Codice civile/Libro I/Titolo IX

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Libro Primo - Titolo IX: Della potestà dei genitori [315-342]

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Libro Primo - Titolo IX: Della potestà dei genitori [315-342]
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Titolo IX: Della potestà dei genitori [315-342]

Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori

Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. 1

Note
  1. vedi modifiche L. 10 dicembre 2012 (77).
Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore (2) o alla emancipazione (390, 2048, 2941).
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il giudice (38 att.), sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio (Costit. 29).

Art. 317 Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione (150 e seguenti), di scioglimento (149), di annullamento (117 e seguenti) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell’art. 155 (414 e seguenti).

Art. 317-bis Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale (250) spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’art. 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore (147, 261).

Art. 318 Abbandono della casa del genitore

Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (45, 344, 358).

Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (1387). Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (1571, 1615), possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (155, 165, 317-bis, 465, 643, 2784, 2806).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare (2806 e seguenti) o dare in pegno (2784 e seguenti) i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare (643).
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
L’esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore (45 att.).

Art. 321 Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (1155), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione (471), il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti. (38, 317)

Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (1425, 1441 e seguenti).

Art. 323 Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (378, 779, 1261, 1425, 1471, 2233).
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa (1441 e seguenti).
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore (1260 e seguenti).

Art. 324 Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio (261, 978).
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli (143 e seguenti, 315, 321).
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro (315);
2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (536 e seguenti);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 325 Obblighi inerenti all’usufrutto legale

Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario (1001 e seguenti).

Art. 326 Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.

L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno (2784) o di ipoteca (2810) né di esecuzione da parte dei creditori (980, 2808, 2910).
L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (143).

Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori

Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell’usufrutto legale (317-bis, 465).

Art. 328 Nuove nozze

Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo (147).

Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale

Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda (1148).

Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli

Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (147, 320). In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella potestà

Il giudice (38, 51 att.) può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (330).

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice (38, 51 att), secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 334 Rimozione dall’amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale (324, 335).
L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335 Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento (336; att. 38, 51).

Art. 336 Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti il genitore e i minori sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.

Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare

Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni.

Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)