Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/18

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 dell’accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell’accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.
  • Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell’articolo 43 dell’accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).
  • Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.
  • Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un’opinione sull’introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.