Circolare concernente i procedimenti penali per contraffazioni delle opere dell'ingegno

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Giuseppe Zanardelli

1881 Indice:Postuma.djvu Diritto Letteratura Circolare concernente i procedimenti penali per contraffazioni delle opere dell’ingegno Intestazione 25 novembre 2012 100% Diritto

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Circolare concernente i procedimenti penali per contraffazioni delle opere dell’ingegno.


N. 1024 del Reg. Circ.

Roma, 24 dicembre 1881.


Per tutelare anche con sanzioni penali i diritti spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, la legge 25 giugno 1865, n. 2337, stabilisce nell’articolo 30 che «la pubblicazione abusiva o la contraffazione di un’opera, consumata in uno dei modi indicati nell’articolo 29 della legge stessa, è punita con multa che può estendersi sino alle lire 5000, salvo [p. 4 modifica]il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori nei casi di furto o di frode secondo le leggi penali.»

Non ostante questa disposizione legislativa, si muovono da ogni parte continui e vivi reclami per le molte e svariate contraffazioni che vanno ripetendosi con frequenza sempre maggiore, e che attestano come la proprietà letteraria non sia ancora presso di noi tenuta in quel rispetto al quale ha incontestabile diritto. È noto anzi che, per avvisare ai modi più efficaci di impedire tali abusi, molti letterati ed editori si riunirono più volte in congressi, per mezzo dei quali indirizzarono al Governo collettive e ragionate domande.

Si adducono casi di libri contraffatti in cui si vede falsificato il nome del vero editore, ed imitato il formato e il frontespizio della vera edizione; ed altri casi ancora più gravi, nei quali, usurpato con evidente mala fede il nome di un autore di chiara fama, gli vengono attribuite [p. 5 modifica]opere non sue, e, talvolta, persine opinioni contrarie a quello da esso professate nelle vere sue opere.

Tra le cagioni delle quali vuolsi derivi il lamentato disordine è precisamente segnalato il poco zelo dell’autorità nello iniziare e proseguire l’azione giudiziaria contro gli autori dei fatti che la citata legge del 1865 colpisce di sanzioni penali. In prova di ciò si adduce essere invalso presso taluni uffici del pubblico ministero il sistema di attendere la querela della parte lesa per iniziare il procedimento penale per le contraffazioni; e di astenersi da qualsiasi iniziativa, limitandosi a quelle sole indagini che la parte medesima direttamente richiede in base alle sue particolari informazioni. Donde la conseguenza che i processi non possano essere avviati colla necessaria sollecitudine, nè proseguiti colla solerzia e coll’ampiezza indispensabili per colpire prontamente ed ovunque le usurpazioni della proprietà letteraria.

Ove tale sistema effettivamente sia [p. 6 modifica]accolto, il medesimo non parrebbe conforme nè ai principi che informano il vigente codice di procedura penale, nè all’indole particolare del diritto di proprietà letteraria.

Infatti, secondo gli accennati principi del nostro procedimento, l’azione penale è essenzialmente pubblica, e viene esercitata d’ufficio in tutti i casi nei quali l’istanza della parte danneggiata od offesa non sia dichiarata necessaria a promuoverla. Quindi l’azione penale esercitata d’ufficio costituisce la regola; o l’azione penale privata l’eccezione, limitata però quest’ultima esclusivamente a quei casi in cui non si possa, per esplicito precetto legislativo, procedere senza la istanza della parte lesa. Epperò, non essendovi nella legge del 1865 alcuna disposizione, in virtù della quale venga condizionato alla querela della parte lesa l’esercizio dell’azione penale contro i colpevoli di contraffazioni dell’opere dell’ingegno, pare indubitabile che debba valere anche per tali casi la regola generale [p. 7 modifica]dell’azione esercitata d’ufficio non appena il pubblico ministero abbia, in qualunque modo, notizia del fatto.

