Codice Civile - Libro Quarto/Titolo VIII
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Codice Civile. Libro IV - Delle obbligazioni. Titolo VIII. Art. 2041.(Azione generale di arricchimento) Chi senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.