Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/5

Da Wikisource.
Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Protocolli
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.

>SPAZIO PER TABELLA>