Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela

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Repubblica Bolivariana del Venezuela

1999 diritto diritto Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela Intestazione 18 settembre 2008 75% diritto

Preambolo

Il popolo del Venezuela, in esercizio dei suoi poteri creatori e invocando la protezione di Dio, l'esempio storico del nostro Liberatore Simón Bolivar e l'eroismo e il sacrificio dei nostri antenati aborigeni e dei precursori e forgiatori di una patria libera e sovrana; al fine supremo di rifondare la Repubblica per stabilire una società democratica, partecipativa e protagonistica, multietnica e pluriculturale in uno Stato di giustizia, federale e decentralizzato, che consolidi i valori della libertà, dell'indipendenza, della pace, della solidarietà, del bene comune, dell'integrità territoriale, della convivenza e l'imperio della legge per questa e le future generazioni; assicuri il diritto alla vita, al lavoro, alla cultura, all'educazione, alla giustizia sociale e all'eguaglianza senza discriminazione né subordinazione alcuna; promuova la cooperazione pacifica tra le nazioni e dia impulso e consolidi l'integrazione latinoamericana d'accordo con il principio di non intervento e di autodeterminazione dei popoli, la garanzia universale ed indivisibile dei diritti umani, la democratizzazione della società internazionale, il disarmo nucleare, l'equilibrio ecologico e i beni giuridico ambientali come patrimonio comune ed irrinunciabile dell'umanità; in esercizio del suo potere originario rappresentato dall'Assemblea Nazionale Costituente mediante il voto libero e in referendum democratico, decreta la seguente


Titolo I. Principi fondamentali

Articolo 1
La Repubblica Bolivariana del Venezuela è irrevocabilmente libera ed indipendente e fonda il suo patrimonio morale ed i suoi valori di libertà, uguaglianza, giustizia e pace internazionale nella dottrina di Simón Bolivar, il Liberatore.
Sono diritti irrinunciabili della Nazione l'indipendenza, la libertà, la sovranità, l'immunità, l'integrità territoriale e l'autodeterminazione nazionale.
Articolo 2
Il Venezuela si costituisce in uno Stato democratico e sociale di Diritto e di Giustizia, che sostiene come valori superiori del proprio ordinamento giuridico e della propria attività, la vita, la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, la solidarietà, la democrazia, la responsabilità sociale e, in generale, la preminenza dei diritti umani, l'etica e il pluralismo politico.
Articolo 3
Lo Stato assume come fini essenziali la difesa e lo sviluppo della persona e il rispetto della sua dignità, l'esercizio democratico della volontà popolare, la costruzione di una società giusta ed amante della pace, la promozione della prosperità ed il benessere del popolo e la garanzia dell'adempimento dei principi, diritti e doveri solennemente riconosciuti in questa Costituzione.
L'educazione ed il lavoro costituiscono i processi fondamentali per conseguire detti fini.
Articolo 4
La Repubblica Bolivariana del Venezuela è uno Stato federale decentralizzato nei termini solennemente riconosciuti in questa Costituzione, e si fonda sui principi d'integrità territoriale, cooperazione, solidarietà, concorrenza e corresponsabilità.
Articolo 5
La sovranità risiede irrevocabilmente nel popolo, che la esercita direttamente nelle forme previste in questa Costituzione e nella legge, ed indirettamente, mediante il suffragio, attraverso gli organi esercenti il Potere Pubblico.
Gli organi dello Stato derivano dalla sovranità popolare e ad essa sono sottomessi.
Articolo 6
Il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela e delle entità politiche che lo compongono è e sarà sempre democratico, partecipativo, elettivo, decentralizzato, alternativo, responsabile, pluralista e il suo mandato revocabile.
Articolo 7
La Costituzione è la norma suprema e il fondamento dell'ordinamento giuridico. Tutte le persone e gli organi che esercitano il Potere Pubblico sono soggetti a questa Costituzione.
Articolo 8
La bandiera nazionale ha i colori giallo, blu e rosso; l'inno nazionale "Gloria al bravo Pueblo" e lo scudo di armi della Repubblica sono i simboli della patria.
La legge determina le loro caratteristiche, i significati e gli usi.
Articolo 9
La lingua ufficiale è il castigliano. Anche le lingue indigene sono di uso ufficiale per i popoli indigeni e devono essere rispettate in tutto il territorio della Repubblica, costituendo patrimonio culturale della nazione e dell'umanità.


Titolo II. Dello spazio geografico e della divisione politica

Capitolo I. Del territorio ed altri spazi geografici

Articolo 10
Il territorio e gli altri spazi geografici della Repubblica sono quelli corrispondenti alla Capitaneria Generale del Venezuela anteriormente alla trasformazione politica iniziata il 19 aprile 1810, con le modifiche risultanti dai trattati e dai lodi arbitrali non viziati da nullità.
Articolo 11
La sovranità piena della Repubblica si esercita sugli spazi continentali e insulare, lacustre e fluviale, sul mare territoriale, sulle aree marine interne, storiche e vitali e su quelli compresi all'interno delle linee di base erette che ha adottato o adotti la Repubblica; sul suolo e sottosuolo di questi; sullo spazio aereo continentale, insulare e marittimo e sulle risorse ivi situate, incluse le genetiche, delle specie migratorie, sui prodotti derivati e sui componenti intangibili che per cause naturali vi si trovano.
Lo spazio insulare della Repubblica comprende l'arcipelago de Los Monjes, l'arcipelago de Las Aves, l'arcipelago de Los Roques, l'arcipelago de La Orchila, l'isola La Tortuga, l'isola La Blanquilla, l'arcipelago Los Hermanos, le isole di Margarita, Cubagua e Coche, l'arcipelago di Los Frailes, isola La Sola, l'arcipelago di Los Testigos, l'isola di Patos e l'isola di Aves; e, inoltre, le isole, isolotti, cayos e banchi emergenti all'interno del mare territoriale, di quello che copre la piattaforma continentale o all'interno dei confini della zona economica esclusiva.
Sugli spazi acquatici costituiti dalla zona marittima contigua, sulla piattaforma continentale e sulla zona economica esclusiva, la Repubblica esercita diritti esclusivi di sovranità e giurisdizione ai termini, con l'estensione e alle condizioni determinate dal diritto internazionale pubblico e dalla legge.
Corrispondono alla Repubblica i diritti sullo spazio ultraterrestre sovra adiacente e sulle aree che sono o possono essere patrimonio comune dell'umanità, ai termini, con l'estensione e alle condizioni determinate dagli accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.
Articolo 12
I giacimenti minerari e di idrocarburi, di qualsiasi natura, esistenti sul territorio nazionale, sotto il letto del mare territoriale, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale, appartengono alla Repubblica, costituiscono beni del demanio pubblico e sono, pertanto, inalienabili e imprescrittibili. Le coste marine sono beni del demanio pubblico.
Articolo 13
Il territorio nazionale non può mai essere ceduto, trasferito, locato, né in forma alcuna ipotecato, né temporaneamente né parzialmente, a Stati stranieri o ad altri soggetti di diritto internazionale.
Lo spazio geografico venezuelano è una zona di pace. Non possono essere stabilite basi militari straniere o installazioni che abbiano in alcun modo propositi militari, da parte di nessuna potenza o coalizione di potenze.
Gli Stati stranieri o altri soggetti di diritto internazionale possono solo acquisire immobili per sedi di loro rappresentanze diplomatiche o consiliari all'interno dell'area che si determina mediante garanzie di reciprocità, ai limiti stabiliti dalla legge. In tale caso è sempre fatta salva la sovranità nazionale.
Le terre incolte esistenti alle dipendenze federali e nelle isole fluviali o lacustri non possono essere alienate, e se ne può concedere lo sfruttamento solo purché non implichi, direttamente o indirettamente, il trasferimento della proprietà della terra.
Articolo 14
La legge stabilisce un regime giuridico speciale per quei territori che per libera determinazione dei suoi abitanti e approvazione dell'Assemblea Nazionale, si incorporano a quelli della Repubblica.
Articolo 15
Lo Stato ha la responsabilità di stabilire una politica completa negli spazi di frontiera terrestri, insulari e marittimi, preservandone l'integrità territoriale, la sovranità, la sicurezza, la difesa, l'identità nazionale, la diversità e l'ambiente, in accordo con lo sviluppo culturale, economico, sociale e l'integrazione. Prestando attenzione alla natura propria di ogni regione di frontiera attraverso le assegnazioni economiche speciali, una legge organica di frontiera determina gli obblighi e gli obiettivi di tale responsabilità.

Capitolo II. Della divisione politica

Articolo 16
Al fine di organizzare politicamente la Repubblica, il territorio nazionale si divide in quello degli Stati, quello del Distretto Capitale, quello delle dipendenze federali e quello dei territori federali. Il territorio si organizza in Municipi.
La divisione politico-territoriale è regolata da legge organica che garantisce l'autonomia municipale e il decentramento politico e amministrativo. Detta legge può disporre la creazione di territori federali in determinate aree dello Stato, la cui vigenza è sottoposta alla realizzazione di un referendum confermativo all'interno della rispettiva entità. Con legge speciale si può attribuire ad un territorio federale la condizione di Stato, assegnandogli la totalità o una parte del rispettivo territorio.
Articolo 17
Le dipendenze federali sono le isole marittime non integrate nel territorio di uno Stato, così come le isole che si formino o appaiano nel mare territoriale o in quello che copre la piattaforma continentale. Il loro regime e la loro amministrazione sono segnalate nella legge.
Articolo 18
La città di Caracas è la capitale della Repubblica e la sede degli organi del Potere Nazionale.
Quanto disposto nel presente articolo non impedisce l'esercizio del Potere Nazionale in altri luoghi della Repubblica.
Una legge speciale stabilisce l'unità politico territoriale della città di Caracas integrata in un sistema di governo municipale a due livelli, i Municipi del Distretto Capitale e i corrispondenti dello Stato Miranda. Detta legge stabilisce la sua organizzazione, governo, amministrazione, competenza e risorse, per raggiungere lo sviluppo armonico e integrale della città. In ogni caso, la legge garantisce il carattere democratico e partecipativo del suo governo.


Titolo III. Dei doveri, diritti umani e garanzie

Capitolo I. Disposizioni generali

Articolo 19
Lo Stato garantisce a tutte le persone, in conformità al principio di progressività e senza alcuna discriminazione, il godimento e l'esercizio irrinunciabile, indivisibile e interdipendente dei diritti umani. Il loro rispetto e la loro garanzia sono obbligatori per gli organi del Potere Pubblico, in conformità alla Costituzione, ai trattati sui diritti umani sottoscritti e ratificati dalla Repubblica e alle leggi che vi diano attuazione.
Articolo 20
Ogni persona ha diritto al libero svolgimento della propria personalità, senza altre limitazioni che quelle derivanti dal diritto degli altri e dall'ordine pubblico e sociale.
Articolo 21
Ogni persona è uguale dinanzi alla legge, e in conseguenza:
  1. Non sono consentite discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso, sul credo, sulla condizione sociale o che, in generale, abbiano ad oggetto o quale risultato l'annullamento o la svalutazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio in condizioni di uguaglianza, dei diritti e delle libertà di ogni persona.
  2. La legge garantisce le condizioni giuridiche ed amministrative affinché l'uguaglianza dinanzi alla legge sia reale ed effettiva; adotta misure positive a favore di persone o gruppi che possono essere discriminati, emarginati o vulnerabili; protegge in particolare quelle persone che per alcuna delle condizioni prima specificate, si trovano in circostanze di manifesta debolezza e sanziona gli abusi e i maltrattamenti che contro le stesse siano perpetrati.
  3. Si attribuisce solo la condizione ufficiale di cittadino o cittadina, salvo le formule diplomatiche.
  4. Non sono riconosciuti titoli nobiliari né distinzioni ereditarie.
Articolo 22
L'enunciazione dei diritti e delle garanzie contenute in questa Costituzione e negli strumenti internazionali sui diritti umani non deve intendersi come negazione di altri che, essendo inerenti alla persona, non vi figurano espressamente. La mancanza di regolamentazione con legge di tali diritti non ne pregiudica l'esercizio.
Articolo 23
I trattati, patti e le convenzioni relativi ai diritti umani, sottoscritti e ratificati dal Venezuela, hanno rango costituzionale e prevalgono nell'ordine interno, nella misura in cui contengano norme per il loro godimento e per l'esercizio più favorevoli rispetto a quelle stabilite in questa Costituzione e nelle leggi della Repubblica, e sono di applicazione immediatamente e direttamente applicabili dai tribunali e dagli altri organi del Potere Pubblico.
Articolo 24
Nessuna disposizione legislativa ha effetto retroattivo, eccetto quando imponga minor pena. Le leggi di procedura si applicheranno dal momento stesso della loro entrata in vigore, anche nei processi che si trovano in corso; ma nei processi penali, le prove già acquisite saranno considerate solo in quanto volte a beneficio del/lla reo/a, in conformità alla legge vigente alla data in cui furono presentate.
In caso di dubbio si applica la norma che benefici il/la reo/a.
Articolo 25
Ogni atto pronunciato nell'esercizio del Potere Pubblico che violi o svaluti i diritti garantiti da questa Costituzione e dalla legge è nullo, e i funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche che lo ordinano o lo eseguono incorrono in responsabilità penali, civili e amministrative, a seconda dei casi, senza poter invocare quale scusante gli ordini dei superiori.
Articolo 26
Ogni persona ha diritto di accesso agli organi dell'amministrazione della giustizia per far valere i suoi diritti e interessi, incluso quelli collettivi o diffusi, alla tutela effettiva degli stessi e ad ottenere rapidamente la decisione corrispondente.
Lo Stato garantisce una giustizia gratuita, accessibile, imparziale, idonea, trasparente, autonoma, indipendente, responsabile, equa e rapida, senza dilazioni indebite, senza formalismi o riposizioni inutili.
Articolo 27
Ogni persona ha diritto ad essere protetta dai tribunali nel godimento e nell'esercizio dei diritti e delle garanzie costituzionali, anche di quelli inerenti alla persona non espressamente menzionati in questa Costituzione o negli strumenti internazionali sui diritti umani.
Il procedimento dell'azione di riparo costituzionale è orale, pubblico, breve, gratuito e non soggetto a formalità, e l'autorità giudiziale competente ha potestà per ristabilire immediatamente la situazione giuridica infranta o la situazione che più le si avvicini. Ogni momento è idoneo e il tribunale lo tratterà con preferenza su qualsiasi altro argomento.
L'azione di difesa della libertà o della sicurezza può essere proposta da qualsiasi persona; e il/la detenuto/a è posto immediatamente alla custodia del tribunale, senza dilazione alcuna.
L'esercizio di tale diritto non può essere pregiudicato, in alcun modo, dalla dichiarazione di stato di eccezione o dalla restrizione delle garanzie costituzionali.
Articolo 28
Ogni persona ha il diritto di accedere alle informazioni e ai dati che, su di essa o sui suoi beni, risultino da registri ufficiali o privati, con le eccezioni stabilite dalla legge, così come di conoscere l'uso che si fa degli stessi e le finalità, e di sollecitare dinanzi al tribunale competente il loro aggiornamento, la rettifica o la distruzione, qualora fossero erronei o danneggiassero illegittimamente i propri diritti. Allo stesso modo, può accedere a documenti di qualsiasi natura che contengano informazioni la cui conoscenza risulti d'interesse per comunità o gruppi di persone. E' fatto salvo il segreto delle fonti d'informazione giornalistica e di altre professioni determinate dalla legge.
Articolo 29
Lo Stato è obbligato ad indagare e sanzionare legalmente i reati contro i diritti umani commessi dalle sue autorità.
Le azioni per sanzionare i reati di lesa umanità, le violazioni gravi dei diritti umani e i crimini di guerra sono imprescrittibili. Le violazioni dei diritti umani i reati di lesa umanità saranno indagati e giudicati dai tribunali ordinari. Detti reati restano esclusi dai benefici che possono comportare la loro impunità, inclusi l'indulto e l'amnistia.
Articolo 30
Lo Stato ha l'obbligo di indennizzare integralmente le vittime di violazioni dei diritti umani che gli siano imputabili, o i loro aventi diritto, incluso il pagamento di danni.
Lo Stato adotterà le misure legislative e di altra natura per rendere effettivi gli indennizzi stabiliti in questo articolo.
Lo Stato proteggerà le vittime di delitti comuni e provvederà affinché i colpevoli riparino i danni causati.
Articolo 31
Ogni persona ha diritto, nei termini stabiliti dai trattati, patti e convenzioni sui diritti umani ratificati dalla Repubblica, a indirizzare petizioni o reclami dinanzi agli organi internazionali creati a tal fine, con lo scopo di sollecitare la difesa dei propri diritti umani.
Lo Stato adotterà, in conformità ai procedimenti stabiliti da questa Costituzione e dalla legge, gli strumenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emanate dagli organi internazionali previsti in questo articolo.

