Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/18
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- Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 dell’accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.
- Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell’accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.
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- Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell’articolo 43 dell’accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).
- Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.
- Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un’opinione sull’introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.
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