Autorità garante della concorrenza - Provvedimento 2206 del 10 agosto 1994 - Costituzione della Telecom

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

1994 diritto Diritto Provvedimento 2206 del 10 agosto 1994 - Costituzione della Telecom Intestazione 18 giugno 2012 25% Da definire


C1454 -COSTITUZIONE TELECOM ITALIA


DATI GENERALI


tipo Non avvio istruttoria numero 2206 data 10/08/1994


PUBBLICAZIONE


Bollettino n. 32-33/1994


Procedimenti collegati

- 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione) Testo Provvedimento


Provvedimento n. 2206 ( C1454 ) COSTITUZIONE TELECOM ITALIA


L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 agosto 1994;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

VISTE le convenzioni vigenti tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le società SIP

- Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.A. (di seguito SIP), ITALCABLE -Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici Spa (di seguito ITALCABLE), TELESPAZIO - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali (di seguito TELESPAZIO), stipulate il 1° agosto 1984 ed approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; VISTE le convenzioni stipulate in data 22 settembre 1988 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le società SIP e ITALCABLE, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1988;

VISTE le convenzioni stipulate in data 20 settembre 1982 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le società SIRM -Società italiana radiomarittima Spa (di seguito SIRM), e Telemar -Compagnia generale Spa (di seguito TELEMAR) ed approvate con Decreto del

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Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, nn. 899 e 900;

VISTA la convenzione stipulata in data 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società IRITEL Spa (di seguito IRITEL), approvata con Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 20 dicembre 1992, prorogata con Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 22 dicembre 1993;

VISTA la legge 29 gennaio 1992, n. 58, in materia di disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 2 aprile 1993 sulla determinazione dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni;

VISTO il Piano di Riassetto del settore delle telecomunicazioni, presentato al Ministro del Tesoro dall'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale Spa (di seguito IRI), in data 30 giugno 1993;

VISTA la lettera del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30 luglio 1993, relativa all'accertamento della congruità del Piano di Riassetto di cui sopra;

VISTI il Decreto legge 10 novembre 1993, n. 444, e la relativa legge di conversione 20 dicembre 1993, n. 531, in materia di misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro 28 dicembre 1993 relativo alla trasformazione in apporto al capitale sociale dell'IRI del credito del Ministero del Tesoro per il trasferimento all'IRITEL degli impianti e dei beni dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici e dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;

VISTE le direttive comunitarie nn. 88/301, 90/387, 92/44 ed i relativi atti di recepimento, nonché la direttiva comunitaria n. 90/388;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 91/C 233/02 in materia di applicazione delle regole di concorrenza al settore delle telecomunicazioni;

VISTO l'atto, pervenuto in data 26 aprile 1994 da parte della Compagnia Generale Telemar Spa (di seguito TELEMAR);

VISTA la comunicazione pervenuta in data 18 maggio 1994 da parte della SIP, della IRITEL, della ITALCABLE, della SIRM e della TELESPAZIO;

VISTA la richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, inviata alle società comunicanti in data 13 giugno 1994;

VISTE le informazioni fornite dalle società comunicanti in data 1° luglio 1994 e 20 luglio 1994;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti
a) La SIP

La SIP è controllata dalla STET Spa che ne detiene il 58% del capitale sociale, mentre la restante quota (42%) è detenuta da terzi. In virtù della Convenzione stipulata con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni il 1° agosto 1984 ed approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523 (di

seguito la Convenzione-SIP del 1984), la SIP svolge attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazione ad uso pubblico in ambito nazionale. Nel 1993, il fatturato della società è stato pari a circa 23.400 miliardi di lire.

b) L'ITALCABLE

La ITALCABLE è controllata dalla STET che ne detiene il 47,45% del capitale sociale, la restante parte del quale è detenuta dalla Banca d'Italia (2,75%) e da azionisti minori (49,80%). In virtù della Convenzione stipulata con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 1° agosto 1984 ed approvata con D.P.R. 18 agosto 1984, n. 523 (di seguito la Convenzione-ITALCABLE del 1984), la ITALCABLE offre servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, ed installa e gestisce i relativi impianti, con la maggior parte dei paesi extraeuropei. E' inoltre competenza della società il servizio di telegrammi con gran parte dei paesi europei. La ITALCABLE ha realizzato nel corso del 1993 un fatturato pari a circa 814 miliardi di lire.

