Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/14

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Articolo 1
Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati «accordi di libero scambio») conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall’altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).
Articolo 2
1. Qualora non sia altrimenti disposto nel presente protocollo, gli accordi di libero scambio restano impregiudicati. Nei casi in cui essi non si applicano, sono applicabili le disposizioni del presente accordo. Nei casi in cui restano applicabili le norme di diritto sostanziale dei suddetti accordi, saranno applicabili anche le relative norme di diritto formale.
2. Sono abolite le restrizioni quantitative alle esportazioni, le misure di effetto equivalente, nonché i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili agli scambi all’interno dello Spazio economico europeo.
Articolo 3
Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.
Articolo 4
Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell’allegato XIV.
Articolo 5
Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all’industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell’accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all’industria siderurgica al più tardi al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.
Articolo 6
1. Le Parti contraenti si scambiano informazioni circa i mercati. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché i produttori, i consumatori e i commercianti di prodotti siderurgici forniscano tali informazioni.
2. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché le imprese siderurgiche stabilite nel loro territorio partecipino alle valutazioni annue relative agli investimenti, di cui all’articolo 15 della decisione della Commissione n. 3302/81/CECA, del 18 novembre 1981. Le Parti contraenti si scambiano informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, sui progetti di investimento e di disinvestimento di un certo rilievo.
3. Tutte le questioni relative allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sono disciplinate dalle disposizioni generali di diritto formale dell’accordo.
Articolo 7
Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.