Codice civile - Libro Primo/Titolo V
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[modifica] Titolo V: Della parentela e dell'affinità [74-78]
[modifica] Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).
[modifica] Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
[modifica] Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
[modifica] Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (74, 87).
[modifica] Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo (117 e seguenti), salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4 (433).