Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/31

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Articolo 1 - Ricerca e sviluppo tecnologico
1.
a) A decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo gli Stati AELS (EFTA) prendono parte all’attuazione del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (1) partecipando ai relativi programmi specifici.
b) Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle azioni di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
c) Grazie al contributo di cui alla lettera b) gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detto programma quadro e dei suoi programmi specifici.
d) Data la particolare natura della cooperazione prevista nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) vengono inoltre associati ai lavori del Comitato della ricerca scientifica e tecnologica (CREST) e ad altri comitati comunitari che la Commissione delle Comunità europee consulta in questo settore, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione.
2. Per quel che riguarda l’Islanda, tuttavia, il paragrafo 1 è d’applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1994.
3. Dopo l’entrata in vigore dell’accordo le attività del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) sono valutate e reimpostate secondo la procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 3 dell’accordo.
4. L’accordo non pregiudica la cooperazione bilaterale nell’ambito del programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (2) né gli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e Stati AELS (EFTA) per la cooperazione non disciplinata dall’accordo.
Articolo 2 - Servizi dell’informazione
Il Comitato misto SEE decide a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo i termini e le condizioni per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai programmi fissati dalle decisioni del Consiglio delle Comunità europee sottomenzionate, o da esse derivanti, nel settore dei servizi dell’informazione:
  • 388 D 0524: Decisione del Consiglio 88/524/CEE, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d’azione per la creazione di un mercato dei servizi dell’informazione (GU n. L 288 del 21.10.1988, pag. 39);
  • 389 D 0286: Decisione del Consiglio 89/286/CEE, del 17 aprile 1989, concernente l’applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l’innovazione ed il trasferimento di tecnologie (1989-1993) (programma SPRINT) (GU n. L 112 del 25.4.1989, pag. 12).
Articolo 3 - Ambiente
1. La cooperazione nel settore dell’ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:
  • politica e programmi d’azione relativi all’ambiente;
  • integrazione dei requisiti di protezione ambientale in altre politiche;
  • strumenti economici e fiscali;
  • questioni ambientali con implicazioni transfrontaliere;
  • importanti argomenti regionali e mondiali oggetto di discussione nelle organizzazioni internazionali.
La cooperazione include tra l’altro riunioni regolari.
2. Le decisioni necessarie sono prese al più presto dopo l’entrata in vigore dell’accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all’Agenzia europea per l’ambiente, dopo la creazione di quest’ultima da parte della Comunità, qualora a tale data il problema non sia stato ancora risolto.
3. Negli ambiti in cui, per decisione del Comitato misto SEE, la cooperazione assume la forma di legislazione parallela di contenuto identico o simile ad opera delle Parti contraenti, nella preparazione di tale legislazione nel settore in questione si applicano le procedure di cui all’articolo 79, paragrafo 3 dell’accordo.
Articolo 4 - Istruzione, formazione e gioventù
1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, al programma comunitario Gioventù per l’Europa conformemente alla parte VI.
2. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a decorre dal 1° gennaio 1995, conformemente alle disposizioni della parte VI, a tutti i programmi comunitari nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati. La progettazione e lo sviluppo di programmi comunitari in questo settore sono soggetti, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle procedure di cui alla parte VI, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3.
3. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a).
4. Fin dall’inizio della cooperazione in programmi ai quali contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi.
5. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle varie attività comunitarie che implicano lo scambio di informazioni, inclusi, se del caso, contatti e incontri di esperti, seminari e conferenze. Le Parti contraenti prendono inoltre, attraverso il Comitato misto SEE o in altro modo, ogni altra iniziativa che risulti opportuna al riguardo.
6. Le Parti contraenti incoraggiano l’opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all’espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) (3).
Articolo 5 - Politica sociale
1. Nel campo della politica sociale il dialogo di cui all’articolo 79, paragrafo 1 dell’accordo comprende tra l’altro riunioni e contatti tra esperti, l’esame di questioni di mutuo interesse in settori specifici, lo scambio di informazioni in merito alle attività delle Parti contraenti, la rilevazione del livello di cooperazione raggiunto e l’organizzazione in comune di attività quali seminari e conferenze.
2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:
  • 388 Y 0203: Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3)
  • 391 Y 0531: Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (GU n. C 142 del 31.5.1991, pag. 1)
  • 390 Y 627(06): Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull’azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27.6.1990, pag. 4)
  • 386 X 0379: Raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l’occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43)
  • 389 D 0457: Decisione del Consiglio 89/457/CEE, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l’integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 10)
3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle azioni comunitarie a favore degli anziani (4).
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell’accordo.
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.
4. Il Comitato misto SEE prende le decisioni necessarie al fine di facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti nelle attività e programmi comunitari futuri nel settore sociale.
5. Le Parti contraenti incoraggiano l’opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori quando ciò contribuisca al potenziamento e all’espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (5).
Articolo 6 - Protezione dei consumatori
1. Nel settore della protezione dei consumatori, il dialogo tra le Parti contraenti viene potenziato con tutti i mezzi appropriati nell’intento di individuare aree ed attività in cui una maggior cooperazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi.
2. Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l’influenza e la partecipazione dei consumatori:
  • 389 Y 1122(01): Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22.11.1989, pag. 1)
  • 590 DC 0098: Piano di azione triennale di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992)

