Atto del Consiglio 99-C 26-03

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Unione europea

1999 diritto diritto Atto del Consiglio 99/C 26/03
che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi Intestazione 8 settembre 2009 75% Diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione,

considerando che spetta al Consiglio stabilire, all'unanimità, a complemento delle disposizioni della convenzione concernenti la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati o organismi terzi, le norme che l'Europol dovrà osservare in materia,

HA ADOTTATO LE NORME CHE SEGUONO:

Articolo 1 Definizioni
Ai fini delle presenti norme, s'intende per:
a) «Stati terzi», gli Stati non membri dell'Unione europea cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punto 4), della convenzione Europol;
b) «organismi terzi», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 1), 2), 3) e 5), 6) e 7), della convenzione Europol;
c) «organismi connessi all'Unione europea», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 1), 2) e 3), della convenzione Europol;
d) «organismi non connessi all'Unione europea», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 5), 6) e 7), della convenzione Europol;
e) «accordo», un accordo concluso al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione Europol;
f) «informazioni», dati di carattere personale e non personale;
g) «dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
h) «trattamento di dati», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione.
Articolo 2 Accordi
1. L'Europol può concludere accordi con Stati ed organismi terzi sulla ricezione di informazioni trasmesse all'Europol.
2. Il Consiglio determina con quali Stati terzi o organismi non connessi all'Unione europea debbano essere negoziati accordi. Tali decisioni vengono adottate all'unanimità.
3. Il consiglio di amministrazione può determinare con quali organismi connessi all'Unione europea debbano essere negoziati accordi.
4. Il direttore dell'Europol, previa consultazione del consiglio di amministrazione e previa autorizzazione all'unanimità del Consiglio, avvia negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi o organismi non connessi all'Unione europea. Gli accordi possono essere conclusi soltanto previa approvazione unanime del Consiglio, preceduta dal parere dell'autorità di controllo comune ottenuto tramite il consiglio di amministrazione, per quanto riguarda la ricezione di dati personali.
5. Il direttore dell'Europol, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, avvia negoziati per la conclusione di accordi con organismi connessi all'Unione europea. Gli accordi possono essere conclusi soltanto previa approvazione del consiglio di amministrazione, preceduta dal parere dell'autorità di controllo comune, per quanto riguarda la ricezione di dati personali.
Articolo 3 Valutazione della fonte e delle informazioni
1. L'Europol, per poter determinare l'affidabilità delle informazioni e della loro fonte, chiede allo Stato o organismo terzo una valutazione, per quanto possibile, delle informazioni e della loro fonte, conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 11 delle norme applicabili agli archivi d'analisi.
2. In mancanza di detta valutazione, l'Europol cerca, per quanto possibile, di valutare l'affidabilità della fonte o delle informazioni, basandosi sulle informazioni già in suo possesso, conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 11 delle norme applicabili agli archivi d'analisi.
3. L'Europol ed uno Stato o organismo terzo possono convenire in un accordo, in termini generali, la valutazione di alcuni tipi specifici di informazioni e di determinate fonti, conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 11 delle norme applicabili agli archivi d'analisi.
Articolo 4 Rettifica e cancellazione delle informazioni
1. Un accordo stabilisce che lo Stato o l'organismo terzo comunica all'Europol l'avvenuta correzione o cancellazione delle informazioni trasmesse all'Europol.
2. Quando uno Stato o un organismo terzo comunica all'Europol l'avvenuta correzione o cancellazione delle informazioni ad esso trasmesse, l'Europol corregge o cancella di conseguenza le informazioni. Esso non cancella le informazioni se esse sono ancora necessarie per un trattamento ai fini di un archivio d'analisi o se, qualora le informazioni siano memorizzate in un altro archivio di dati dell'Europol, quest'ultimo nutre per esse un altro interesse, confortato da dati di intelligence più completi rispetto a quelli in possesso dello Stato o organismo terzo di trasmissione. L'Europol comunica allo Stato o all'organismo terzo interessato che tali informazioni continuano ad essere memorizzate.
3. L'Europol, se ha motivo di presumere che le informazioni fornite non siano esatte o aggiornate, ne informa lo Stato o organismo terzo che le ha fornite e lo invita a comunicargli la sua posizione in merito. L'Europol, se rettifica o cancella le informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 e dell'articolo 22 della convenzione Europol, comunica allo Stato o organismo terzo l'avvenuta rettifica o cancellazione.
4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 della convenzione Europol, le informazioni che sono state manifestamente ottenute da uno Stato terzo in palese violazione dei diritti dell'uomo non sono memorizzate nel sistema di informazione o negli archivi di lavoro per fini di analisi dell'Europol.
5. Un accordo prevede che lo Stato o organismo terzo informi l'Europol, per quanto possibile, se ha motivo di presumere che le informazioni fornite non siano esatte o aggiornate.
Articolo 5 Entrata in vigore
Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente
B. PRAMMER

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.