Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Protocolli/2
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Protocollo n. 2
concernente la definizione dei dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune
li dazio di base sul quale la Repubblica ellenica opera le riduzioni successive di cui all'articolo 25 per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune è del 9,6 %.
Per gli stessi prodotti il dazio di base preso in considerazione per i ravvicinamenti alla tariffa doganale.comune, da eseguire conformemente all'articolo 31, è del 17,2 %.