Capitolo II. Della nazionalità e cittadinanza

Sezione prima: della nazionalità

Articolo 32
Sono venezuelani e venezuelane per nascita:
  1. Ogni persona nata nel territorio della Repubblica.
  2. Ogni persona nata in territorio straniero, figlio o figlia di padre venezuelano per nascita e madre venezuelana per nascita.
  3. Ogni persona nata nel territorio straniero, figlio o figlia di padre venezuelano per nascita o madre venezuelana per nascita, sempre che stabilisca la sua residenza nel territorio della Repubblica o dichiari la propria volontà di acquisire la nazionalità venezuelana.
  4. Ogni persona nata in territorio straniero, di padre venezuelano per naturalizzazione o madre venezuelana per naturalizzazione, sempre che prima di compiere diciotto anni di età stabilisca la sua residenza nel territorio della Repubblica e che prima di compiere venticinque anni di età dichiari la propria volontà di acquisire la nazionalità venezuelana.
Articolo 33
Sono venezuelani e venezuelane per naturalizzazione:
  1. Gli stranieri o le straniere che ottengono il diritto di naturalizzazione. A tal fine, dovranno aver eletto domicilio in Venezuela con residenza ininterrotta di almeno dieci anni immediatamente anteriore alla data della rispettiva richiesta. La durata della residenza si ridurrà a cinque anni nel caso di coloro che posseggano originariamente la nazionalità di Spagna, Portogallo, Italia, Paesi latinoamericani e dei Caraibi.
  2. Gli stranieri o le straniere che contraggano matrimonio con venezuelani o venezuelane da quando dichiarino in tal senso la loro volontà, trascorsi almeno cinque anni a partire dalla data del matrimonio.
  3. Gli stranieri o le straniere minori di età dalla data di naturalizzazione del padre o della madre che esercita su di essi la patria potestà, sempre che dichiarino la loro volontà di essere venezuelani o venezuelane prima di compiere ventuno anni di età e abbiano risieduto in Venezuela, ininterrottamente, durante i cinque anni antecedenti a detta dichiarazione.
Articolo 34
La nazionalità venezuelana non si perde all'optare o acquisire altra nazionalità.
Articolo 35
I venezuelani e le venezuelane per nascita non possono essere privati o private della loro nazionalità. La nazionalità venezuelana per naturalizzazione può essere revocata solo a seguito di sentenza giurisdizionale, in accordo con la legge.
Articolo 36
Si può rinunciare alla nazionalità venezuelana. Chi rinuncia alla nazionalità venezuelana per nascita può recuperarla se elegge domicilio nel territorio della Repubblica per un lasso di tempo non minore di due anni e manifesta in tal senso la propria volontà. I venezuelani e le venezuelane per naturalizzazione che rinunciano alla nazionalità venezuelana potranno recuperarla adempiendo nuovamente ai requisiti richiesti nell'articolo 33 di questa Costituzione.
Articolo 37
Lo Stato promuove l'approvazione dei trattati internazionali in materia di nazionalità, specialmente con gli Stati di frontiera e con quelli segnalati al comma 2 dell'articolo 33 di questa Costituzione.
Articolo 38
La legge detta, in conformità con le disposizioni anteriori, le norme sostanziali e procedurali connesse all'acquisizione, scelta, rinuncia e recupero della nazionalità venezuelana, così come alla revoca e alla nullità della naturalizzazione.

Sezione seconda: della cittadinanza

Articolo 39
I venezuelani e le venezuelane che non siano soggetti o soggette a inabilitazione politica o ad interdizione civile, che versano nelle condizioni di età previste da questa Costituzione, esercitano la cittadinanza; di conseguenza, sono titolari di diritti e doveri politici in conformità con tale Costituzione.
Articolo 40
I diritti politici sono esclusivi dei venezuelani e delle venezuelane, salvo le eccezioni stabilite da questa Costituzione.
Usufruiscono degli stessi diritti dei venezuelani e delle venezuelane per nascita i venezuelani e le venezuelane per naturalizzazione che siano giunti nel Paese prima del compimento dei sette anni di età e vi abbiano risieduto permanentemente fino al raggiungimento della maggiore età.
Articolo 41
Solo i venezuelani e le venezuelane per nascita e senza altra nazionalità possono esercitare gli incarichi di Presidente della Repubblica, Vicepresidente Esecutivo, Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, magistrato della Corte Suprema di Giustizia, Presidente del Consiglio Nazionale Elettorale, Procuratore Generale della Repubblica, Controllore Generale della Repubblica, Pubblico Ministero Generale della Repubblica, Difensore del Popolo, Ministro degli uffici relazionati con la sicurezza della Nazione, finanze, energia e miniere, educazione; Governatore e Sindaco degli Stati e dei Municipi di frontiera e di quelli contemplati nella Legge Organica della Forza Armata Nazionale.
Per esercitare l'incarico di deputato/a all'Assemblea Nazionale, Ministro; Governatore e Sindaco di Stati e Municipi non di frontiera, i venezuelani e le venezuelane per naturalizzazione devono avere eletto domicilio con residenza ininterrotta in Venezuela per non meno di cinque anni e soddisfare i requisiti previsti dalla legge.
Articolo 42
Chi perde o rinuncia alla nazionalità perde la cittadinanza. L'esercizio della cittadinanza o di alcuni dei diritti politici può essere sospeso solo a seguito di sentenza passata in giudicato nei casi determinati dalla legge.

Capitolo III. Dei diritti civili

Articolo 43
Il diritto alla vita è inviolabile. Nessuna legge può stabilire la pena di morte, né autorità alcuna applicarla. Lo Stato protegge la vita delle persone che si trovino private della loro libertà, prestando il servizio militare o civile, o sottomesse alla sua autorità in qualsiasi forma.
Articolo 44
La libertà personale è inviolabile, di conseguenza:
  1. Nessuna persona può essere arrestata o detenuta se non in virtù di un ordine giudiziario, a meno che non sia sorpresa in flagrante. In questo caso, è condotta dinanzi ad una autorità giurisdizionale entro e non oltre quarantotto ore a partire dal momento della detenzione. E' giudicata in libertà, eccetto per le ragioni determinate dalla legge e stimate dal giudice per ogni caso.
    La costituzione di cauzione richiesta dalla legge per concedere la libertà della persona detenuta non sarà soggetta ad alcuna imposta.
  2. Ogni persona detenuta ha il diritto di comunicare immediatamente con i suoi familiari, con il proprio avvocato, o con una persona di sua fiducia; e questi/e, a loro volta, hanno il diritto di essere informati/e sul luogo dove si trova la persona detenuta; di avere immediata notifica dei motivi della detenzione e di rilasciare constatazione scritta nel fascicolo sullo stato fisico e psichico della persona detenuta, da soli, o con l'ausilio di specialisti. L'autorità competente disporrà un registro pubblico di ogni detenzione realizzata, che includa l'identità della persona detenuta, il luogo, l'ora, le condizioni e i funzionari che l'hanno effettuata.
    Rispetto alla detenzione di stranieri o straniere si osserva, inoltre, la notifica consolare prevista nei trattati internazionali in materia.
  3. La pena non può trascendere dalla persona condannata. Non possono emanare condanne a pene perpetue o infamanti. Le pene privative della libertà non potranno eccedere i trenta anni.
  4. Ogni autorità che esegua misure privative della libertà è obbligata ad identificarsi.
  5. Nessuna persona può rimanere in stato di detenzione dopo l' ordine di scarcerazione dettato all'autorità competente, o una volta scontata la pena inflitta.
Articolo 45
Si proibisce all'autorità pubblica, sia civile che militare, anche in stato di emergenza, d'eccezione o di restrizione di garanzie, di mettere in pratica, consentire o tollerare la sparizione forzata di persone. Il funzionario o funzionaria che riceva ordine o istruzione par metterla in pratica, ha l'obbligo di non obbedire e denunciarla alle autorità competenti. Gli autori o le autrici intellettuali e materiali, i complici e i/le favoreggiatori/trici del delitto di sparizione forzata di persone, così come il tentativo di commissione dello stesso, saranno sanzionati in conformità con la legge.
Articolo 46
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua integrità fisica, psichica e morale; di conseguenza:
  1. Nessuna persona può essere sottomessa a pene, torture o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ogni vittima di tortura o trattamento crudele, inumano o degradante praticato o tollerato da parte di agenti dello Stato, ha diritto alla riabilitazione.
  2. Ogni persona privata della libertà è trattata con il rispetto dovuto alla dignità inerente all'essere umano.
  3. Nessuna persona può essere sottomessa senza il proprio libero consenso a esperimenti scientifici, o ad esami medici o di laboratorio, tranne nel caso in cui la sua vita fosse in pericolo o per altre circostanze determinate dalla legge.
  4. Ogni funzionario/a pubblico/a pubblica che, in ragione del suo incarico, infierisca maltrattamenti o sofferenze fisiche o mentali a qualsiasi persona, o che istighi o tolleri questo tipo di metodi, sarà sanzionato/a secondo la legge.
Articolo 47
L'abitazione, il domicilio ed ogni spazio privato della persona sono inviolabili. Non possono essere violati se non previa decisione dell'autorità giurisdizionale, per impedire il compimento di un delitto o per eseguire, secondo la legge, le decisioni dettate dai tribunali, rispettando sempre la dignità dell'essere umano.
Le visite sanitarie che si pratichino, in conformità con la legge, possono svolgersi solo previo avviso da parte dei funzionari o funzionarie che le ordinano o che devono praticarle.
Articolo 48
Si garantisce il segreto e l'inviolabilità delle comunicazioni private in ogni loro forma. Non possono essere sottoposte ad intercettazioni tranne che per decisione di un tribunale competente, con l'adempimento delle disposizioni legali e preservando i segreti del privato che non abbiano relazione con il corrispondente processo.
Articolo 49
Il giusto processo si applica ad ogni procedimento giuridico ed amministrativo; di conseguenza:
  1. La difesa e l'assistenza giuridica sono diritti inviolabili in ogni stato e grado dell'indagine e del processo. Ogni persona ha diritto ad avere notifica delle imputazioni per le quali è indagata; di accedere alle prove e di disporre del tempo e dei mezzi adeguati per esercitare la sua difesa. Saranno nulle le prove ottenute mediante violazione del giusto processo. Ogni persona dichiarata colpevole ha diritto a ricorrere in giudizio, con le eccezioni stabilite in questa Costituzione e nella legge.
  2. Ogni persona si presume innocente fino a prova contraria.
  3. Ogni persona ha diritto ad essere udita in ogni stato e grado del processo, con le dovute garanzie ed entro il termine ragionevole determinato legalmente da un tribunale precostituito competente, indipendente e imparziale. Chi non parla casigliano, o non ha facoltà di comunicare verbalmente, ha diritto ad un interprete.
  4. Ogni persona ha diritto ad essere giudicata dai propri giudici naturali nelle giurisdizioni ordinarie, o speciali, con le garanzie stabilite in questa Costituzione e nella legge. Nessuna persona può essere sottomessa a giudizio senza conoscere l'identità di chi la giudica, né può essere processata da tribunali di eccezione o da commissioni create a tal fine.
  5. Nessuna persona può essere obbligata a dichiararsi colpevole o a dichiarare contro se stessa, il suo coniuge, convivente, o parente entro il quarto grado di parentela e secondo di affinità.
    La confessione sarà valida solo se resa senza imposizioni di nessuna natura.
  6. Nessuna persona può essere punita per atti o omissioni che non siano previsti come delitti, mancanze o infrazioni dalle leggi preesistenti.
  7. Nessuna persona può essere sottomessa a giudizio per gli stessi fatti sui quali sia stata giudicata anteriormente.
  8. Ogni persona potrà richiedere allo Stato il risarcimento o la riparazione della situazione giuridica lesionata da errore giuridico, ritardo od omissione ingiustificati. Rimane salvo il diritto del privato di esigere la responsabilità personale del/la magistrato, del/la giudice e dello Stato, e di agire contro questi/e.
Articolo 50
Ogni persona può circolare liberamente e con qualsiasi mezzo per il territorio nazionale, cambiare domicilio e residenza, assentarsi dalla Repubblica e tornare, trasferire i propri beni e pertinenze nel paese, portare i propri beni nel paese o farli uscire, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge. In caso di concessione di vie, la legge stabilisce i casi nei quali occorre garantire l'uso di una via alternativa. I/Le venezuelani/e possono fare ingresso nel paese senza alcuna autorizzazione.
Nessun atto del Potere Pubblico può stabilire la pena di estradizione dal territorio nazionale contro venezuelani o venezuelane.
Articolo 51
Ogni persona ha il diritto di formulare o dirigere petizioni dinanzi a qualsiasi autorità, funzionario/a pubblico/a pubblica sugli argomenti che siano di competenza di questi/e, e di ottenere opportuna ed adeguata risposta. Chiunque violi questo diritto è sanzionato in conformità alla legge, potendo essere destituito dalla rispettiva carica.
Articolo 52
Ogni persona ha il diritto di associarsi per fini leciti, in conformità alla legge. Lo Stato è obbligato ad agevolare l'esercizio di tale diritto.
Articolo 53
Ogni persona ha il diritto di riunirsi, pubblicamente o privatamente, senza autorizzazione, per fini leciti e senz'armi. Le riunioni in luoghi pubblici sono regolate con legge.
Articolo 54
Nessuna persona può essere sottomessa a schiavitù o servitù. La tratta di persone e, in particolare, quella delle donne, bambini, bambine e adolescenti in ogni sua forma, è soggetta alle pene previste dalla legge.
Articolo 55
Ogni persona ha diritto alla protezione da parte dello Stato, tramite gli organi di sicurezza cittadina regolati dalla legge, di fronte a situazioni che costituiscono minaccia, vulnerabilità o rischio per l'integrità fisica delle persone, le loro proprietà, lo sfruttamento dei loro diritti e l'adempimento dei loro doveri.
La partecipazione dei/lle cittadini/e ai programmi destinati alla prevenzione, sicurezza cittadina e amministrazione di emergenze è regolata da una legge speciale.
I corpi di sicurezza dello Stato rispettano la dignità e i diritti umani di ogni persona. L'uso di armi o sostanze tossiche da parte dei funzionari di polizia e di sicurezza è limitato dai principi di necessità, convenienza, opportunità e proporzionalità, in conformità alla legge.
Articolo 56
Ogni persona ha diritto a un nome proprio, al cognome del padre e a quello della madre e a conoscerne l'identità. Lo Stato garantisce il diritto di ricercare la maternità e la paternità.
Ogni persona ha diritto ad essere iscritta gratuitamente nel registro civile dopo la nascita e ad ottenere documenti pubblici che comprovino la sua identità biologica, in conformità alla legge. Questi non conterranno alcuna menzione che qualifichi la filiazione.
Articolo 57
Ogni persona ha diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie idee od opinioni con la parola, lo scritto o mediante qualsiasi altra forma di espressione, e di poter utilizzare a tal fine qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione, senza che si possa stabilire censura. Chi utilizza questo diritto assume pienamente la responsabilità di quanto espresso. Non è permesso l'anonimato, né la propaganda di guerra, né i messaggi discriminatori, né quelli che promuovono l'intolleranza religiosa.
E' proibita la censura nei confronti dei/elle funzionari/e pubblici/che che diano conto delle questioni sotto la loro responsabilità.
Articolo 58
La comunicazione è libera e plurale, e comporta i doveri e le responsabilità che indica la legge. Ogni persona ha diritto all'informazione adeguata, sincera e imparziale, senza censura, d'accordo con i principi della Costituzione, così come al diritto di replica e di rettifica quando si veda danneggiata direttamente da informazioni inesatte o oltraggiose. I bambini, bambine e adolescenti hanno diritto a ricevere informazioni adeguate per il loro sviluppo integrale.
Articolo 59
Lo Stato garantisce la libertà di religione e di culto. Ogni persona ha diritto a professare la propria fede religiosa e il culto e a manifestare le proprie credenze in privato o in pubblico, mediante l'insegnamento o altre pratiche, sempre che non si oppongano alla morale, al buon costume e all'ordine pubblico. Si garantisce, allo stesso tempo, l'indipendenza e l'autonomia delle chiese e delle confessioni religiose, senza altre limitazioni che quelle derivate da questa Costituzione e dalla legge. Il padre e la madre hanno diritto a che i loro figli o figlie ricevano l'educazione religiosa che sia in accordo con le loro convinzioni.
Nessuno può invocare credenze o discipline religiose per eludere l'adempimento della legge né per impedire ad altro/a l'esercizio dei loro diritti.
Articolo 60
Ogni persona ha diritto alla protezione del proprio onore, della vita privata, dell'intimità, della propria immagine, della riservatezza e della reputazione.
La legge limita l'uso degli strumenti informatici per garantire l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini e delle cittadine e il pieno esercizio dei loro diritti.
Articolo 61
Ogni persona ha diritto alla libertà di coscienza ed alla sua manifestazione, salvo che la sua pratica comporti il danneggiamento della personalità o costituisca delitto. Non si può fare appello all'obiezione di coscienza per eludere l'adempimento della legge o per impedirne ad altri l'adempimento o l'esercizio dei suoi diritti.