D’altra parte, come dicevasi, tale sistema non sembra conforme all’indole particolare del diritto di proprietà letteraria; perchè, sebbene trattisi di un diritto soggetto a condizioni nella sua durata e nel modo del suo esercizio, tuttavia come ogni altro bene, fa parte del patrimonio di chi ne ha il ligittimo possesso. Esso deve quindi, al pari di qualsiasi proprietà, essere tutelato dalla legge; od anzi con tanto maggior rigore, quanto più facile ne è la usurpazione, e più vivo l’interesse generale della società di vedere rispettato ed incolume il prodotto più nobile dell’umana attività. Ora, se per le fraudolenti violazioni del diritto di proprietà in generale, l’azione penale si esercita d’ufficio, ad ugual ragione pare che debba nello stesso modo esercitarsi per le fraudolenti violazioni del diritto di proprietà letteraria. Tale conclusione è corroborata inoltre dalla considerazione che [p. 8 modifica]il diritto di proprietà letteraria forma oggetto anche di stipulazioni internazionali; ond’è che la mancanza di una sollecita ed energica punizione dei colpevoli di contraffazioni commesse nel nostro Stato, torna a discapito del decoro e della riputazione del nostro paese in ordine alla leale osservanza dei trattati conchiusi con le altre potenze.

Affinchè poi l’azione penale riesca efficace, non basta neppure che sia esercitata indipendentemente dalla querela della parte lesa; occorre altresì di non circoscriverne il campo nei limiti del circondario in cui venne scoperto o denunciato il reato. Le contraffazioni delle opere dell’ingegno non si limitano per lo più alla ristretta cerchia di una città; è anzi notorio, come uno degli artifizi di cui si servono i colpevoli per sottrarsi più facilmente alle ricerche della giustizia, sia appunto quello di distribuire in luoghi diversi gli esemplari dell’opera contraffatta, e di esporli in vendita alla spicciolata. Perciò il sequestro delle poche copie [p. 9 modifica]esistenti presso un rivenditore, senza il sussidio di altre più estese ricerche, non può che difficilmente condurre alla scoperta degli autori delle contraffazioni o dei loro complici, ed impedire che intanto la illecita speculazione possa impunemente essere esercitata in altri luoghi.

Per rimediare a questo inconveniente gioverebbe grandemente che ciascun ufficio del pubblico ministero fosse messo in grado di avere pronta notizia dei procedimenti penali avviati presso le autorità giudiziarie di altri distretti. Per tal modo, mercè il simultaneo concorso delle indagini ed, occorrendo, anche dei sequestri degli esemplari contraffatti che si rinvenissero in luoghi soggetti a diverse autorità giudiziarie, difficilmente la riprovevole industria potrebbe reggersi e continuare ne’ suoi dannosi effetti. Tale intento può, a mio avviso, raggiungersi senza gravi difficoltà, purchè i signori procuratori generali abbiano cura di farsi reciprocamente opportune partecipazioni intorno ai fatti di contraffazione scoperti [p. 10 modifica]nei rispettivi distretti, e, qualora speciali circostanze lo consigliassero, abbiano cura altresì di inviarne notizie a questo Ministero, affinchè esso possa darne l’annuncio ai funzionari della magistratura requirente, e porre questi in grado di fare le opportune partecipazioni agli ufficiali della polizia giudiziaria, che da essi dipendono.

Io non dubito che tutti gli uffici del pubblico ministero osserveranno volonterosamente queste istruzioni suggeritemi dal desiderio di incoraggiare, per quanto mi riguarda, e mercè la ferma applicazione della legge del 1865, i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti a volgere fidenti e sicuri il loro ingegno e le loro fatiche ad opere mediante le quali si accresca la ricchezza, la potenza, il lustro, la grandezza delle civili società.

Ed intanto gradirò di essere dalle SS. LL. Ill.me ragguagliato intorno al modo in cui nei rispettivi distretti fu avviata l’azione penale per i reati previsti dalla predetta legge, intorno al numero dei [p. 11 modifica]procedimenti che fossero in corso d’istruzione, non che intorno allo stato in cui i medesimi presentemente si trovano.

Il Ministro
G. Zanardelli.



Agli Ill.mi signori Procuratori Generali
        presso le Corti d’Appello.





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