c) La TELESPAZIO

La TELESPAZIO è una società partecipata pariteticamente dalla STET, dalla ITALCABLE e dalla RAI Spa. La STET è pertanto in grado di esercitare il controllo sulla società, in virtù della partecipazione detenuta direttamente e attraverso quella detenuta dall'ITALCABLE, a sua volta controllata dalla STET. In virtù della Convenzione stipulata il 1° agosto 1984 con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, e approvata con D.P.R. 18 agosto 1984, n. 523 (di seguito la Convenzione- TELESPAZIO), la società svolge principalmente attività relative all'impianto e all'esercizio di sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali: in tal modo la TELESPAZIO ricopre il ruolo di fornitore di infrastrutture e servizi a favore dei gestori dei servizi di telecomunicazione e degli operatori televisivi. Nel 1993, il fatturato della TELESPAZIO è stato pari a circa 400 miliardi di lire.

d) La SIRM

La SIRM è una società controllata dalla STET: il suo capitale sociale è infatti detenuto dall'ITALTEL SISTEMI Spa (76%) e dall'ITALCABLE (21%), società entrambe controllate dalla STET.
In virtù della Convenzione stipulata col Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel 1982 ed approvata con D.P.R. 19 ottobre 1982, n. 899 (di seguito la Convenzione-SIRM), la società è concessionaria non esclusiva per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione di stazioni radioelettriche a bordo di navi e per la gestione amministrativa del traffico radioelettrico effettuato dalle navi. Essa commercializza inoltre apparati di telecomunicazione e d'ausilio alla navigazione. Nel 1993, il fatturato della SIRM è stato pari a circa 40 miliardi di lire.

e) L'IRITEL

La IRITEL è una società il cui capitale è interamente detenuto dall'IRI. La società è stata costituita nel 1992 ed è divenuta operativa dal 1° gennaio 1993. In virtù della Convenzione stipulata con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e approvata con D.M. 29 dicembre 1992 (di seguito Convenzione-IRITEL), e prorogata con D.M. 20 dicembre 1993, alla società è stata affidata, fino e non oltre il 31 dicembre 1994, la gestione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, gestiti fino al 1992 dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) e dall'Amministrazione Postale. I principali servizi forniti dall'IRITEL sono: servizi telefonici interurbani, congiuntamente alla SIP; servizi telefonici internazionali tra l'Italia e i paesi europei e i paesi del bacino del Mediterraneo, ad esclusione di quelli serviti dalla ITALCABLE; servizi tramite operatore, telefonici, informativi e di prenotazione; servizi internazionali su rete telex-dati; servizi radiomobili marittimi. Nel 1993, il fatturato dell'IRITEL è stato pari a circa 2400 miliardi di lire.

2. Descrizione dell'operazione
In data 18 maggio 1994, perveniva all'Autorità l'atto con cui le sopra descritte società comunicavano


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l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione nella SIP della IRITEL, della ITALCABLE, della TELESPAZIO e della SIRM. Successivamente la SIP avrebbe mutato denominazione assumendo quella di "TELECOM ITALIA". Da tale operazione sarebbe risultato il Gestore Unico dei servizi di telecomunicazione (di seguito TELECOM ITALIA), il cui capitale sociale sarà detenuto dalla STET Spa (55%), da investitori esteri (25,05%), da investitori italiani (16,9%), dall'IRI (2,8%) e dalla RAI Spa (0,5%). L'operazione comunicata rappresenta l'atto conclusivo del processo che, alla luce degli sviluppi della politica comunitaria in materia di telecomunicazioni, ha condotto al riassetto del settore delle telecomunicazioni in Italia. Tale processo ha preso avvio con la legge 29 gennaio 1992, n. 58, che ha fissato i criteri generali per la realizzazione della riforma del settore. Successivamente, il CIPE, con la delibera 2 aprile 1993, ha determinato le modalità attraverso cui operare tale riforma, prevedendo tra l'altro l'unificazione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione in un unico gestore.
Tale indirizzo è stato fatto proprio dall'IRI nel Piano di Riassetto del settore delle telecomunicazioni presentato il 30 giugno 1993, e confermato a livello legislativo dal Decreto legge 10 novembre 1993, n. 444, convertito con legge 20 dicembre 1993, n. 531.

3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione in esame si configura come una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della legge medesima, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento n. 4064/89/CEE, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge medesima, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 586 miliardi di lire.