Capitolo IV. Dei diritti politici e del referendum popolare

Sezione prima: dei diritti politici

Articolo 62
Tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno diritto a partecipare liberamente alle questioni pubbliche, direttamente o tramite loro rappresentanti eletti/te.
La partecipazione del popolo alla formazione, esecuzione e al controllo della gestione pubblica è lo strumento necessario per ottenere il protagonismo che garantisce il suo completo sviluppo, tanto individuale quanto collettivo. È obbligo dello Stato e dovere della società agevolare il generarsi delle condizioni più favorevoli per la sua pratica.
Articolo 63
Il suffragio è un diritto. Si esercita mediante votazioni libere, universali, dirette e segrete. La legge garantisce il principio della personalizzazione del suffragio e la rappresentanza proporzionale.
Articolo 64
Sono elettori/trici tutti/e i/le venezuelani/e che abbiano compiuto diciotto anni di età e che non siano soggetti ad interdizione civile o inabilitazione politica.
Il voto per le elezioni parrocchiali, municipali e statali si estende agli/alle stranieri/e che abbiano compiuto diciotto anni di età, con più di dieci anni di residenza nel paese, con le limitazioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge, e che non siano soggetti ad interdizione civile o inabilitazione politica.
Articolo 65
Non può essere scelto per nessun incarico derivante da elezione popolare colui il quale sia stato/a condannato/a per delitti commessi durante l'esercizio delle proprie funzioni e coloro i quali danneggiano il patrimonio pubblico, nei termini fissati dalla legge, a partire dall'esecuzione della condanna e secondo la gravità del delitto.
Articolo 66
Gli/Le elettori/trici hanno diritto a che i loro rappresentanti rendano conto pubblicamente, periodicamente e in maniera trasparente sulla loro gestione in conformità con il programma presentato.
Articolo 67
Tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno il diritto di associarsi a fini politici, mediante metodi democratici di organizzazione, funzionamento e direzione. I loro organismi di direzione ed i/le loro candidati/e ad incarichi di elezione popolare sono selezionati/e in elezioni interne con la partecipazione dei loro componenti. Non è consentito il finanziamento delle associazioni a fini politici con fondi provenienti dallo Stato.
La legge regola quanto concerne il finanziamento e i contributi privati alle organizzazioni a fine politico, e i meccanismi di controllo che assicurino l'accuratezza nella provenienza e nella gestione degli stessi. Allo stesso modo regola le campagne politiche ed elettorali, la loro durata e i limiti di spesa favorendo la loro democratizzazione.
I cittadini e le cittadine, per iniziativa propria, e le associazioni con fini politici, hanno diritto a concorrere ai procedimenti elettorali proponendo candidati o candidate. Il finanziamento della propaganda politica e delle campagne elettorali è regolato dalle legge. Le direzioni delle associazioni con fini politici non potranno contrattare con entità del settore pubblico.
Articolo 68
I cittadini e le cittadine hanno diritto a manifestare, pacificamente e senz'armi, senza altri requisiti che quelli stabiliti dalla legge.
E' proibito l'uso di armi da fuoco e sostanze tossiche nel controllo di manifestazioni pacifiche. La legge regola l'intervento dei corpi di polizia e di sicurezza nel controllo dell'ordine pubblico.
Articolo 69
La Repubblica Bolivariana del Venezuela riconosce e garantisce il diritto di asilo e rifugio.
E' proibita l'estradizione di venezuelani e venezuelane.
Articolo 70
Sono mezzi di partecipazione e protagonismo del popolo nell'esercizio della propria sovranità, nel contesto politico: l'elezione di cariche pubbliche, il referendum, la consultazione popolare, la revoca del mandato, l'iniziativa legislativa, costituzionale e costituente, la giunta aperta e l'assemblea dei cittadini e delle cittadine le cui decisioni saranno di carattere vincolante; nel contesto sociale ed economico, le le istanze di attenzione cittadina, l'autogestione, la cogestione, le cooperative in ogni loro forma incluse quelle di carattere finanziario, le casse di risparmio, l'impresa comunitaria ed altre forme associative guidate dai valori della mutua cooperazione e della solidarietà.
La legge stabilisce le condizioni per l'effettivo funzionamento dei mezzi di partecipazione previsti in questo articolo.

Sezione seconda: del referendum popolare

Articolo 71
Le materie di particolare rilievo nazionale possono essere soggette a referendum consultivo per iniziativa del Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; per accordo dell'Assemblea Nazionale, approvato con il voto della maggioranza dei suoi componenti; o a richiesta di un numero non minore del dieci per cento degli elettori iscritti nel Registro Civile e Elettorale.
Possono essere soggette a referendum consultivo anche le materie di speciale rilievo parrocchiale, municipale e statale. L'iniziativa spetta alla Giunta Parrocchiale, al Consiglio Municipale e al Consiglio Legislativo, con l'accordo dei due terzi dei loro componenti; al Sindaco, o al Governatore di Stato, o ad un numero non minore del dieci per cento del totale degli/elle iscritti/e nella circoscrizione corrispondente, che ne facciano richiesta.
Articolo 72
Tutte le cariche e le magistrature di elezione popolare sono revocabili.
Trascorsa la metà del periodo per il quale è stato/a eletto/a il/la funzionario/a, un numero non minore del venti per cento degli elettori iscritti o delle elettrici iscritte nella corrispondente circoscrizione può richiedere la convocazione di un referendum per revocare il suo mandato.
Quando un numero uguale o maggiore di elettori/trici che elessero il funzionario o funzionaria abbia votato a favore della revoca, sempre che abbia partecipato al referendum un numero di elettori/trici uguale o superiore al venticinque per cento degli/elle elettori/trici iscritti/e, il mandato si considera revocato e si procederà immediatamente a colmare la mancanza in conformità a quanto disposto da questa Costituzione e dalla legge.
La revoca del mandato per i corpi collegiali si attua in conformità con quanto stabilito dalla legge.
Durante il periodo per il quale è stato eletto il/la funzionario/a non si può inoltrare più di una richiesta di revoca del suo mandato.
Articolo 73
Sono sottoposti a referendum quei progetti di legge in dis-cussione all'Assemblea Nazionale, quando sia così deciso da almeno i due terzi dei/elle componente dell'Assemblea. Se il referendum si conclude con un'approvazione, sempre che vi abbia concorso il venticinque per cento degli/elle elettori/rici iscritti/e nel Registro Civile ed Elettorale, il corrispondente progetto sarà promulgato come legge.
I trattati, le convenzioni o gli accordi internazionali che possono compromettere la sovranità nazionale o trasferire competenze ad organi sovranazionali, possono essere sottoposti a referendum ad iniziativa del Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; con il voto dei due terzi dei componenti dell'Assemblea; o del quindici per cento degli/elle elettori/trici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale.
Articolo 74
Sono sottoposte a referendum, per essere abrogate totalmente o parzialmente, le leggi la cui abrogazione sia stata richiesta da un numero non inferiore al dieci per cento degli/elle elettori/trici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale o dal Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri.
Possono altresì essere sottoposti a referendum abrogativo i decreti aventi forza di legge adottati dal Presidente della Repubblica nell'uso delle facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 236 di questa Costituzione, qualora vi sia una richiesta proveniente da un numero non inferiore al cinque per cento degli/elle elettori/trici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale.
Per la validità del referendum abrogativo è indispensabile la partecipazione di almeno il quaranta per cento degli/elle elettori/trici iscritti/te nel Registro Civile ed Elettorale.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi di bilancio, quelle che stabiliscano o modificano imposte, quelle di credito pubblico, quelle di amnistia, né quelle che proteggono, garantiscono o sviluppano i diritti umani e quelle che approvano trattati internazionali.
Non può svolgersi più di un referendum abrogativo durante un periodo costituzionale sulla stessa materia.

