Codice penale/Libro II/Titolo XII
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Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE
Art. 575 Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Art. 576 Circostanze aggravanti. Pena di morte (1)
Si applica la pena di morte (1) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2) contro l’ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando e’ adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e’ premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
Art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 e’ commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena e’ della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e’ commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.
Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e’ determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e’ punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo’ essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale (1). (1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 579 Omicidio del consenziente
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui e’ punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto e’ commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un’altra infermita’ o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, e’ punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e’ minore degli anni quattordici o comunque e’ priva della capacita’ d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
Art. 581 Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino da € 258,00 a € 2.582,00 Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto e’ punibile a querela della persona offesa (1). (1)Articolo cosi’ modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e’ stato successivamente cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e’ grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacita’ di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e’ una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto (1). La lesione personale e’ gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacita’ di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta’ della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l’aborto della persona offesa (1). (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter Pena accessoria
La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Art. 583-quater Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive
Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Art. 584 Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e’ punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 585 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 576; ed e’ aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577, ovvero se il fatto e’ commesso con armi o con sostanze corrosive. Agli effetti della legge penale, per "armi" s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e’ l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e’ dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Art. 587 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 588 Rissa
Chiunque partecipa a una rissa e’ punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e’ della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Art. 589 Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art. 590 Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 590 bis Computo delle circostanze (1)
Quando ricorre la circostanza di cui all’art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
(1) Articolo inserito dall’art.1, comma 1, lett. e) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e’ della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e’ da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto e’ commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
Art. 592 Abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.
Art. 593 Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE
Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro cinquecento. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e’ della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro mille, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di piu’ persone.
Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032(lire due milioni). Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni). Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 596 Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non e’ ammesso a provare, a sua discolpa, la verita’ o la notorieta’ del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri’ d’onore il giudizio sulla verita’ del fatto medesimo. Quando l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita’ del fatto medesimo e’ pero’ sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa e’ un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e’ tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita’ o la falsita’ del fatto ad esso attribuito. Se la verita’ del fatto e’ provata o se per esso la persona, a cui il fatto e’ attribuito e’, per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore della imputazione non e’ punibile, salvo che i modi usati non rendano per se’ stessi applicabili le disposizioni dell’articolo 594, comma primo, ovvero dell’articolo 595 comma primo (1). (1) Articolo cosi’ modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288.
Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione e’ commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.
Art. 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa. Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facolta’ indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresi’ in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facolta’ indicata nel capoverso dell’articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorita’ giudiziarie o amministrative
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorita’ giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorita’ amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, pronunciando nella causa, puo’, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e’ fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
Art. 599 Ritorsione e provocazione
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo’ dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non e’ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE
Sezione I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
Art. 600 Riduzione in schiavitu’
[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [II].La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [III]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi
Art. 600-bis Prostituzione minorile(1)
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.
Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.(2)
Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.(2)
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.(2)
(1)Art.inserito ex l. 3/8/1998 n.269;(2)Comma secondo così sostituito ex l. 6/2/2006 n.38
Art. 600-ter.Pornografia minorile(1)
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.(2)
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2)
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)
(1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2)Commi inseriti ex l. 6/2/2006 n.38
Art. 600-quater.Detenzione di materiale pornografico(1)(2)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549.
La pena e’ aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
(1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2) Art. sostituito ex l. 6/2/2006 n.38
Art. 600-quater.1.Pornografia virtuale(1)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
(1)Art. inserito ex l.6/2/2006 n.38
Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita’ di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita’ e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni
(1)Art. inserito ex l.6/2/2006 n.38
Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se il fatto e’ commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e’ aumentata dalla meta’ ai due terzi se il fatto e’ commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e’ stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se e’ commesso in danno di minore in stato di infermita’ o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e’ ridotta da un terzo alla meta’ per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta’".
Art. 600-septies. Pene accessorie
Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e’ sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche’ la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori
Art. 601 Tratta e commercio di schiavi
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (1).
Art. 602 Alienazione e acquisto di schiavi
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di org. (1).
Art. 603 Plagio
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1). (1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimita’ di questo articolo.
Art. 604 Fatto commesso all’estero in danno di cittadino italiano
[I]. Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta dal Ministro di grazia e giustizia (2)(3).
Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ PERSONALE
Art. 605 Sequestro di persona
[I]. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [ 289-bis, 630] (1). [II]. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente [ 540; 75 c.c.] o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale [ 357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [ 323, 606].
Art. 606 Arresto illegale
[I]. Il pubblico ufficiale [ 357] che procede ad un arresto [ 379-382, 385 c.p.p.], abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).
Art. 607 Indebita limitazione di liberta’ personale
[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che, essendo preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena [ 17] o di una misura di sicurezza [ 215 comma 2], vi riceve taluno senza un ordine dell’Autorità competente [ 94 att. c.p.p.; 214 coord. c.p.p.], o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa Autorità [ 98 comma 1 att. c.p.p.], ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).
Art. 608 Abuso di autorita’ contro arrestati o detenuti
[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente [ 277, 285 comma 2, 656 comma 5 c.p.p.], è punito con la reclusione fino a trenta mesi. [II]. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale [ 357], rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita (1).
Art. 609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
[I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione [ 247-249, 250 comma 3, 252, 352 c.p.p.; 79 att. c.p.p.] o un’ispezione personale [ 245 c.p.p.; 79 att. c.p.p.], è punito con la reclusione fino ad un anno (1).
Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena e’ della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualita’ di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta’ personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e’ della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e’ punito con la reclusione da tre a sei anni. Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 sexies Ignoranza dell’eta’ della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche’ nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non puo’ invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa. Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609-septies Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. La querela proposta e’ irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis e’ commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto e’ commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e’ connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto e’ commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma. Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu’ persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena e’ aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena e’ diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e’ altresi’ diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112. Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale comporta: 1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa. Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66. 4) La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori
Art. 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorita’ giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e’ assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi’ l’autorita’ giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Sezione III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ MORALE
Art. 610 Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Art. 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e’ punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena e’ aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.
Art. 612 Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e’ punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia e’ grave, o e’ fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena e’ della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio. Le pena è aumentate se la violenza o la minaccia e’ commessa con armi, o da persona travisata, o da piu’ persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico (esempio. frase non sai chi sono io?), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia e’ commessa da piu’ di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu’ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e’, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. (1)
Elemento giuridico che si viola è lo stato d’animo di una persona.
Art. 612-bis Atti persecutori
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Art. 613 Stato di incapacita’ procurato mediante violenza
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacita’ d’intendere o di volere, e’ punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilita’. La pena e’ della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
Sezione IV: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO
Art. 614 Violazione di domicilio
1)Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, e’ punito con la reclusione fino a tre anni. 2)Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volonta’ di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. 3)Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. 4)La pena e’ da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto e’ commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e’ palesemente armato.
Art. 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla legge, la pena e’ della reclusione fino a un anno.
Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.
Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e’ punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita’ di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e’ palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita’ o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e’, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e’ punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena e’ della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
(1)Articolo così modificato dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Sezione V: DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA’ DEI SEGRETI
Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e’ punito, se il fatto non e’ preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (1). (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato (1). (1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
Art. 617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d’intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
Art. 617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98.
Art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e’ commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita’; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1)Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni
L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualita’, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
Art. 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualita’, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione e’ interceduta, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e’ considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1). Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. (1) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 622 Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito, se dal fatto puo’ derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e’ punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Art. 623 bis Altre comunicazioni e conversazioni
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati (1). (1) Articolo cosi’ sostituito dall’art. 8, L. 23 dicembre 1993, n. 547.