Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo I

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Libro I Libro I - Titolo II


TITOLO PRIMO

DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI.




CAPO PRIMO

Del godimento dei Diritti civili.

7. L’esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista nè si conserva che in conformità della legge costituzionale.

8. Qualunque Italiano gode dei diritti civili.

Leg. 17, ff. de statu hominum.

9. Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero, potrà, nell’anno susseguente alla di lui maggiore età, reclamare la qualità d’Italiano, purchè, risedendo nel regno, dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nello stato italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno, dall’atto della suddetta promessa.

10. I figli nati da un Italiano in paese straniero, sono italiani.

I figli nati, in paese straniero, da un Italiano il quale abbia perduta la qualità d’Italiano potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell’articolo 9.

Argum. ex Leg. 19, ff. de statu hominum. Et leg. 24, eod.

11. Lo straniero godrà nel regno dei medesimi diritti civili ai quali sono o saranno ammessi gl’Italiani in vigore dei trattati della nazione a cui tale straniero appartiene;

(La facoltà di disporre e di ricevere per mezzo di testamento è di diritto civile; a Roma perciò lo straniero n’era incapace. Leg. 1, in pr. ff. ad leg. falcid. Leg. 6, §. 2 ff. de hæred. inst. Leg. 1, cod. eod. — Ulpian, fragment. tit. 23[?], §. 2.

Convien osservare che l’Autentica Omnes cod. comm. de successionib. non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest’Autentica non è tratta dalle Novelle di Giustiniano, ma da una costituzione di Federigo II, De statut. et consuetudinib. §. 10., che non fa parte del Corpo del Diritto.)

12. La straniera che si mariterà con un’Italiano, seguirà la condizione del marito.

13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.

14. Lo straniero anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Italiano nello Stato italiano: potrà parimente essere chiamato avanti i tribunali italiani, per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un Italiano.

(Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. V. Leg. 3, cod. de jurisdictione omnium judicum et de foro competenti. Leg. 3, cod. ubi in rem actio exerceri debeat.)

15. Un italiano potrà esser citato avanti un tribunale del Regno, per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero, anche con uno straniero.

16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possieda nel Regno beni stabili d’un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.

Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodem titulo. leg. 46, §. 2, ff. de procuratoribus. Toto titulo, ff. judicatum solvi.


CAPO II.

Della privazione dei Diritti civili.


Sezione prima.

Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità d’Italiano.

17. La qualità d’Italiano si perde, 1mo. per la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2do. per l’accettazione, non autorizzata dal Governo, di pubblici impieghi conferiti da un governo estero; 3zo. per l’aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera che esiga distinzione di nascita; 4to.1 finalmente, per qualunque stabilimento eretto in paese straniero, con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz’animo di ritornare.

Argum. ex leg. 17, et 19, §. 4, ff. de captivis et postliminio reversis.

18. L’Italiano che abbia perduta la qualità d’Italiano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll’approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunziare a qualunque distinzione contraria alla legge italiana.

19. Un’Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

Se rimane vedova, ricupererà la qualità d’Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll’approvazione del Governo, e dichiari di voler fissare il domicilio nel Regno.

20. Gl’individui che riacquisteranno, nei casi contemplati dagli articoli 10, 18 e 19, la qualità d’Italiani, non potranno valersene se non dopo d’avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l’esercizio di diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.

21. L’Italiano che, senza autorizzazione del Governo, entrasse al servigio militare di Potenza estera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità d’Italiano.

Non potrà rientrare nel Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la qualità d’Italiano, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro gli Italiani i quali hanno portato o porteranno le armi contro la patria.

Argum. ex Leg. 19, §. 4, ff. de captivis et postliminio reversis.


Sezione II.

Della privazione de’ Diritti civili in conseguenza di condanne giudiziali.

22. Le condanne a pena l’effetto delle quali è di privare il condannato d’ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile.

Leg. 2, ff. de pœnis. Ulpian. Fragm. tit. 10, §. 3.

23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile.

L. 29, ff. de pœnis.

24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina.

25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a vantaggio de’ suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente e senza testamento.

Non può succedere, nè trasmettere a titolo di successione, i beni che avesse di poi acquistati.

Non può disporre de’ suoi beni in tutto o in parte, per donazione fra vivi, nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per causa d’alimenti.

Non può essere nominato tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come reo convenuto, fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l’azione.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile.

Il matrimonio, che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili.

Il conjuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la sua morte naturale.

Leg. 10, cod. de bonis proscriptorum. — Novell. 17, cap. 12. Novell. 134, cap. ultim. — Authentic. bona damnatorum. — Cod. de bonis proscriptorum.

Leg. 13, ff. de bonorum possessionib. Leg. 1, cod. de hæredibus instituendis. Leg. 17, ff. de pœnis. Leg. 17., ff. de jure fisci. Leg. 13, Leg. 31, §. 4, ff. de donationibus. Leg. 15, ff. de interdictis et relegatis.

Leg. 8, §. 1, 2, 4, ff. qui testamenta facere possunt. Leg. 1, §. 2, ff. de legatis 3.° Leg. 3, ff. de his quæ pro non scriptis habentur, Leg. 16 ff. de interdictis et relegatis. Leg. 10, ff. de capite minutis. Leg. 8, ff. de annuis legatis. Leg. 22, §. 3, ff. mandati. — Argum. ex Lege 2, cod. de legit. tutela.

Leg. 3, §. 5, ff. de testibus. — Institut. de testamentis ordinandis, § 6.

Leg. 1[?], cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. Leg. 5, §. 1, ff. de bonis damnatorum. — Argument. ex Leg. 22, §. 7, ff. soluto matrimonio. — Leg. 13, §. 1, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

26. Le condanne proferite in giudizio contraddittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto reale che in effigie.

(Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmente. V. Leg. 10, §. 1. Leg. 29, ff. de pœnis. Leg. 6, §. 6, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.)

27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all’esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

28. Duranti i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell’esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel decorso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell’esecuzione, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata ipso jure; l’accusato sarà restituito nel possesso dei suoi beni, e nuovamente giudicato; e se, colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena o ad una pena diversa che porti egualmente la morte civile, questa non avrà luogo che dal giorno dell’esecuzione della seconda sentenza.

30. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire, dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà, pel passato, gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell’intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della lui comparsa in giudizio.

Argum. ex Leg. 4, ff. de requirendis vel absentibus, et Leg. 2 cod. de requirendis reis. (Le leggi romane proibivano di pronunziar pene capitali o afflittive contro gli assenti. Leg. 1, ff. de requirend. vel absentibus. Leg. 15 ff. de pœn.)

31. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni dalla concessa dilazione senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nell’integrità de’ suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata ipso jure, senza pregiudizio però dell’azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato se non in via civile.

Argum. ex Leg. 13, §. 1, ff. qui testamenta facere possunt, et Leg. 13, §. 4, ff. de requirendis vel absentibus damnandis.

32. La prescrizione della pena non reintegrerà mai il condannato ne’ suoi diritti civili pel tempo avvenire.

(Nell’antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20 anni era prescritto; (Imbert., L. 3, c. 10 n. 8 e 9) e ciò fondavasi sulle Leggi Romane Leg. 13 cod. ad Leg. Cornel. de falsis.)

33. I beni acquistati dal condannato, dopo incorsa la morte civile, e de’ quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno allo Stato per diritto di caducità.

Tuttavia il Governo potrà disporre a favore della vedova, dei figlj o parenti del condannato, in quel modo che l’umanità sarà per suggerirgli.



Note

  1. Testo soppresso dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.