Capitolo V. Dei diritti sociali e delle famiglie

Articolo 75
Lo Stato protegge le famiglia come associazione naturale della società e come spazio fondamentale per lo sviluppo integrale delle persone. Le relazioni familiari si basano sull'uguaglianza di diritti e doveri, sulla solidarietà, sullo sforzo comune, sulla mutua comprensione e sul rispetto reciproco tra i suoi componenti. Lo Stato garantisce protezione alla madre, al padre o a chi eserciti la guida della famiglia.
I bambini, le bambine e gli adolescenti hanno diritto a vivere, ad essere educati/te ed a svilupparsi in seno alla famiglia di origine. Quando questo sia impossibile o contrario ai loro interessi superiori, hanno diritto ad una famiglia sostitutiva, in conformità alla legge. L'adozione ha effetti similari alla filiazione ed è stabilita sempre a beneficio dell'adottato dell'adottata, in conformità alla legge. L'adozione internazionale è sussidiaria di quella nazionale.
Articolo 76
La maternità e la paternità sono protette integralmente, a prescindere dallo stato civile della madre o del padre. Le coppie hanno diritto a decidere liberamente e responsabilmente il numero di figli o figlie che desiderino concepire e a disporre dell'informazione e dei mezzi che siano tali da assicurare l'esercizio di tale diritto. Lo Stato garantisce assistenza e protezione integrale alla maternità, in generale dal momento del concepimento, durante la gravidanza, il parto e il post-parto, ed assicura servizi di pianificazione familiare integrale basati su valori etici e scientifici.
Il padre e la madre hanno il dovere condiviso ed irrinunciabile di crescere, formare, educare, mantenere e assistere i/le propri/e figli/e, e questi/e hanno il dovere di assisterli/le quando questi/e non potranno farlo di per se stessi. La legge stabilirà i mezzi necessari ed adeguati per garantire l'effettività dell'obbligo degli alimenti.
Articolo 77
Si protegge il matrimonio tra un uomo ed una donna, fondato sul libero consenso e sull'uguaglianza assoluta dei diritti e dei doveri dei coniugi. Le unioni stabili di fatto tra un uomo ed una donna che soddisfino i requisiti stabiliti nella legge producono gli stessi effetti del matrimonio.
Articolo 78
I bambini, le bambine e gli adolescenti sono pieni soggetti di diritto e sono protetti dalla legislazione, dagli organi e dai tribunali specializzati, i quali rispettano, garantiscano e sviluppano i contenuti di questa Costituzione, della Convenzione sui Diritti del fanciullo e degli altri trattati internazionali in materia sottoscritti e ratificati dalla Repubblica. Lo Stato, le famiglie e la società assicurano, con priorità assoluta, protezione integrale, tenendo conto del loro interesse superiore nelle decisioni e nelle azioni che li riguardino. Lo Stato promuove la loro incorporazione progressiva alla cittadinanza attiva e un ente nazionale di direzione dirige le politiche per la protezione integrale dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.
Articolo 79
I ragazzi e le ragazze hanno il diritto e il dovere di essere soggetti attivi del processo di sviluppo. Lo Stato, con la partecipazione solidale delle famiglie e della società, crea opportunità per stimolare il loro passaggio produttivo alla vita adulta e, in particolare, per l'abilitazione e l'accesso al primo impiego, in conformità alla legge.
Articolo 80
Lo Stato garantisce agli anziani e alle anziane il pieno esercizio dei loro diritti e delle loro garanzie. Lo Stato, con la partecipazione solidale delle famiglie e della società, è obbligato a rispettare la loro dignità umana, la loro autonomia e garantisce loro attenzione integrale e i benefici della sicurezza sociale in grado di elevare ed assicurare la loro qualità della vita. Le pensioni assegnate tramite il sistema di sicurezza sociale non possono essere inferiori al salario minimo civile. Agli anziani ed alle anziane si garantisce il diritto ad un lavoro in conformità con i propri desideri e con le capacità necessarie a tale scopo.
Articolo 81
Ogni persona con incapacità o necessità particolari ha diritto all'esercizio pieno ed autonomo delle proprie capacità ed all'integrazione familiare e comunitaria. Lo Stato, con la partecipazione solidale delle famiglie e della società, gli garantisce il rispetto della dignità umana, pari opportunità, condizioni lavorative soddisfacenti, e promuove la sua formazione, abilitazione e l'accesso all'impiego secondo le sue condizioni, in conformità alla legge. E' riconosciuto alle persone sorde o mute il diritto di esprimersi e comunicare attraverso la lingua dei segni.
Articolo 82
Ogni persona ha diritto ad un'abitazione adeguata, sicura, comoda, igienica, con servizi basilari essenziali in un ambiente che favorisca le relazioni familiari, di vicinato e comunitarie. Il soddisfacimento progressivo di questo diritto è obbligo condiviso tra i cittadini e cittadine e lo Stato in tutti i suoi ambiti.
Lo Stato darà priorità alle famiglie e garantirà i mezzi perché queste, e specialmente quelle con scarse risorse, possano accedere alle politiche sociali e al credito per la costruzione, acquisto o ampliamento di un'abitazione.
Articolo 83
La salute è un diritto sociale fondamentale, obbligo dello Stato, che lo garantisce come parte del diritto alla vita. Lo Stato promuoverà e svilupperà politiche orientate ad elevare la qualità della vita, al benessere collettivo e all'accesso ai servizi. Tutte le persone hanno diritto alla protezione della salute, così come il dovere di partecipare attivamente alla sua promozione e difesa, e quello di attuare le misure sanitarie e di bonifica stabilite dalla legge, in conformità ai trattati e alle convenzioni internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.
Articolo 84
Per garantire il diritto alla salute, lo Stato crea, dirige e ges-tisce un sistema pubblico nazionale di sanità, di carattere intersettoriale, decentralizzato e partecipativo, integrato al sistema di sicurezza sociale, retto sui principi di gratuità, universalità, integralità, equità, integrazione sociale e solidarietà. Il sistema pubblico nazionale di sanità attribuisce priorità alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, garantendo trattamento opportuno e riabilitazione qualificata. I beni e servizi pubblici di sanità sono proprietà dello Stato e non potranno essere privatizzati. La comunità organizzata ha il diritto e il dovere di partecipare ai procedimenti decisionali riguardanti la pianificazione, l'esecuzione e il controllo della politica specifica nelle istituzioni pubbliche di sanità.
Articolo 85
Il finanziamento del sistema pubblico nazionale di sanità è obbligo dello Stato, che integra le risorse fiscali, i versamenti obbligatori della sicurezza sociale e qualsiasi altra fonte di finanziamento determinata dalla legge. Lo Stato garantisce un budget per la sanità che consenta di realizzare gli obiettivi della politica sanitaria. In coordinamento con le università ed i centri di ricerca, si promuove e si sviluppa una politica nazionale di formazione di professionisti, tecnici e tecniche ed una industria di produzione di beni per la salute. Lo Stato regola le istituzioni pubbliche e private di sanità.
Articolo 86
Ogni persona ha diritto alla sicurezza sociale come servizio pubblico di carattere non lucrativo, che garantisce la sanità e assicura protezione in caso di maternità, paternità, infermità, invalidità, infermità totale, handicap, necessità speciali, rischi di lavoro, perdita di lavoro, disoccupazione, vecchiaia, vedovanza, orfanità, abitazione, pesi derivati dalla vita familiare e in qualsiasi altra circostanza di previsione sociale. Lo Stato ha l'obbligo di assicurare l'effettività di questo diritto, creando un sistema di sicurezza sociale universale, integrale, di finanziamento solidale, unitario, efficiente e partecipativo, di contribuzioni dirette o indirette. L'assenza di capacità contributiva non sarà motivo per escludere le persone dalla protezione. Le risorse finanziarie della sicurezza sociale non possono essere destinate ad altri fini. I versamenti obbligatori che realizzano i lavoratori e le lavoratrici per coprire i servizi medici e assistenziali e altri benefici della sicurezza sociale possono essere amministrati solo con fini sociali sotto la direzione dello Stato. I rimanenti netti del capitale destinato alla sanità, all'educazione e alla sicurezza nazionale si accumulano ai fini della loro distribuzione e contribuzione in questi servizi. Il sistema di sicurezza sociale è regolato da una legge organica speciale.
Articolo 87
Ogni persona ha diritto al lavoro e il dovere di lavorare. Lo Stato garantisce l'adozione dei mezzi necessari affinché ogni persona possa ottenere un'occupazione produttiva, che le consenta una esistenza degna e decorosa e le garantisca il pieno esercizio di questo diritto. La promozione dell'impiego costituisce fine dello Stato. La legge adotta metodi tendenti a garantire l'esercizio dei diritti del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici non dipendenti. La libertà di lavoro non è sottoposta ad altre restrizioni oltre a quelle stabilite dalla legge.
Ogni datore di lavoro garantisce ai suoi lavoratori o alle sue lavoratrici condizioni di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro adeguati. Lo Stato adotta metodi e crea istituzioni che consentano il controllo e la promozione di queste condizioni.
Articolo 88
Lo Stato garantisce l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne nell'esercizio del diritto al lavoro. Lo Stato riconosce il lavoro domestico come attività economica che crea valore aggiunto e produce ricchezza e benessere sociale. Le casalinghe hanno diritto alla sicurezza sociale in conformità alla legge.
Articolo 89
Il lavoro è un fatto sociale e gode della protezione dello Stato. La legge dispone quanto necessario per migliorare le condizioni materiali, morali ed intellettuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Per l'adempimento di quest'obbligo dello Stato si stabiliscono i seguenti principi:
  1. Nessuna legge può stabilire disposizioni che alterino l'intangibilità e la progressività dei diritti e dei benefici lavorativi. Nelle relazioni lavorative prevale la realtà sulla forma o sull'apparenza.
  2. I diritti del lavoro sono irrinunciabili. E' nulla ogni azione, decisione o accordo che implichi rinuncia o svalutazione di questi diritti. E' possibile solo la transazione e la conciliazione al termine della relazione lavorativa, in conformità ai requisiti che stabilisce la legge.
  3. Qualora sorgano dubbi riguardo l'applicazione o la concorrenza di varie norme o nell'interpretazione di una determinata norma, si applicherà la più favorevole al lavoratore o alla lavoratrice. La norma adottata è applicata integralmente.
  4. Ogni metodo o atto del datore di lavoro contrario a questa Costituzione è nullo e non genera alcun effetto.
  5. E' proibito ogni tipo di discriminazione per ragioni politiche, di età, razza, sesso o credo o per qualsiasi altra condizione.
  6. E' proibito il lavoro di adolescenti in lavori che possano danneggiare il loro sviluppo integrale. Lo Stato li protegge contro qualsiasi sfruttamento economico e sociale.
Articolo 90
La giornata di lavoro diurna non è superiore a otto ore diarie né a quarantaquattro ore settimanali. Nei casi consentiti dalla legge, la giornata di lavoro notturna non può eccedere le sette ore giornaliere né le trentacinque settimanali. Nessun datore di lavoro può obbligare i lavoratori o le lavoratrici a lavorare ore di straordinario. Si propende alla progressiva diminuzione della giornata di lavoro nell'interesse sociale e nell'ambito che si determini e si dispone quanto più conveniente per la migliore utilizzazione del tempo libero a vantaggio dello sviluppo fisico, spirituale e culturale dei lavoratori e delle lavoratrici.
I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto al riposo settimanale e a ferie remunerate alle stesse condizioni di una giornata lavorativa effettiva.
Articolo 91
Ogni lavoratore o lavoratrice ha diritto ad un salario sufficiente che gli consenta di vivere con dignità e di coprire per sé e la sua famiglia le necessità basilari materiali, sociali e intellettuali. Si garantisce il pagamento di eguale salario per eguale lavoro e si determina la partecipazione che deve corrispondere ai lavoratori e alle lavoratrici al beneficio dell'impresa. Il salario non è pignorabile ed è pagato periodicamente e in modo opportuno in moneta di corso legale, salva l'eccezione relativa all'obbligo di alimenti, in conformità alla legge.
Lo Stato garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici del settore pubblico e del settore privato un salario minimo vitale che è ritoccato ogni anno, assumendo a riferimento il costo del paniere di base. La legge stabilisce la forma ed il procedimento.
Articolo 92
Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a prestazioni sociali che ricompensino loro l'anzianità in servizio e li difendano in caso di cessazione. Il salario e le prestazioni sociali sono crediti lavorativi immediatamente esigibili. Ogni ritardo nel loro pagamento genera interessi, che costituiscono debiti di valore che godono degli stessi privilegi e delle stesse garanzie del debito principale.
Articolo 93
La legge garantisce la stabilità nel lavoro e dispone la condotta per limitare ogni forma di licenziamento non giustificato. I licenziamenti contrari a questa Costituzione sono nulli.
Articolo 94
La legge determina la responsabilità che corrisponde alla persona fisica o giuridica nel cui vantaggio si presta il servizio mediante intermediario o contraente, senza pregiudizio della responsabilità solidale di questi. Lo Stato stabilisce, tramite l'organo competente, la responsabilità che corrisponde in generale ai datori di lavoro, in caso di simulazione o frode, con il proposito di sviare, simulare od ostacolare l'applicazione della legislazione in materia di lavoro.
Articolo 95
I lavoratori e le lavoratrici, senza distinzione alcuna e senza necessità di previa autorizzazione, hanno diritto a costituire liberamente organizzazioni sindacali che reputino convenienti per la migliore difesa dei loro diritti ed interessi, così come ad iscriversi o meno alle stesse, in conformità alla legge. Tali organizzazioni non sono soggette ad interventi, sospensioni o scioglimento amministrativo. I lavoratori e le lavoratrici sono protetti e protette contro ogni atto di discriminazione o d'ingerenza contrario all'esercizio di questo diritto. I promotori e le promotrici ed i componenti dei direttivi delle organizzazioni sindacali godono d'inamovibilità lavorativa durante il tempo e le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni.
Per l'esercizio delle democrazia sindacale, gli statuti e i regolamenti delle organizzazioni sindacali stabiliscono l'alternabilità dei componenti e dei rappresentanti mediante il suffragio universale, diretto e segreto. I/le componenti dei direttivi delle organizzazioni sindacali che abusano dei benefici derivati dalla libertà sindacale per loro lucro o interesse personale, sono sanzionati/e in conformità alla legge. I/Le dirigenti delle organizzazioni sindacali sono obbligati/e a rendere dichiarazione giurata degli utili.
Articolo 96
Tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e pri-vato hanno diritto alla contrattazione collettiva volontaria e a concludere contratti collettivi di lavoro, senza altri requisiti oltre a quelli stabiliti dalla legge. Lo Stato garantisce il loro svolgimento e stabilisce la regole per favorire le relazioni collettive e la soluzione dei conflitti in materia di lavoro. I contratti collettivi tutelano tutti i lavoratori e le lavoratrici attivi e attive al momento della loro sottoscrizione e coloro che aderiscono successivamente.
Articolo 97
Tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico e del settore privato hanno diritto allo sciopero, alle condizioni stabilite dalla legge.