4. Caratteristiche dell'operazione Nel valutare gli effetti dell'operazione in esame, si deve tenere conto del fatto che solo quattro delle società interessate, la SIP, la ITALCABLE, la TELESPAZIO e la SIRM erano già controllate dalla STET Spa. Conseguentemente, è opportuno svolgere una valutazione separata dell'operazione, distinguendo l'incorporazione nella SIP delle altre società controllate dalla STET dalla incorporazione della IRITEL.

a) Incorporazione nella SIP delle società controllate dalla STET

Per quanto riguarda l'incorporazione nella SIP della ITALCABLE, della TELESPAZIO e della SIRM, l'operazione in esame è finalizzata ad accrescere l'integrazione delle strategie aziendali delle singole società, senza modificare sostanzialmente la situazione concorrenziale esistente nei mercati ove operano le società summenzionate. In particolare, la riunificazione delle quattro società dovrebbe permettere una eliminazione della duplicazione degli investimenti nelle attività di sviluppo e di diffusione di nuovi servizi e prodotti, una riduzione dei costi amministrativi e di transazione intragruppo e quindi un complessivo miglioramento nel livello di efficienza aziendale. In altri termini, per quanto riguarda la parte dell'operazione sopra descritta, essa dà luogo ad una riorganizzazione interna tra le società controllate dalla STET attive nei servizi di telecomunicazione e ad una razionalizzazione delle loro attività.

b) Incorporazione dell'IRITEL nella SIP

Per quanto riguarda l'incorporazione dell'IRITEL nella SIP, questa società, a differenza delle altre coinvolte nella costituzione di TELECOM ITALIA, non era soggetta al controllo della STET ed il suo capitale sociale è stato finora interamente detenuto dall'IRI. L'operazione è atta a modificare gli assetti produttivo-organizzativi del sistema italiano delle telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i servizi di telefonia vocale ed i servizi radiomobili marittimi. In merito ai servizi di telefonia vocale, l'IRITEL ha sinora fornito servizi complementari a quelli offerti dalle società controllate dalla STET. In particolare, ha gestito congiuntamente con la SIP il servizio telefonico interurbano ed ha fornito i servizi di telefonia internazionale limitatamente all'Europa e al bacino del Mediterraneo. L'operazione, che comporta la riunificazione in un unico gestore di attività complementari ancora soggette ad un regime di monopolio, non avrà come effetto l'alterazione delle condizioni di mercato precedentemente vigenti. In merito ai servizi radiomobili marittimi, cioè l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi ed il collegamento di tali stazioni con le stazioni costiere e quindi con la rete fissa nazionale, l'operazione dà luogo all'integrazione verticale tra le attività precedentemente svolte da IRITEL, che gestisce in esclusiva le stazioni costiere ed il collegamento con la rete fissa, e quelle precedentemente svolte da SIRM, che gestisce le stazioni radioelettriche di bordo in concorrenza con la società TELEMAR. In relazione al processo di integrazione verticale tra la gestione delle stazioni radioelettriche di bordo e la gestione delle stazioni costiere, si valuta che l'operazione in oggetto non comporterà una riduzione sostanziale e durevole della concorrenza, per le sottoesposte motivazioni. In primo luogo, occorre sottolineare il fatto che le condizioni concorrenziali nel mercato in cui operano SIRM e TELEMAR sono soggette a regolamentazione, in virtù delle concessioni assentite alle due società. Queste concessioni regolano l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche per lo svolgimento dei pubblici servizi di telecomunicazione relativi al servizio mobile marittimo. Inoltre, occorre considerare che a seguito della costituzione del Gestore Unico è prevista da parte del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni una ridefinizione dell'assetto regolamentare dei servizi radiomobili marittimi. Nell'ambito del rinnovo degli atti concessori tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e gli operatori presenti sul mercato, sarà opportuno prevedere il rispetto della parità di condizioni tra gli operatori, in particolare stabilendo per TELEMAR e TELECOM ITALIA eguali condizioni di accesso alla rete costiera finora gestita da IRITEL. A tale proposito, in data 26 aprile 1994, è pervenuta all'Autorità un'istanza da parte della TELEMAR, la quale ha fatto presente che, dato che i terminali di bordo gestiti da quest'ultima devono necessariamente essere collegati alle stazioni costiere del Gestore Unico, non è escluso che la TELEMAR possa essere oggetto di discriminazione per quanto riguarda la celerità e la qualità del collegamento con la rete fissa.
La necessità di garantire condizioni concorrenziali nei mercati dei servizi di telecomunicazione, nel momento in cui si avvia la costituzione del Gestore Unico e si ridefinisce la regolamentazione nel settore, è alla base della segnalazione((*) La segnalazione è pubblicata in questo Bollettino alle pagg. 77-79 [ndr].*) che l'Autorità ha avviato contestualmente al presente provvedimento al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge

n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA


di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Luciano Cafagna

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http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/DSAP_287.NSF/0/a4dab584ed09b45cc1256... 25/04/2007