Codice civile - Libro Primo/Titolo V

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Codice Civile
Libro Primo

Titolo I: Delle persone fisiche
Titolo II: Delle persone giuridiche
Titolo III: Del domicilio e della residenza
Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
Titolo V: Della parentela e dell'affinità
Titolo VI: Del matrimonio
Titolo VII: Della filiazione
Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
Titolo IX: Della potestà dei genitori
Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione ed dell'inabilitazione
Titolo XIII: Degli alimenti
Titolo XIV: Degli atti dello stato civile

Indice

[modifica] Titolo V: Della parentela e dell'affinità [74-78]

[modifica] Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).

[modifica] Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

[modifica] Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

[modifica] Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (74, 87).

[modifica] Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo (117 e seguenti), salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4 (433).

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