Capitolo VI. Dei diritti culturali ed educativi

Articolo 98
La creazione culturale è libera. Questa libertà comprende il diritto all'investimento, alla produzione e divulgazione dell'opera creativa, scientifica, tecnologica e umanistica, inclusa la protezione legale dei diritti di autore sulle opere. Lo Stato riconosce e protegge la proprietà intellettuale sulle opere scientifiche, letterarie e artistiche, invenzioni, innovazioni, denominazioni, patenti, marchi e titoli in accordo con le condizioni e le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica in materia.
Articolo 99
I valori della cultura costituiscono un bene irrinunciabile del popolo venezuelano ed un diritto fondamentale che lo Stato promuove e garantisce, generando le condizioni, gli strumenti legali, i mezzi e presupposti necessari. Si riconosce l'autonomia dell'amministrazione culturale pubblica nei termini stabiliti dalla legge. Lo Stato garantisce la protezione e la preservazione, l'arricchimento, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, tangibile ed intangibile, e la memoria storica della Nazione. I beni che costituiscono il patrimonio culturale della Nazione sono inalienabili, imprescrittibili e non pignorabili. La legge stabilisce le pene e le sanzioni per i danni causati a questi beni.
Articolo 100
Le culture popolari costitutive della cultura venezuelana godono di attenzione speciale, riconoscendosi e rispettandosi l'inter-culturalità in base al principio di uguaglianza delle culture. La legge stabilisce incentivi per le persone, istituzioni e comunità che promuovono, appoggiano, sviluppano o finanziano piani, programmi ed attività culturali nel paese, così come la cultura venezuelana all'estero. Lo Stato garantisce ai lavoratori ed alle lavoratrici culturali l'incorporazione al sistema di sicurezza sociale che consenta loro una vita degna, riconoscendo le specificità dell'occupazione culturale, in conformità alla legge.
Articolo 101
Lo Stato garantisce l'emissione, la ricezione e la circolazione dell'informazione culturale. I mezzi di comunicazione hanno il dovere di collaborare alla diffusione dei valori della tradizione popolare e dell'opera degli artisti, scrittori, compositori, compositrici, cineasti, scienziati, devono incorporare sottotitoli e traduzione nella lingua dei segni, per le persone con problemi auditivi. La legge stabilisce i termini e le modalità di questi obblighi.
Articolo 102
L'educazione è un diritto umano e un dovere sociale fondamentale, è democratica, gratuita e obbligatoria. Lo Stato la assume come funzione indeclinabile e di massimo interesse in tutti i suoi livelli e modalità, come strumento della conoscenza scientifica, umanistica e tecnologica al servizio della società. L'educazione è un servizio pubblico e si fonda sul rispetto di tutte le correnti di pensiero, con la finalità di sviluppare il potenziale creativo di ogni essere umano nel pieno esercizio della sua personalità in una società democratica basata sulla valorizzazione etica del lavoro e sulla partecipazione attiva, cosciente e solidale nei processi di trasformazione sociale, connessi ai valori dell'identità nazionale con una visione latinoamericana e universale. Lo Stato, con la partecipazione delle famiglie e della società, promuove il processo di educazione cittadina, in accordo con i principi contenuti in questa Costituzione e nella legge.
Articolo 103
Ogni persona ha diritto ad una educazione integrale di qualità, permanente, in eguaglianza di condizioni ed opportunità, senza altre limitazioni che quelle derivate dalle sue attitudini, dalla sua vocazione e dalle sue aspirazioni. L'educazione è obbligatoria a tutti i suoi livelli, dalla materna fino al livello medio diversificato. Quella impartita nelle istituzioni statali è gratuita fino al grado precedente quello universitario. A tal fine, lo Stato realizza un investimento prioritario, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo Stato crea e sostiene istituzioni e servizi sufficientemente dotati per assicurare l'accesso, la permanenza e l'esito nel sistema educativo. La legge garantisce eguale attenzione alle persone con necessità speciali o con incapacità e a chiunque si trovi privato o privata della sua libertà o manchi delle condizioni basilari per l'inserimento e la permanenza nel sistema educativo. I contributi dei privati a progetti e programmi educativi pubblici a livello medio ed universitario sono riconosciuti come sgravi all'imposta sul reddito secondo la rispettiva legge.
Articolo 104
L'educazione è a carico di persone di riconosciuta moralità e di comprovata idoneità accademica. Lo Stato stimola la loro attività permanente e garantisce loro la stabilità nell'esercizio della carriera di docente, sia pubblica che privata, rispettando questa Costituzione e la legge, in un regime di lavoro e livello di vita adeguato alla loro elevata missione. L'ingresso, la promozione e la permanenza nel sistema educativo, sono stabiliti dalla legge e rispondono a criteri di valutazione di merito, senza ingerenza di partito o di altra natura non accademica.
Articolo 105
La legge determina le professioni che richiedono un titolo e le condizioni che devono verificarsi per poterle esercitare, incluso il dottorato.
Articolo 106
Ogni persona naturale o giuridica, previa dimostrazione delle sue capacità, qualora eserciti in modo permanente con i requisiti etici, accademici, scientifici, economici, d'infrastruttura e altri stabiliti dalla legge, può fondare e dirigere istituzioni educative private sotto la stretta ispezione e vigilanza dello Stato, previa accettazione dello stesso.
Articolo 107
L'educazione ambientale è obbligatoria ai livelli e alle modalità del sistema educativo, così come nell'educazione cittadina di carattere informale. E' obbligatorio nelle istituzioni pubbliche e private, fino al ciclo diversificato, l'insegnamento della lingua castigliana, della storia e della geografia del Venezuela, così come dei principi dell'ideologia bolivariana.
Articolo 108
I mezzi di comunicazione sociale, pubblici e privati, devono contribuire alla formazione cittadina. Lo Stato garantisce servizi pubblici di radio, televisione e reti di biblioteche e informatiche, al fine di consentire l'accesso universale all'informazione. I centri educativi devono introdurre la conoscenza e l'applicazione delle nuove tecnologie, delle loro innovazioni, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Articolo 109
Lo Stato riconosce l'autonomia universitaria come principio e gerarchia che consenta ai professori, professoresse, studenti, laureati di dedicarsi in comunione alla ricerca della conoscenza attraverso l'indagine scientifica, umanistica e tecnologica, per il beneficio spirituale e materiale della Nazione. Le università autonome si danno le loro norme di direzione, funzionamento e di amministrazione efficiente del loro patrimonio sotto il controllo e la vigilanza che a tali scopi stabilisca la legge. Si riconosce solennemente l'autonomia universitaria per pianificare, organizzare, elaborare e attuare i programmi di ricerca, docenza e estensione. Si stabilisce l'inviolabilità dello spazio universitario. Le università nazionali sperimentali conseguono la loro autonomia in conformità alla legge.
Articolo 110
Lo Stato riconosce l'interesse pubblico della scienza, della tecnologia, della conoscenza, dell'innovazione e delle sue applicazioni e i servizi d'informazione necessari quali strumenti fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e politico del paese, così come per la sicurezza e sovranità nazionale. Per la promozione e lo sviluppo di queste attività, lo Stato destina risorse sufficienti e crea il sistema nazionale di scienza e tecnologia in accordo con la legge. Il settore privato è tenuto ad apportare risorse. Lo Stato garantisce l'adempimento dei principi etici e legali che devono reggere le attività di ricerca scientifica, umanistica e tecnologica. La legge determina i modi e i mezzi per dare attuazione a tale garanzia.
Articolo 111
Tutte le persone hanno diritto allo sport ed allo svago quali attività che migliorano la qualità della vita individuale e collettiva. Lo Stato assume lo sport e lo svago come politica di educazione e salute pubblica e garantisce le risorse per la loro promozione. L'educazione fisica e lo sport svolgono un ruolo fondamentale nella formazione integrale dell'infanzia e dell'adolescenza. Il loro insegnamento è obbligatorio a tutti i livelli dell'educazione pubblica e privata fino al ciclo diversificato, con le eccezioni stabilite dalla legge. Lo Stato garantisce l'attenzione integrale degli/delle sportivi/e senza discriminazione alcuna, così come l'appoggio allo sport a livello agonistico e la valutazione e regolazione delle entità sportive del settore pubblico e di quello privato, in conformità con la legge.
La legge stabilisce incentivi e stimoli alle persone, istituzioni e comunità che favoriscano gli/le atleti/e o sviluppino o finanzino piani, programmi e attività sportive nel paese.

Capitolo VII. Dei diritti economici

Articolo 112
Tutte le persone possono dedicarsi liberamente all'attività economica di loro preferenza, senza altre limitazioni oltre a quelle previste in questa Costituzione o stabilite dalle leggi, per ragioni di sviluppo umano, sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o altre di interesse sociale. Lo Stato promuove l'iniziativa privata, garantendo la creazione e la giusta distribuzione della ricchezza, così come la produzione di beni e servizi che soddisfino le necessità della popolazione, la libertà di lavoro, impresa, industria, senza pregiudizio della facoltà di dettare metodi per pianificare, razionalizzare e regolare l'economia e dare impulso allo sviluppo integrale del paese.
Articolo 113
Non sono consentiti monopoli. Si dichiarano contrari ai principi fondamentali di questa Costituzione qualsiasi atto, attività, condotta o accordo dei privati che abbiano ad oggetto la creazione di un monopolio o che conducano, per effetti reali e indipendentemente dalla volontà di quelli/le, alla sua esistenza, in qualsiasi forma si presenti nella realtà. E' contrario a detti principi anche l'abuso della posizione dominante che un privato, un insieme di essi, o un'impresa o insieme di imprese, acquisisca o abbia acquisito in un determinato mercato di beni o di servizi, indipendentemente dalla causa determinante di tale posizione dominante, così come qualora si tratti di una domanda concentrata. In tutti i casi sopra indicati, lo Stato adotta i mezzi che siano necessari per evitare gli effetti nocivi e restrittivi del monopolio, dell'abuso della posizione dominante e delle domande concentrate, assumendo quale finalità la protezione del pubblico consumatore, dei produttori e delle produttrici, e l'assicurazione di condizioni effettive di concorrenza nell'economia.
Quando si tratta di esportazione di risorse naturali di proprietà della Nazione o della prestazione di servizi di natura pubblica con o senza esclusività, lo Stato può assegnare concessioni a tempo determinato, assicurando sempre l'esistenza di controprestazioni o contropartite adeguate all'interesse pubblico.
Articolo 114
L'illecito economico, la speculazione, l'accaparramento, l'usura, la monopolizzazione e altri delitti connessi, sono puniti severamente d'accordo con la legge.
Articolo 115
Si garantisce il diritto di proprietà. Ogni persona ha diritto all'uso, al godimento, alla fruizione e alla disposizione dei propri beni. La proprietà è sottoposta alle contribuzioni, alle restrizioni e agli obblighi stabiliti dalla legge a fini di utilità pubblica o di interesse generale. Solo per motivi di utilità pubblica o di interesse sociale, mediante sentenza definitiva e pagamento adeguato di giusto indennizzo, può essere dichiarata l'espropriazione di qualsiasi classe di beni.
Articolo 116
Non possono decretarsi né eseguirsi confische di beni eccetto che nei casi consentiti da questa Costituzione. In via eccezionale possono essere oggetto di confisca, mediante sentenza definitiva, i beni di persone naturali o giuridiche, nazionali o stranieri, responsabili di delitti commessi contro il patrimonio pubblico, i beni di chiunque si sia arricchito illecitamente al riparo del Potere Pubblico e i beni provenienti dalle attività commerciali, finanziarie o da qualsiasi altra attività vincolata al traffico illecito di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Articolo 117
Tutte le persone hanno diritto a disporre di beni e servizi di qualità, così come ad una informazione adeguata e non ingannevole sul contenuto e sulle caratteristiche dei prodotti e servizi che consumano, alla libertà di scelta e ad un trattamento equo e degno. La legge stabilisce i meccanismi necessari per garantire tali diritti, le norme di controllo di qualità e quantità di beni e servizi, i procedimenti di diffusa del pubblico consumatore, il risarcimento dei danni causati e le sanzioni corrispondenti per la violazione di tali diritti.
Articolo 118
Si riconosce il diritto dei lavoratori e della comunità di sviluppare associazioni di carattere sociale e partecipativo, quali cooperative, casse di risparmio, mutue e altre forme associative. Tali associazioni possono svolgere qualsiasi tipo di attività economica, in conformità alla legge. La legge riconosce le specificità di tali organizzazioni, in particolare, quelle relative all'atto cooperativo, al lavoro associato ed il loro carattere generatore di benefici collettivi.
Lo Stato promuove e protegge queste associazioni destinate a migliorare l'economia popolare ed alternativa.

Capitolo VIII. dei diritti dei popoli indigeni

Articolo 119
Lo Stato riconosce l'esistenza dei popoli e delle comunità indigene, la loro organizzazione sociale, politica ed economica, le loro culture, gli usi e i costumi, gli idioma e le religioni, così come il loro habitat e i diritti originari sulle terre che anticamente e tradizionalmente occupano e che sono necessarie per sviluppare e garantire le proprie forme di vita. Corrisponde all'Esecutivo Nazionale, con la partecipazione dei popolo indigeni, delimitare e garantire il diritto alla proprietà collettiva delle loro terre, le quali sono inalienabili, imprescrittibili, non pignorabili ed intrasferibili d'accordo con quanto stabilito in questa Costituzione e nella legge.
Articolo 120
L'approvvigionamento delle risorse naturali nei territori indigeni da parte dello Stato si produce senza danneggiare l'integrità cultuale, sociale ed economica delle stesse e, allo stesso tempo, è soggetto a previa informazione e consultazione delle rispettive comunità indigene. I benefici di tale approvvigionamento da parte dei popoli indigeni sono soggetti a questa Costituzione e alla legge.
Articolo 121
I popoli indigeni hanno il diritto di conservare e sviluppare la loro identità etnica e culturale, la loro visione del mondo, i valori, le spiritualità e i loro luoghi sacri e di culto. Lo Stato stimola la valorizzazione e la diffusione delle manifestazioni culturali dei popoli indigeni, i quali hanno diritto ad una educazione propria e ad un regime educativo di carattere interculturale e bilingue, che ne rispetti le particolarità socioculturali, i valori e le tradizioni.
Articolo 122
I popoli indigeni hanno diritto ad una sanità completa che consideri le loro pratiche e culture. Lo Stato ne riconosce la medicina tradizionale e le terapia complementari, nel rispetto dei principi della bioetica.
Articolo 123
I popoli indigeni hanno il diritto di conservare e di promuovere le proprie pratiche economiche basate sulla reciprocità, sulla solidarietà e sull'interscambio; le attività produttive tradizionali, la partecipazione nell'economia nazionale e di definire le loro priorità. I popoli indigeni hanno diritto a servizi di formazione professionale e a partecipare all'elaborazione, all'esecuzione e alla gestione di programmi specifici di abilitazione, di servizi di assistenza tecnica e finanziaria che rafforzino le loro attività economiche nel segno dello sviluppo locale sostenibile. Lo Stato garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici appartenenti ai popoli indigeni il godimento dei diritti conferiti dalla legislazione in materia di lavoro.
Articolo 124
Si garantisce e si protegge la proprietà intellettuale collettiva delle conoscenze, delle tecnologie e delle innovazioni dei popoli indigeni. Ogni attività relazionata alle risorse genetiche e alle conoscenze alle stesse associate persegue benefici collettivi. E' proibito il registro di patenti su tali risorse e sulle conoscenze antiche.
Articolo 125
I popoli indigeni hanno diritto alla partecipazione politica. Lo Stato garantisce la rappresentazione indigena nell'Assemblea Nazionale e nei corpi deliberanti delle entità federali e locali con popolazione indigena, in conformità alla legge.
Articolo 126
I popoli indigeni, quali culture di radici antiche, formano parte della Nazione, dello Stato e del popolo venezuelano come unico, sovrano e indivisibile. In conformità con tale Costituzione hanno il dovere di salvaguardare l'integrità e la sovranità nazionale.
Il termine popolo non può essere interpretato in tale Costituzione nel significato che gli viene attribuito dal diritto internazionale.

