Codice Civile - Libro Quinto/Titolo XI

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=Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi=

Indice

[modifica] Capo I: Disposizioni generali per le società soggette a registrazione

[modifica] Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (2640): i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime; gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti (2433, 2632); gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi: in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma; ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili; ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

[modifica] Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni. Il delitto è punibile su querela della società.

[modifica] Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che: eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503; restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale; impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

[modifica] Art. 2624 Prestiti e garanzie della società

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

[modifica] Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori

I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.

[modifica] Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi

Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni. La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

[modifica] Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie

Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.

[modifica] Capo II: Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le società cooperative

[modifica] Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640).

[modifica] Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società

Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000: i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti; gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti; gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

[modifica] Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che: emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (2346); violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis, 1° comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522; influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 gli amministratori, che: percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446; assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2361); violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

[modifica] Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1° comma, e .359 quinquies, 1° comma.

[modifica] Art. 2631 Conflitto d'interessi

L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all'operazione stessa (2391), è punito con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

[modifica] Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono: nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto; di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

[modifica] Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari

Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).

[modifica] Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti

Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).

[modifica] Capo III: Disposizioni speciali per i consorzi

[modifica] Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese

Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.

[modifica] Capo IV: Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi

[modifica] Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi

Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti. Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'art. 2630.

[modifica] Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo

Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod. Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

[modifica] Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000. Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

[modifica] Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 600.000.

[modifica] Capo V: Disposizioni comuni

[modifica] Art. 2640 Circostanza aggravante

Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà.

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[modifica] Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna

Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

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