121/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 20) - 386 L 0279: Direttiva 86/279/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 13). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. a) Nella casella 36 dell'allegato I è aggiunto il testo seguente: « >SPAZIO PER TABELLA> ». b) Nell'ultima frase della disposizione 6 dell'allegato III è aggiunto il testo seguente: «AU per Austria, SF per Finlandia, IS per Islanda, LI per Liechtenstein, NO per Norvegia, SE per Svezia e CH per Svizzera.». c) Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1 gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data. 32. 386 L 0278: Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6)