Codice civile/Libro II/Titolo V

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Libro II - Titolo V: Delle donazioni

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Libro II - Titolo V: Delle donazioni
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Titolo V: Delle donazioni

Capo I: Disposizioni generali

Art. 769 Definizione

La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 770 Donazione rimuneratoria

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797, 805). Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809).

Art. 771 Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820). Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

Art. 773 Donazione a più donatari

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).

Capo II: Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774 Capacità di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale (397).

Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428). L’azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti).

Art. 776 Donazione fatta dall’inabilitato

La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione (427). Il curatore dell’inabilitato per prodigalità (415) può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.

Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

Art. 778 Mandato a donare

È nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore

È nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell’Art. 599.

Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi

(Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91) I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).

Capo III: Della forma e degli effetti della donazione

Art. 782 Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.

Art. 783 Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 784 Donazione a nascituri

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché non ancora concepiti (462). L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio (805). L’annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148). La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’Art. 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.

Art. 787 Errore sul motivo della donazione

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1428 e seguenti).

Art. 788 Motivo illecito

Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e seguenti).

Art. 789 Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Art. 791 Condizione di riversibilità

Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Art. 792 Effetti della riversibilità

Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta. È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Art. 793 Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).

Art. 794 Onere illecito o impossibile

L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante. (788).

Art. 795 Divieto di sostituzione

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti). La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

Art. 796 Riserva di usufrutto

È permesso al donante di riservare l’usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente (698).

Art. 797 Garanzia per evizione

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180): se ha espressamente promesso la garanzia; se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).

Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).

Capo IV: Della revocazione delle donazioni

Art. 800 Cause di revocazione

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 801 Revocazione per ingratitudine

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’Art. 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).

Art. 802 Termini e legittimazione ad agire

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti). Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).

Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione.

Art. 804 Termine per l’azione

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale. Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 805 Donazioni irrevocabili

Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, ne per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (785).

Art. 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva

Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Art. 807 Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ. 163). Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1). Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti). Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.