Codice Penale militare di pace/Libro secondo/Titolo II

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Libro secondo - Titolo II: Dei reati contro il servizio militare

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Libro secondo - Titolo II: Dei reati contro il servizio militare
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Capo I - Dei reati in servizio

Sezione I - Della violazione di doveri generali inerenti al comando

Art. 103. Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto1. La condanna importa la rimozione.


Art. 104. Eccesso colposo.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte2 è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi: ferma la pena accessoria della rimozione.


Art. 105. Perdita o cattura di nave o aeromobile.

Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione3.La stessa pena si applica:

  1. al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;
  2. a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.


Art. 106. Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni. Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.


Art. 107. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o una avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.


Art. 108. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile.

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.


Art. 109. Agevolazione colposa.

Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.


Art. 110. Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.


Art. 111. Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni. La condanna importa la rimozione.


Art. 112. Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.

Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno. Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante la fucilazione nel petto4. La condanna importa la rimozione.


Art. 113. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare. La condanna importa la rimozione.


Art. 114. Usurpazione di comando.

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni. Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto5.


Art. 115. Movimento arbitrario di forze militari.

Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.


Art. 116. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.


Art. 117. Omessa esecuzione di un incarico.

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione. Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.



Sezione II - Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

Art. 118. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

  1. nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
  2. a bordo di una nave o di un aeromobile;
  3. in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.


Art. 119. Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.


Art. 120. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.


Art. 121. Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.

Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.


[Art. 122. Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.]

(Dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 15/06/92, n. 299)


Art. 123. Omessa presentazione in servizio.

Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.


Art. 124. Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.

Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti su indicati.



Sezione III - Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi

Art. 125. Inosservanza di istruzioni ricevute.

L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.


Art. 126. Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta.

Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'autorità.


Art. 127. Divulgazione di notizie segrete o riservate.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.


Art. 128. Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio. Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.


Art. 129. Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

Il militare addetto al servizio postale telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.


Art. 130. Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.


Art. 131. Circostanza aggravante.

Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato nocumento al servizio militare, la pena è aumentata.


Art. 132. Inadempienza nelle somministrazioni militari.

Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.


Art. 133. Requisizione arbitraria.

Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.


Art. 134. Abuso nelle requisizioni.

Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni. Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.


Art. 135. Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri.

Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.


Art. 136. Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari.

Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori, o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni.



Sezione IV - Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare

Art. 137. Manifestazioni di codardia.

Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. La condanna importa la rimozione.


Art. 138. Omesso impedimento di reati militari.

Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

  1. con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione6 o quella dell'ergastolo;
  2. negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.


Sezione V - Della ubriachezza inn servizio

Art. 139. Nozione del reato e circostanze aggravanti.

Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.



Capo II - Dei reati contro militari in servizio

Art. 140. Forzata consegna.

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.


Art. 141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.


Art. 142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.


Art. 143. Resistenza alla forza armata.

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata. Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.


Art. 144. Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.


Art. 145. Impedimento a portatori di ordini militari.

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.


Art. 146. Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.



Capo III - Dei reati di assenza dal servizio alle armi

Sezione I - Dell'allontanamento illecito

Art. 147. Nozione del reato; sanzione penale.

Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.



Sezione II - Della diserzione

Art. 148. Nozione del reato; sanzione penale.

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

  1. il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;
  2. il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.


Art. 149. Casi di diserzione immediata.

E' considerato immediatamente disertore:

  1. il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;
  2. il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
  3. il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
  4. il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
  5. il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei nn. 1, 2 e 3; da due a cinque anni nel caso indicato nel n. 4; da cinque a sette anni nel caso indicato nel n. 5. Nei casi indicati nei nn. 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

Art. 150. Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo.

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.


Sezione III - Della mancanza alla chiamata

Art. 151. Nozione del reato; sanzione penale.

Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso. Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.


Art. 152. Circostanza aggravante: passaggio all'estero.

Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.


Art. 153. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire.

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.



Sezione IV - Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

Art. 154. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza.

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

  1. se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
  2. se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.


Art. 155. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.

Nei casi preveduti dal n. 5 dell'articolo 149 e dalla articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.


Art. 156. Rimozione.

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.



Capo IV - Della mutilazione e della simulazione d'infermità

Art. 157. Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare.

Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.


Art. 158. Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.

Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso. Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.


Art. 159. Simulazione d'infermità.

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.


Art. 160. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

  1. agli iscritti di leva;
  2. ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.


Art. 161. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.


Art. 162. Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato.

Nel caso di concorso di persone, in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.


Art. 163. Pena militare accessoria.

Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.


Capo V - Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari

Art. 164. Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare.

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.


Art. 165. Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.


Art. 166. Acquisto o ritenzione di effetti militari.

Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.


Capo VI - Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari

Art. 167. Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione7. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.


Art. 168. Danneggiamento di edifici militari.

Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.


Art. 169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.


Art. 170. Fatti colposi.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.


Art. 171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.

Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

  1. si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
  2. la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.


Art. 172. Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato.

Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.


Note

  1. Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1, primo comma, D.L. 22.01.1948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.1994, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
  2. Vedasi nota precedente.
  3. Vedasi nota precedente.
  4. Vedasi nota precedente.
  5. Vedasi nota precedente.
  6. Vedasi nota precedente.
  7. Vedasi nota precedente.