Capitolo IX. Dei diritti ambientali

Articolo 127
È un diritto e un dovere di ogni generazione proteggere e preservare l'ambiente a beneficio di se stessa e del mondo futuro. Ogni persona ha il diritto individuale e collettivo di godere di una vita e di un ambiente sicuro, sano ed ecologicamente equilibrato. Lo Stato protegge l'ambiente, la diversità biologica, genetica, i processi ecologici, i parchi e i monumenti nazionali e le altre aree di speciale importanza ecologica. Il codice genetico degli esseri viventi non può essere brevettato, e la legge riferita ai principi della bioetica regola la materia.
È un obbligo fondamentale dello Stato, con l'attiva partecipazione della società, garantire che la popolazione si sviluppi in un ambiente libero da contaminazioni, dove l'aria, l'acqua, le terre, le coste, il clima, la cappa d'ozono, le specie viventi, siano specialmente protetti, in conformità alla legge.
Articolo 128
Lo Stato sviluppa una politica di governo del territorio rispettosa delle realtà ecologiche, geografiche, di popolazione, sociali, culturali, economiche, politiche, in accordo con le premesse dello sviluppo sostenibile, che includa l'informazione, la consultazione e la partecipazione cittadina. Una legge organica sviluppa i principi e criteri per tale regolazione.
Articolo 129
Tutte le attività in grado di creare danni agli ecosistemi devono essere previamente accompagnate da studi di impatto ambientale e socioculturale. Lo Stato impedisce l'ingresso nel paese di rifiuti tossici e pericolosi, così come la fabbricazione e l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche. Una legge speciale regola l'uso, il maneggio, il trasporto e l'immagazzinamento delle sostanze tossiche e pericolose.
Nei contratti che la Repubblica stipula con persone naturali o giuridiche, nazionali o straniere, o nei permessi che si attribuiscono, che concernono le risorse naturali, si considererà incluso anche qualora non espresso, l'obbligo di conservare l'equilibrio ecologico, di consentire l'accesso alla tecnologia e il trasferimento della stessa a condizioni reciprocamente convenute e di ristabilire l'ambiente al suo stato naturale qualora questo risulti alterato, nei termini fissati dalla legge.

Capitolo X. Dei doveri

Articolo 130
I venezuelani e le venezuelane hanno il dovere di onorare e difendere la patria, i suoi simboli e valori culturali, di proteggere la sovranità, la nazionalità, l'integrità territoriale, l'autodeterminazione e gli interessi della Nazione.
Articolo 131
Ogni persona ha il dovere di adempiere e rispettare questa Costituzione, le leggi e gli altri atti che in esercizio delle loro funzioni emanino gli organi del Potere Pubblico.
Articolo 132
Ogni persona ha il dovere di adempiere alle proprie responsabilità sociali e di partecipare solidalmente alla vita politica, civile e comunitaria del paese, promuovendo e difendendo i diritti umani come fondamento della convivenza democratica e della pace sociale.
Articolo 133
Ogni persona ha il dovere di contribuire alle spese pubbliche mediante il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi stabiliti dalla legge.
Articolo 134
Ogni persona, in conformità alla legge, ha il dovere di prestare i servizi civili o militari necessari per la difesa, salvaguardia e sviluppo del paese, o per far fronte a situazioni di calamità pubblica. Nessuno può essere sottomesso a reclutamento forzato.
Ogni persona ha il dovere di prestare servizio nelle funzioni elettorali che le si assegnino in conformità con la legge.
Articolo 135
Gli obblighi che corrispondono allo Stato, in conformità a questa Costituzione e alla legge, nell'adempimento dei fini del benessere sociale generale, non escludono quelli che, in virtù della solidarietà e responsabilità sociale e assistenza umanitaria, corrispondono ai privati secondo le loro capacità. La legge stabilisce quanto opportuno per imporre l'adempimento di questi obblighi nei casi in cui risulti necessario. Chi aspiri all'esercizio di qualsiasi professione, ha il dovere di prestare servizio alla comunità durante il tempo, luogo e alle condizioni determinate dalla legge.

Titolo IV. Del Potere Pubblico

Capitolo I. Delle disposizioni fondamentali

Sezione prima: delle disposizioni generali

Articolo 136
Il Potere Pubblico si ripartisce nel Potere Municipale, nel Potere Statale e nel Potere Nazionale. Il Potere Pubblico Nazionale si divide in Legislativo, Esecutivo, Giuridico, Cittadino ed Elettorale.
Ognuno dei rami del Potere Pubblico ha funzioni proprie, ma gli organi titolari del suo esercizio devono collaborare tra loro per la realizzazione dei fini dello Stato.
Articolo 137
La Costituzione e le legge definiscono i compiti degli organi che esercitano il Potere Pubblico, ai quali devono sottostare le attività che realizzano.
Articolo 138
Ogni autorità usurpata è inefficace e i suoi atti sono nulli.
Articolo 139
L'esercizio del Potere Pubblico comporta responsabilità individuali per abuso o sviamento di potere o per violazione di questa Costituzione o della legge.
Articolo 140
Lo Stato risponde con il proprio patrimonio per i danni subiti dai privati su qualsiasi dei loro beni o diritti, sempre qualora la lesione sia imputabile al funzionamento dell'amministrazione pubblica.

Sezione seconda: della pubblica amministrazione

Articolo 141
La Pubblica Amministrazione è al servizio dei cittadine e delle cittadine e si fonda sui principi di onestà, partecipazione, rapidità, efficacia, efficienza, trasparenza, rendiconti e responsabilità nell'esercizio della funzione pubblica, con piena sottomissione alla legge e al diritto.
Articolo 142
Gli istituti autonomi possono crearsi solo con legge. Tali istituzioni, così come gli interessi pubblici in corporazioni o entità di qualsiasi natura, sono soggetti al controllo dello Stato, nella forma stabilita dalla legge.
Articolo 143
I cittadini e le cittadine hanno diritto di essere informati e informate adeguatamente e in maniera veritiera dalla Pubblica Amministrazione, sullo stato delle attività per le quali siano direttamente interessati e interessate, e di conoscere la risoluzioni definitive che siano adottate al riguardo. Allo stesso modo, hanno accesso agli archivi e ai registri amministrativi, salvi i limiti accettabili in una società democratica nelle materie relative alla sicurezza interna ed esterna, all'indagine criminale e all'intimità della vita privata, in conformità alla legge che regola la materia della classificazione di documenti di contenuto confidenziale o segreto. Non è consentita alcuna censura nei confronti dei funzionari pubblici o delle funzionarie pubbliche che informino su argomenti sotto propria responsabilità.

Sezione terza: della funzione pubblica

Articolo 144
La legge stabilisce lo Statuto della funzione pubblica mediante norme sull'inserimento, sulla promozione, sul trasferimento, sulla sospensione e sul pensionamento dei funzionari o delle funzionarie della Pubblica Amministrazione, e provvede alla loro inserimento nel sistema di sicurezza sociale.
La legge determina le funzioni ed i requisiti che devono compiere i funzionari pubblici e funzionarie pubbliche per l'esercizio delle loro cariche.
Articolo 145
I funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche sono al servizio dello Stato e imparziali. La loro nomina o rimozione non può essere condizionata da aderenza od orientamento politico. Chi è al servizio dei Municipi, degli Stati, della Repubblica e di altre persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato statali, non può sottoscrivere alcun contratto con queste, né per se stesso né per interposta persona, né in rappresentanza di altro o altra, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Articolo 146
Le cariche degli organi della Pubblica Amministrazione sono attribuite in base alla carriera. Fanno eccezione quelle derivanti da elezione popolare, quelle di libera nomina e rimozione, le persone assunte per contratto, gli operai o le operaie al servizio della Pubblica Amministrazione e le altre determinate dalla legge.
L'accesso dei funzionari pubblici e delle funzionarie pubbliche alle cariche avviene per concorso pubblico, fondato sui principi di onestà, idoneità ed efficienza. L'accesso è sottomesso a metodi scientifici basati sul sistema di merito, ed il trasferimento, la sospensione o il ritiro è attuato d'accordo con la loro disponibilità.
Articolo 147
Per impegno di cariche pubbliche di carattere remunerativo è necessario che i rispettivi emolumenti siano previsti nel corrispondente preventivo.
Gli scatti di salario nella Pubblica Amministrazione sono stabiliti con regolamenti in conformità alla legge.
La legge organica può stabilire limiti ragionevoli agli emolumenti che sono devoluti ai funzionari pubblici e alle funzionarie pubbliche nazionali, statali e municipali.
La legge nazionale stabilisce il regime dei pensionamenti dei funzionari pubblici e delle funzionarie pubbliche nazionali, statali e municipali.
Articolo 148
Nessuno può svolgere allo stesso tempo più di un incarico pubblico remunerato, a meno che non si tratti di incarichi accademici, occasionali, di assistenza o docenza determinati dalla legge. L'accettazione di un secondo incarico che non rientri tra quelli oggetto di eccezione menzionati nel presente articolo, implica la rinuncia al primo, salvo qualora si tratti di supplenti, fino al momento in cui non si verifichi la sostituzione definitiva del titolare.
Nessuno può usufruire di più di una pensione, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Articolo 149
I funzionari pubblici e le funzionarie pubbliche non possono accettare cariche, onorificenze o ricompense da governi stranieri senza l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.

Sezione quarta: dei contratti di interesse pubblico

Articolo 150
La celebrazione dei contratti d'interesse pubblico nazionale richiederà l'approvazione dell'Assemblea Nazionale nei casi determinati dalla legge.
Non si può celebrare alcun contratto d'interesse pubblico municipale, statale o nazionale con Stati o entità ufficiali straniere o con società non domiciliate in Venezuela, ne trasgredire a questi senza l'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
La legge potrà esigere nei contratti di interesse pubblico determinate condizioni di nazionalità, domicilio o di altro ordine, o richiedere speciali garanzie.
Articolo 151
Nei contratti d'interesse pubblico, se non risultasse irragionevole in ragione della loro natura, si considera annessa, anche qualora non espressa, una clausola in base alla quale i dubbi e le controversie che possono scaturire da detti contratti e che non giungono ad essere risolti amichevolmente dalle parti contraenti, sono decisi dai tribunali competenti della Repubblica, in conformità alle loro leggi, senza che per nessun motivo né causa possano originare reclami stranieri.

Sezione quinta: delle relazioni internazionali

Articolo 152
Le relazioni internazionali della Repubblica rispondono ai fini dello Stato in funzione dell'esercizio della sovranità e degli interessi del popolo; queste si reggono sui principi d'indipendenza, uguaglianza tra gli Stati, libera determinazione e non intervento nei loro affari interni, soluzione pacifica dei conflitti internazionali, cooperazione, rispetto dei diritti umani e solidarietà tra i popoli nella lotta per la loro emancipazione e benessere dell'umanità. La Repubblica mantiene la più ferma e decisa difesa di questi principi e della pratica democratica in tutti gli organismi ed istituzioni internazionali.
Articolo 153
La Repubblica promuove e favorisce l'integrazione latinoamericana e caraibica, al fine di agevolare la creazione di una comunità di nazioni, difendendo gli interessi economici, sociali, culturali, politici e ambientali della regione. La Repubblica può sottoscrivere trattati internazionali che coniughino e coordinino sforzi per promuovere lo sviluppo comune delle nostre nazioni, e che garantiscano il benessere dei popoli e la sicurezza collettiva dei loro abitanti. A tali fini, la Repubblica può attribuire ad organizzazioni sovranazionali, mediante trattati, l'esercizio delle competenze necessarie per concludere tali processi d'integrazione. Nell'ambito delle politiche d'integrazione e di unione con l'America Latina ed i Caraibi, la Repubblica privilegia le relazioni con l'America ispanica, assicurando una politica comune per tutta la nostra America Latina. Le norme adottate nel quadro degli accordi d'integrazione sono considerate parte integrante dell'ordinamento legale vigente e d'applicazione diretta e preferenziale rispetto alla legislazione interna.
Articolo 154
I trattati sottoscritti dalla Repubblica devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale prima della ratifica da parte del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelli mediante il quale si rendono esecutivi o si perfezionano obblighi della Repubblica preesistenti, applicano principi espressamente riconosciuti da essa, eseguire atti ordinari di relazioni internazionali o esercitare poteri che la legge attribuisce espressamente all'Esecutivo Nazionale.
Articolo 155
Nei trattati, convegni e negli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica, si inserisce una clausola in base alla quale le parti si obbligano a risolvere con gli strumenti pacifici riconosciuti nel diritto internazionale o previamente convenuti dalle queste, qualora ve ne fosse la necessità, le controversie che possono sorgere tra le stesse sulla loro interpretazione o esecuzione qualora non risulti inadeguata e sia consentito dal procedimento che deve seguirsi per la loro conclusione.

