Codice Penale/Libro II/Titolo IV
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[modifica] Titolo IV: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI
[modifica] Capo I: DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE
[modifica] Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno. [Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella sentenza numero 508 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).] ==
[modifica] Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
[modifica] Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
[modifica] Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.
[modifica] Art. 406 Abrogato dalla legge 85/2006
[modifica] Capo II: DEI DELITTI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI
[modifica] Art. 407 Violazione di sepolcro
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[modifica] Art. 408 Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[modifica] Art. 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre e' punito con la reclusione fino a un anno.
[modifica] Art. 410 Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
[modifica] Art. 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
[modifica] Art. 412 Occultamento di cadavere
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
[modifica] Art. 413 Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altrui mutilato, occultato o sottratto.