Codice cavalleresco italiano/Generalità

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Generalità

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Codice cavalleresco italiano Libro I
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GENERALITÀ



Le regole che governano il duello sono addimandate leggi dell’onore; gentiluomini si chiamano coloro che, protetti dalle leggi dell’onore, consumano il delitto di duello.

Le leggi dell’onore, dette cavalleresche, costituiscono un insieme dai gentiluomini chiamato Codice cavalleresco, cioè: il complesso di norme, passate allo stato di consuetudine, e accettate attualmente come leggi sacrosante da coloro che vi fanno appello per risolvere le querele.

L’onore nel senso cavalleresco è un mito; è un falso apprezzamento della dignità umana. L’onore vero viene determinato dalla stima e dalla considerazione che una persona onesta ha saputo acquistarsi con le sue azioni, sempre conformi ai dettami delle leggi, naturali e di quelle civili. E perciò l’onore non si valuta dal numero dei duelli; tale opinione si fonda esclusivamente sulla confusione che gli imbecilli fanno di un pregiudizio con uno fra i più nobili sentimenti della [p. 2 modifica]umanità: il coraggio! Nel duello il coraggio è un prodotto artificiale, che permette ai paurosi di far credere che posseggono una virtù che non hanno.

La parola gentiluomo indica innanzi tutto l’uomo onesto. Senza onestà non esiste il gentiluomo, e nulla può determinare il punto in cui l’uomo onesto comincia a essere gentiluomo, o quando finisce di esserlo. Di conseguenza: è gentiluomo colui che all’onestà e alla rettitudine accoppia la volontà di chiamare l’offensore a rendere ragione di una offesa con le forme cavalleresche, semprechè trovi quattro persone per bene, che in luiri conoscano questo diritto, e che eventualmente lo accompagnino sul terreno della pugna per testimoniare che le parti si condussero lealmente e senza frode nello scontro.

Indegno, o squalificato, in materia d’onore è quegli a cui è vietato di trattare comunque nel campo cavalleresco in seguito a

1° sentenza di condanna — passata in giudicato — del Magistrato per cose o fatti che offendono l’onore o la moralità;

2° un verbale, di un Giurì non impugnato, o un lodo di una Corte d’onore (e non si può impugnare), che priva delle prerogative cavalleresche;

3° di un verbale di squalifica dei quattro rappresentanti, o dei rappresentanti dello squalificato. [p. 3 modifica]

Il duello, infine, è il combattimento a due, che accade, con il consenso liberamente dato dai combattenti, senza sottintesi o restrizioni, alla sola presenza di quattro testimoni e dei medici, fatto con armi, riconosciute per lo scopo dal Codice penale e da quello cavalleresco, conforme alle regole dell’onore, sancite dalle consuetudini.