Codice civile - Libro Primo/Titolo III

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Codice Civile
Libro Primo

Titolo I: Delle persone fisiche
Titolo II: Delle persone giuridiche
Titolo III: Del domicilio e della residenza
Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
Titolo V: Della parentela e dell'affinità
Titolo VI: Del matrimonio
Titolo VII: Della filiazione
Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
Titolo IX: Della potestà dei genitori
Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione ed dell'inabilitazione
Titolo XIII: Degli alimenti
Titolo XIV: Degli atti dello stato civile

Indice

[modifica] Titolo III: Del domicilio e della residenza [43-47]

[modifica] Art. 43 Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139, costit. 14). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

[modifica] Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31). Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

[modifica] Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).

[modifica] Art. 46 Sede delle persone giuridiche

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145). Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

[modifica] Art. 47 Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).

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