Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/11

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «normativa doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;
c) «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) «infrazione»: ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.
Articolo 2 - Campo di applicazione
1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l’individuazione e l’esame delle infrazioni di detta normativa.
2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l’applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale.
Articolo 3 - Assistenza a richiesta
1. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
c) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
Articolo 4 - Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell’ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:
  • operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
  • nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
  • merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l’importazione, l’esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.
Articolo 5 - Rilascio/Notifica
A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per
  • rilasciare tutti i documenti e
  • notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Articolo 6 - Forma e contenuto delle richieste di assistenza
1. Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) l’autorità richiedente;
b) la misura richiesta;
c) l’oggetto e il motivo della richiesta;
d) le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all’articolo 5.
3. Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
Articolo 7 - Adempimento delle richieste
1. Per adempiere le richieste di assistenza l’autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione.
2. Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l’assenso dell’altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di altra autorità della quale l’autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte contraente, con l’assenso dell’altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.
Articolo 8 - Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Articolo 9 - Deroghe all’obbligo di prestare assistenza
1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
a) pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o
b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali; ovvero
c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L’autorità richiedente, se chiede un’assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3. Se l’assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.
Articolo 10 - Obbligo di osservare la riservatezza
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
Articolo 11 - Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell’ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell’autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
2. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 12 - Esperti e testimoni
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un’altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 13 - Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 14 - Esecuzione
1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall’altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell’esecuzione operativa del presente protocollo.
Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell’urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l’esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.
Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l’esame delle richieste.
3. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 15 - Complementarità
1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l’articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.