Capitolo II. Della competenza del Potere Pubblico Nazionale

Articolo 156
E' di competenza del Potere Pubblico Nazionale:
  1. La politica e l'attività internazionale della Repubblica.
  2. La difesa e la vigilanza suprema degli interessi generali della Repubblica, il mantenimento della pace pubblica e la giusta applicazione della legge in tutto il territorio nazionale.
  3. La bandiera, lo scudo d'armi, l'inno, le feste, le decorazioni e le onorificenze di carattere nazionale.
  4. Il diritto di cittadinanza, l'ammissione, l'estradizione e l'espulsione di stranieri o straniere.
  5. I servizi d'identificazione.
  6. La polizia nazionale.
  7. La sicurezza, la difesa e lo sviluppo nazionale.
  8. L'organizzazione e il governo della Forza Armata Nazionale.
  9. Il governo dell'amministrazione di rischi ed emergenze.
  10. L'organizzazione e il governo del Distretto Capitale e delle dipendenze federali.
  11. La regolazione della banca centrale, del sistema monetario, del regime cambiario, del sistema finanziario e del mercato di capitali; l'emissione e il conio di moneta.
  12. La creazione, l'organizzazione, l'esazione, l'amministrazione e il controllo delle imposte sulla rendita, sulle successioni, donazioni e altri rami connessi, il capitale, la produzione, il valore aggiunto, gli idrocarburi e le miniere; dei pesi all'importazione ed esportazione di beni e servizi; le imposte che ricadono sul consumo di liquori, alcolici e altre specie alcoliche, sigarette e altri manufatti del tabacco; le altre imposte, tasse e rendite non attribuite agli Stati e Municipi da questa Costituzione o dalla legge.
  13. La legislazione per garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle distinte podestà tributarie, per definire principi, parametri e limiti, specialmente per la determinazione dei tipi d'imposizione o delle aliquote dei tributi statali e municipali; così come per creare fondi specifici che assicurino la solidarietà infra-territoriale.
  14. La creazione ed organizzazione delle imposte territoriali o su poderi rurali e sulle transazioni immobiliari, la cui esazione e controllo sia di competenza dei Municipi, in conformità con questa Costituzione.
  15. Il regime del commercio estero e l'organizzazione e il governo delle dogane.
  16. Il regime e l'amministrazione delle miniere e degli idrocarburi, il governo delle terre incolte, e la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione dei boschi, suoli, delle acque e delle altre ricchezze naturali del paese.
    L'Esecutivo Nazionale non può assegnare concessioni minerarie a tempo indefinito.
    La legge stabilisce un sistema di sovvenzioni economiche speciali a beneficio degli Stati nel cui territorio si trovino situati i beni menzionati in questo comma, senza pregiudicare la possibilità di stabilire sovvenzioni speciali anche a beneficio di altri Stati.
  17. Il sistema di misurazione legale e il controllo di qualità.
  18. I censimenti e le statistiche nazionali.
  19. La determinazione, il coordinamento e l'unificazione di norme e procedimenti tecnici per opere di ingegneria, architettura ed urbanistica, e la legislazione sull'ordinamento urbanistico.
  20. Le opere pubbliche d'interesse nazionale.
  21. Le politiche macro economiche, finanziarie e fiscali della Repubblica.
  22. Il regime e l'organizzazione del sistema di sicurezza sociale.
  23. Le politiche nazionali e la legislazione in materia di sanità, abitazione, sicurezza alimentare, ambiente, acqua, turismo, ordinamento territoriale e marittimo.
  24. Le politiche e i servizi nazionali di educazione e salute.
  25. Le politiche nazionali per la produzione agricola, d'allevamento, peschiera e forestale.
  26. Il sistema di navigazione e di trasporto aereo, terrestre, marittimo, fluviale e lacustre, di carattere nazionale, dei porti, aeroporti e loro infrastrutture.
  27. Il sistema viario e ferroviario nazionale.
  28. Il regime del servizio di poste e telecomunicazioni, così come il regime e l'amministrazione del settore elettromagnetico.
  29. Il regime generale dei servizi pubblici domestici e, in special modo, elettricità, acqua potabile e gas.
  30. La gestione delle politica di frontiera con una visione completa del paese, che consenta la presenza della cultura venezuelana e la conservazione territoriale e la sovranità in tali spazi.
  31. L'organizzazione e l'amministrazione nazionale della giustizia, del Pubblico Ministero e del Difensore del Popolo.
  32. La legislazione in materia di diritti, doveri e garanzie costituzionali; quella civile, mercantile, penale, penitenziaria, di procedimento e di diritto internazionale privato, quella in materia elettorale di espropriazione per causa di utilità pubblica o sociale; quella del credito pubblico, quella della proprietà intellettuale, artistica e industriale; quella del patrimonio culturale e archeologico; quella agraria; quella dell'immigrazione e popolamento; quella dei popoli indigeni e dei territori occupati da questi, quella del lavoro, della previdenza e sicurezza sociale; quella della salvaguardia animale e vegetale; quella notarile e di registro pubblico; quella delle banche e delle assicurazioni; quella delle lotterie, ippodromi e scommesse in generale; quella dell'organizzazione e del funzionamento degli organi del Potere Pubblico Nazionale e degli altri organi e delle istituzioni nazionali dello Stato; e quella relativa a tutte le materie di competenza nazionale.
  33. Ogni altra materia che la presente Costituzione attribuisca al Potere Pubblico Nazionale, o che gli corrisponda per propria indole o natura.
Articolo 157
L'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei propri componenti può attribuire ai Municipi o agli Stati determinate materie di competenza nazionale, al fine di promuovere la decentralizzazione.
Articolo 158
La decentralizzazione, quale politica nazionale, deve sviluppare la democrazia, avvicinando il potere al popolo creando le migliori condizioni, tanto per l'esercizio della democrazia quanto per la prestazione efficace ed efficiente dei compiti statali.

Capitolo III. Del Potere Pubblico Statale

Articolo 159
Gli Stati sono entità autonome e di eguale potere politico, con personalità giuridica piena e sono obbligati a garantire l'indipendenza, sovranità e integrità nazionale, ad attuare e a far attuare questa Costituzione e le leggi della Repubblica.
Articolo 160
Il governo e l'amministrazione di ogni Stato compete ad un Governatore o ad una Governatrice. Per essere Governatore/trice si deve essere venezuelani o venezuelane di età maggiore di 25 anni e di stato civile laico.
Il/la Governatore/trice è eletto/a per un periodo di quattro anni a maggioranza delle persone votanti. Il/la Governatore/trice può essere rieletto/a, direttamente e per una sola volta, per un nuovo periodo.
Articolo 161
I/le Governatori/trici, annualmente e pubblicamente, rendono conto della loro gestione dinanzi al Controllore dello Stato e presentano una relazione sulla stessa dinanzi al Consiglio Legislativo e al Consiglio di Pianificazione e Coordinamento delle Politiche Pubbliche.
Articolo 162
Il Potere Legislativo è esercitato in ogni Stato da un Consiglio Legislativo formato da un numero non superiore a quindici né inferiore a sette componenti che rappresentino in proporzione la popolazione dello Stato e dei Municipi. Il Consiglio Legislativo ha i seguenti compiti:
  1. Legiferare sulle materie di competenza statale.
  2. Approvare la Legge di Bilancio dello Stato.
  3. Gli altri attribuitegli da questa Costituzione e dalla legge.
I requisiti per essere componenti del Consiglio Legislativo, l'obbligo di rendiconto annuale e l'immunità nella loro giurisdizione territoriale, sono stabiliti dalle norme che tale Costituzione stabilisce per i deputati dell'Assemblea Nazionale, in quanto loro applicabili. I legislatori statali sono eletti per un periodo di quattro anni, potendo essere rieletti al massimo per due periodi. La legge nazionale regola il regime di organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Legislativo.
Articolo 163
Ogni Stato ha un Ufficio di Controllo che gode di autonomia organica e funzionale. L'Ufficio di Controllo dello Stato esercita, in conformità a questa Costituzione e alla legge, il controllo, la vigilanza e la fiscalizzazione delle entrate, delle spese e dei beni statali, senza pregiudicare l'ambito delle funzioni dell'Ufficio di Controllo Generale della Repubblica. Tale organo opera sotto la direzione e la responsabilità di un Controllore i cui requisiti per l'esercizio dell'incarico sono determinati dalla legge, la quale garantisce la sua idoneità ed indipendenza, così come la neutralità per ciò che concerne la sua designazione, che avverrà tramite concorso pubblico.
Articolo 164
E' di competenza esclusiva degli stati:
  1. Emanare la propria Costituzione per organizzare i poteri pubblici, in conformità con quanto disposto in questa Costituzione.
  2. L'organizzazione dei propri Municipi e degli altri enti locali e la propria divisione politico territoriale, in conformità a questa Costituzione e alla legge.
  3. L'amministrazione dei propri beni e l'investimento e l'amministrazione delle proprie risorse, incluso quelle provenienti da trasferimenti, sovvenzioni o assegnazioni speciali del Potere Nazionale, così come di quelle che sono assegnate come partecipazione ai tributi nazionali.
  4. L'organizzazione, l'esattoria, il controllo e l'amministrazione dei propri rami tributari, secondo le disposizioni delle leggi nazionali e statali.
  5. Il regime e l'utilizzo di minerali non metallici, non riservati al potere nazionale, le saline e gli allevamenti di ostriche e l'amministrazione delle terre incolte nella propria giurisdizione, in conformità alla legge.
  6. L'organizzazione della polizia e la determinazione dei rami di questo servizio attribuiti alla competenza municipale, in conformità alla legislazione nazionale applicabile.
  7. La creazione, organizzazione, tassazione, il controllo e l'amministrazione dei settori inerenti la carta bollata, i timbri e francobolli.
  8. La creazione, il regime e l'organizzazione dei servizi pubblici statali.
  9. L'esecuzione, la manutenzione, l'amministrazione e l'utilizzo della rete viaria statale.
  10. La manutenzione, l'amministrazione e l'utilizzo di strade ed autostrade nazionali, così come di porti ed aeroporti di uso commerciale, in coordinamento con l'Esecutivo Nazionale.
  11. Tutto ciò che non rientri, in conformità a questa Costituzione, nella competenza nazionale o municipale.
Articolo 165
Le materie oggetto di competenza concorrente sono regolate tramite leggi di base emanate dal Potere Nazionale, e leggi di sviluppo approvate dagli Stati. Tale legislazione è orientata ai principi di interdipendenza, di coordinamento, di cooperazione, di corresponsabilità e di sussidiarietà.
Gli Stati decentrano e trasferiscono ai Municipi i servizi e le competenze che gestiscono e che sono in grado di esercitare, così come l'amministrazione delle rispettive risorse, nelle aree di competenza concorrente ad entrambi i livelli del Potere Pubblico. I meccanismi del trasferimento sono regolati dall'ordinamento giuridico statale.
Articolo 166
In ogni Stato si istituisce un Consiglio di Pianificazione e Coordinamento delle Politiche Pubbliche, presieduto dal/la Governatore/trice ed integrato dai Sindaci, dai/dalle Direttori/trici statali dei ministeri e da una rappresentanza dei legislatori eletti dallo Stato all'Assemblea Nazionale, del Consiglio Legislativo, dei consiglieri municipali e delle comunità organizzate, incluse le indigene qualora vi siano. Il suo funzionamento e la sua organizzazione saranno in accordo con quanto stabilito dalla legge.
Articolo 167
Costituiscono entrate degli Stati:
  1. Le provenienze del loro patrimonio e dell'amministrazione dei loro beni.
  2. Le tasse per l'uso dei loro beni e servizi, multe e sanzioni, e quelle che siano loro attribuite.
  3. Il prodotto delle esazioni per la vendita di generi fiscali.
  4. Le risorse che spettano loro sulla base dello stanziamento costituzionale.
    Lo stanziamento è una partita equivalente ad un massimo del venti per cento del totale delle entrate ordinarie stimate annualmente dal Fisco Nazionale, che si distribuisce tra gli Stati e il Distretto Capitale nella seguente forma: il trenta per cento di questa percentuale in parti uguali, e il settanta per cento restante in proporzione alla popolazione di ciascuna di dette entità.
    In ogni esercizio fiscale, gli Stati destinano all'investimento un minimo del cinquanta per cento del totale che viene corrisposto loro in veste di stanziamento. Ai Municipi di ciascuno Stato è corrisposto, in ogni esercizio fiscale, una partecipazione non minore al venti per cento dello stanziamento e delle altre entrate ordinarie del rispettivo Stato. In caso di variazioni nelle entrate del Fisco Nazionale che impongano una modifica del Bilancio Nazionale, si effettua un aggiustamento proporzionale degli stanziamenti.
    La legge stabilisce i principi, le norme e i procedimenti che si prefiggano di garantire l'uso corretto ed efficiente delle risorse provenienti dallo stanziamento costituzionale della partecipazione municipale allo stesso.
  5. Le restanti imposte, tasse e contribuzioni speciali che vengono loro assegnate per legge nazionale, al fine di promuovere lo sviluppo dei patrimoni pubblici statali.
    Le leggi che creano e trasferiscono rami tributari a favore degli Stati possono compensare tali assegnazioni con modificazioni dei rami di entrata indicati in detto articolo, al fine di preservare l'equità interterritoriale. La percentuale di versamento nazionale ordinario stimato che si destina allo stanziamento costituzionale, non è inferiore al quindici per cento delle entrate nazionali ordinarie stimate, sulla base delle quali si valuta la situazione e la sostenibilità finanziaria del Tesoro Nazionale, senza rischio per la capacità delle amministrazioni statali di fornire in maniera adeguata i servizi di loro competenza.
  6. Le risorse provenienti dal Fondo di Compensazione Interterritoriale e da qualunque altro trasferimento, sovvenzione o assegnazione speciale, così come quelle che vengono loro assegnate come partecipazione nei tributi nazionali, in conformità con la rispettiva legge.