..* 388 Y 1117(01): Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, sul miglioramento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17.11.1988, pag. 1).

Articolo 7 - Piccole e medie imprese
1. La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:
  • rimuovere restrizioni di tipo amministrativo, finanziario e giuridico indebitamente imposte all’attività delle imprese;
  • informare ed assistere le imprese, in particolare quelle piccole e medie, relativamente alle politiche e ai programmi che possono riguardarle;
  • incoraggiare la cooperazione e la compartecipazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di aree diverse del SEE.
2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle azioni comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:
  • 388 Y 0727(02): Risoluzione del Consiglio relativa al miglioramento del contesto industriale ed alla promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese nella Comunità (GU n. C 197 del 27.7.1988, pag. 6).
  • 389 D 0490: Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell’attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 239 del 16.8.1989, pag. 33).
  • 389 Y 1007(01): Risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativa allo sviluppo della subfornitura nella Comunità (GU n. C 254 del 7.10.1989, pag. 1).
  • 390 X 0246: Raccomandazione del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all’attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie imprese negli Stati membri (GU n. L 141 del 2.6.1990, pag. 55).
  • 391 Y 0605: Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1991, concernente il programma d’azione per le piccole e medie imprese comprese quelle artigianali (GU n. C 146 del 5.6.1991, pag. 3).
  • 391 D 0319: Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell’attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 32).
3. Il Comitato misto SEE prende, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, le decisioni appropriate in merito alle modalità, incluse quelle concernenti i contributi finanziari da parte degli Stati AELS (EFTA), da seguire per la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie ai fini dell’attuazione della decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell’attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (6) e delle azioni da tale decisione derivanti.
Articolo 8 - Turismo
Nel settore del turismo il dialogo di cui all’articolo 79, paragrafo 1 dell’accordo mira ad individuare aree ed azioni in cui una più stretta cooperazione potrebbe contribuire alla promozione del turismo ed al miglioramento delle condizioni generali dell’industria turistica nei territori delle Parti contraenti.
Articolo 9 - Settore audiovisivo
Le decisioni necessarie sono prese al più presto dopo l’entrata in vigore dell’accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai programmi istituiti con la decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l’attuazione di un programma d’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU n. L 380 del 31.12.1990, pag. 37), qualora a tale data il problema non sia stato ancora risolto.
Articolo 10 - Protezione civile
1. Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23.2.1989, pag. 3).
2. Gli Stati AELS (EFTA) provvedono a introdurre il numero di chiamata 112 nei loro territori quale numero unico europeo per chiamate di emergenza, conformemente alle disposizioni della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (GU n. L 217 del 6.8.1991, pag. 31).

(1) 390 D 0221: Decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE, del 23 aprile 1990, (GU n. L 117 dell’8.5.1990, pag. 28).
(2) 387 D 0516: Decisione del Consiglio 87/516/Euratom, CEE, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302, del 24.10.1987, pag. 1).
(3) 375 R 0337: Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da:
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 99)
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).
(4) 391 D 0049: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29).
(5) 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).
(6) 389 D 0490: Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 (GU n. C 239 del 16.8.1989, pag. 33).