Capitolo IV. Del Potere Pubblico Municipale

Articolo 168
I Municipi costituiscono l'unità politica primaria dell'organizzazione nazionale, godono di personalità giuridica e autonomia nei limiti della Costituzione e della legge. L'autonomia municipale comprende:
  1. L'elezione delle proprie autorità.
  2. La gestione delle materie di propria competenza.
  3. La creazione, esazione e l'investimento delle proprie entrate.
Le attività del Municipio nell'ambito delle sue competenze si svolgono includendo la partecipazione cittadina al processo di definizione e esecuzione della gestione pubblica e nel controllo e nella valutazione dei suoi risultati, in forma effettiva, sufficiente ed opportuna, in conformità alla legge.
Gli atti dei Municipi non possono essere impugnati se non dinanzi ai tribunali competenti, in conformità alla Costituzione e alla legge.
Articolo 169
L'organizzazione dei Municipi e delle altre entità locali si basa su questa Costituzione, sulle norme che per dare attuazione ai principi costituzionali stabiliscono le leggi organiche nazionali, e sulle disposizioni legali che in conformità di quelle che emanino gli Stati.
La legislazione che si emana per dare attuazione ai principi costituzionali relativi ai Municipi e agli altri enti locali, stabilisce differenti regimi per la loro organizzazione, per il loro governo e amministrazione, incluso quanto attiene alla determinazione delle loro competenze e risorse, tenendo conto delle condizioni di popolazione, sviluppo economico, capacità di produrre entrate fiscali proprie, situazione geografica, elementi storici e culturali e altri fattori rilevanti. In particolare, tale legislazione stabilisce le opzioni per l'organizzazione del sistema di governo e di amministrazione locale relativo ai Municipi con popolazione indigena. In ogni caso, l'organizzazione municipale è democratica e risponde alle caratteristiche proprie del governo locale.
Articolo 170
I Municipi possono associarsi in consorzi o decidere tra loro o con altri enti pubblici territoriali, la creazione di modalità associative extra governative per fini di interesse pubblico relativi a materie di loro competenza. Con legge si determinano le norme concernenti il raggruppamento di due o più municipi in distretti metropolitani.
Articolo 171
Quando due o più Municipi appartenenti ad una stessa entità federale hanno relazioni economiche, sociali e fiscali che forniscono all'insieme caratteristiche di un'area metropolitana, possono organizzarsi come distretti metropolitani. La legge organica che allo scopo si emana garantisce il carattere democratico e partecipativo del governo metropolitano e stabilisce le sue competenze funzionali, così come il sistema fiscale, finanziario e di controllo. Allo stesso modo assicura che negli organi del governo metropolitano abbiano adeguata partecipazione i rispettivi Municipi, e segnala la forma di convocazione e realizzazione delle consultazioni popolari che dispongano l'unione di questi ultimi al distretto metropolitano.
La legge può stabilire differenti regimi per l'organizzazione, il governo e l'amministrazione dei distretti metropolitani tenendo conto delle condizioni di popolazione, sviluppo economico e sociale, situazione geografica e altri fattori rilevanti. In ogni caso, l'attribuzione di competenze per ogni distretto metropolitano tiene conto di tali condizioni.
Articolo 172
Il Consiglio Legislativo statale, previa pronuncia favorevole tramite consultazione popolare della popolazione interessata, definisce i limiti del distretto metropolitano e lo organizza secondo il dettato della legge organica nazionale, determinando quali delle competenze metropolitane sono assunte dagli organi del governo del rispettivo distretto metropolitano.
Quando i Municipi che vogliono costituirsi in un distretto metropolitano appartengono a entità federali distinte, spetta all'Assemblea Nazionale la sua creazione e organizzazione.
Articolo 173
Il Municipio può creare circoscrizioni in conformità alle condizioni determinate dalla legge. La legislazione che si emana per dare attuazione ai principi costituzionali sul regime municipale stabilisce i presupposti e le condizioni per l'istituzione di altri enti locali all'interno del territorio municipale, così come le risorse di cui dispongono, legate alle fun-zioni che vengono assegnate loro, inclusa la loro partecipazione alle entrate proprie del Municipio. La loro istituzione spetta all'iniziativa comunale o comunitaria, ed è finalizzata a promuovere il decentramento dell'amministrazione municipale, la partecipazione cittadina e la migliore prestazione dei servizi pubblici. In nessun caso le circoscrizioni sono assunte come divisioni esaustive o imperative del territorio del Municipio.
Articolo 174
Il governo e l'amministrazione del Municipio spettano al Sindaco, che è anche la prima autorità civile. Per essere Sindaco è necessario essere venezuelano o venezuelana, maggiore di venticinque anni e di stato laico. Il Sindaco sarà eletto/a per un periodo di quattro anni a maggioranza dei votanti, e può essere rieletto/a, immediatamente e per una sola volta, per un periodo addizionale.
Articolo 175
La funzione legislativa del Municipio spetta al Consiglio, composto da consiglieri eletti nella forma stabilita in questa Costituzione, nel numero e alle condizioni di eleggibilità determinate dalla legge.
Articolo 176
Spetta all'Ufficio di Controllo Municipale il controllo, la vigilanza e la verifica fiscale delle entrate, delle spese e dei beni municipali, così come delle operazioni relative agli stessi, senza pregiudizio delle competenze dell'Ufficio di Controllo Generale della Repubblica, ed è diretto dal Controllore Municipale, designato dal Consiglio tramite concorso pubblico che garantisca l'idoneità e capacità di chi sia designato o designata per l'incarico, in accordo con le condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 177
La legge nazionale può stabilire principi, condizioni e requisiti di residenza, divieti, cause di inibizione e incompatibilità per la candidatura e per l'esercizio delle funzioni di Sindaco e consigliere.
Articolo 178
E' di competenza del Municipio la gestione e amministrazione dei propri interessi e la gestione delle materie che gli sono assegnate da questa Costituzione e dalle leggi nazionali, per quanto concerne la vita locale, ed in particolare l'organizzazione e la promozione dello sviluppo economico e sociale, la dotazione e la prestazione dei servizi pubblici domiciliari, l'applicazione della politica relativa alla materia degli affitti con criteri di equità, giustizia e contenuti di interesse sociale, in conformità con le deleghe previste nella legge che regola la materia, la promozione della partecipazione, e il miglioramento, in generale, delle condizioni di vita della comunità, nelle seguenti aree:
  1. Ordinamento territoriale e urbanistico; patrimonio storico; abitazioni di interesse sociale; turismo locale; parchi e giardini, piazze, spiagge e altri luoghi di ricreazione; architettura civile, toponomastica e arredo pubblico.
  2. Viabilità urbana; circolazione e organizzazione del transito di veicoli e persone nelle vie municipali; servizi di trasporto pubblico urbano di passeggeri e passeggere.
  3. Spettacoli pubblici e pubblicità commerciali, per quanto concerne gli interessi e finalità specifiche municipali.
  4. Protezione dell'ambiente e cooperazione con il risanamento ambientale, pulizia urbana e domiciliare, compresi i servizi di pulizia, di raccolta e trattamento dei rifiuti e protezione civile.
  5. Salubrità e attenzione primaria alla salute, servizi di protezione alla prima e alla seconda infanzia, all'adolescenza e alla terza età; educazione prescolare, servizi di integrazione familiare del disabile allo sviluppo comunitario, attività ed installazioni culturali e sportive; servizi di prevenzione e protezione, vigilanza e controllo dei beni e delle attività relative alle materie di competenza municipale.
  6. Servizio di acqua potabile, elettricità e gas domestico, rete fognaria, canalizzazione e fornitura delle acque di servizio, cimiteri e servizi funerari.
  7. Giustizia di pace, prevenzione e protezione del vicinato e servizi di polizia municipale, in conformità alla legislazione nazionale applicabile.
  8. Altri campi che gli siano attribuiti dalla Costituzione e dalla legge.
Le attività che spettano al Municipio nelle materie di sua competenza non pregiudicano le competenze nazionali o statali definite dalla legge in conformità a questa Costituzione.
Articolo 179
I municipi hanno le seguenti entrate:
  1. I proventi del loro patrimonio, incluso il prodotto delle loro aie comunali e beni.
  2. Le tasse per l'uso dei loro beni e servizi; le tasse amministrative per licenze o autorizzazioni; le imposte su attività economiche di industria, commercio, servizi, o di carattere simile, con i limiti stabiliti da questa Costituzione; le imposte sugli immobili urbani, veicoli, spettacoli pubblici, giochi e scommesse lecite, propaganda e pubblicità commerciale; e il contributo speciale su plusvalenze delle proprietà generate da cambio d'uso o da aumento di profitto i quali siano stati favoriti da i piani di assetto urbanistico.
  3. L'imposta territoriale rurale o su proprietà rurali, la partecipazione alla contribuzione per miglioramenti ed altri rami tributari nazionali o statali, in conformità alle leggi istitutive di tali tributi.
  4. I derivati dal reddito costituzionale e altri trasferimenti o sovvenzioni nazionali o statali.
  5. Il ricavo delle multe e sanzioni nell'ambito delle loro competenze e delle restanti che siano loro attribuite.
  6. Altro determinato dalla legge.
Articolo 180
La potestà tributaria che corrisponde ai Municipi è distinta e autonoma dalle potestà di regolazione che questa Costituzione o le leggi attribuiscono al Potere Nazionale o Statale su determinate materie o attività.
L'immunità di fronte alla potestà imposta dai Municipi, a favore degli altri enti politico-territoriali, si applica solo alle persone giuridiche statali create per questi, con esclusione dei concessionari o altri contraenti dell'Amministrazione Nazionale o degli Stati.
Articolo 181
Le aie comunali sono inalienabili e imprescrittibili. Solo potranno essere cedute previo adempimento delle formalità previste nelle ordinanze municipali e nei limiti che la stessa segnali, di conformità con questa Costituzione e legislazione nazionale e regionali. I terreni ubicati nel area urbana delle popolazioni municipali, senza proprietari e proprietarie, sono da considerare comunali, senza danni a legittimi diritti di terzi validamente costituiti. Allo stesso modo si considerano comunali i terreni inutilizzati ubicati nell'area urbana. Rimarranno eccettuati i terreni che corrispondono alle comunità e popolazioni indigene.La legge stabilirà la conversione in terreni collettivi di altri terreni pubblici.
Articolo 182
E' istituito il Consiglio Locale di Pianificazione Pubblica, presieduto dal Sindaco e integrato dai consiglieri, i Presidenti delle giunte parrocchiali e i rappresentanti di organizzazioni cittadine e altre della società organizzata, in conformità con le disposizioni stabilite dalla legge.
Articolo 183
Gli Stati e Municipi non possono:
  1. Creare dazi né imposte d'importazione, d'esportazione o di transito su beni nazionali o stranieri, o su altri beni di competenza nazionale.
  2. Tassare beni di consumo prima che entrino in circolazione nel loro territorio.
  3. Proibire il consumo di beni prodotti fuori dal loro territorio, né tassarli in forma differente da quelli prodotti nel proprio.
Gli Stati e i Municipi possono tassare solo l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'attività forestale nei casi, nei modi e nella misura consentiti dalla legge nazionale.
Articolo 184
La legge definisce meccanismi aperti e flessibili in modo che gli Stati e i Municipi decentralizzino e trasferiscano alle comunità e a gruppi di cittadini organizzati i propri servizi, previa dimostrazione delle loro capacità di prestarli, promuovendo:
  1. Il trasferimento dei servizi in materia di sanità, educazione, abitazione, sport, cultura, programmi sociali, ambiente, manutenzione delle aree industriali, manutenzione e conservazione delle aree urbane, protezione e prevenzione cittadina, costruzione di opere e prestazione di servizi pubblici. A tale scopo, possono essere stabiliti accordi i cui contenuti siano orientati ai principi di interdipendenza, coordinamento, cooperazione e corresponsabilità.
  2. La partecipazione delle comunità e dei cittadini o cittadine, attraverso le associazioni cittadine e le organizzazioni non governative, alla formulazione delle proposte d'investimento alle autorità statali e municipali incaricate dell'elaborazione dei rispettivi piani d'investimento, così come all'esecuzione, alla valutazione e al controllo di opere, programmi sociali e servizi pubblici nell'ambito della loro giurisdizione.
  3. La partecipazione nei processi economici stimolando le organizzazioni dell'economia sociale, come cooperative, casse di risparmio, assicurazioni ed altre forme associative.
  4. La partecipazione dei lavoratori o delle lavoratrici e delle comunità alla gestione delle imprese pubbliche mediante meccanismi comunitari e di autogestione.
  5. La creazione di organizzazioni, cooperative ed imprese comunali di servizi, come fonti generatrici di impiego e di benessere sociale, da rendere stabili mediante la predisposizione di politiche nelle quali esse siano coinvolte.
  6. La creazione di nuovi soggetti di decentralizzazione come le parrocchie, le comunità, i quartieri e le organizzazioni di vicinato al fine di garantire il principio della corresponsabilità nella gestione pubblica dei governi locali e statali e di sviluppare processi autogestiti e comunitari nell'amministrazione e controllo dei servizi pubblici statali e municipali.
  7. La partecipazione delle comunità alle attività di coinvolgimento degli istituti penali ed al legame degli stessi con la popolazione.

Capitolo V. Del Consiglio Federale di Governo

Articolo 185
Il Consiglio Federale di Governo è l'organo incaricato della pianificazione e del coordinamento di politiche e azioni per lo sviluppo del processo di decentralizzazione e trasferimento di competenze dal Potere Nazionale agli Stati e Municipi. E' presieduto dal Vicepresidente Esecutivo e integrato dai Ministri, dai Governatori, da un Sindaco per ogni Stato e da rappresentanti della società civile, secondo la legge.
Il Consiglio Federale di Governo si avvale di una Segreteria, integrata dal Vicepresidente Esecutivo, da due Ministri, tre Governatori e tre Sindaci. Dal Consiglio Federale di Governo dipende il Fondo di Compensazione interterritoriale, destinato al finanziamento degli investimenti pubblici diretti a promuovere lo sviluppo equilibrato delle regioni, la cooperazione e la complementarità delle politiche e delle iniziative di sviluppo dei diversi enti pubblici territoriali, e soprattutto a contribuire all'apporto di opere e servizi essenziali nelle regioni e comunità di meno sviluppate. Il Consiglio Federale di Governo, in base agli squilibri regionali, discute ed approva annualmente le risorse da destinare al Fondo di Compensazione Territoriale e le aree d'investimento prioritario alle quali destinare dette risorse.

Titolo V. Della organizzazione del Potere Pubblico Nazionale

Capitolo I. Del Potere Legislativo Nazionale

Sezione prima: disposizioni generali

Articolo 186
L'Assemblea Nazionale è composta da deputati eletti in ciascun ente federale a suffragio universale, diretto, personale e segreto con rappresentanza proporzionale, secondo una base di abitanti dell'uno virgola uno per cento sulla popolazione totale del paese.
Ciascun ente federale elegge, inoltre, tre deputati o deputate.
I popoli indigeni della Repubblica Bolivariana del Venezuela eleggono tre deputati secondo quanto stabilito dalla legge elettorale, nel rispetto delle loro tradizioni e costumi.
Ogni deputato ha un sostituto, scelto o scelta nell'ambito dello stesso procedimento.
Articolo 187
Spetta all'Assemblea Nazionale:
  1. Legiferare in materie di competenza nazionale e sul funzionamento dei distinti ambiti del Potere Nazionale.
  2. Proporre emendamenti e riforme a questa Costituzione, nei termini in essa stabiliti.
  3. Esercitare funzioni di controllo sul Governo e sull'Amministrazione Pubblica Nazionale, nei termini stabiliti in questa Costituzione e nella legge. I fatti accertati nell'esercizio di questa funzione, hanno valore probatorio, alle condizioni stabilite dalla legge.
  4. Organizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini sugli argomenti di loro competenza.
  5. Decretare amnistie.
  6. Discutere ed approvare il bilancio nazionale ed ogni progetto di legge concernente il regime tributario ed il credito pubblico.
  7. Autorizzare le spese aggiuntive al bilancio.
  8. Approvare le linee generali del piano di sviluppo economico e sociale della Nazione, che sono presentate dall'Esecutivo Nazionale entro il terzo trimestre del primo anno di ogni legislatura.
  9. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale a concludere contratti d'interesse nazionale, nei casi stabiliti dalla legge. Autorizzare i contratti d'interesse pubblico municipale, statale o nazionale con Stati o enti ufficiali stranieri o con società prive di domicilio in Venezuela.
  10. Esprimere voto di sfiducia al Vicepresidente Esecutivo e ai Ministri. La mozione di sfiducia può essere discussa solo due giorni dopo a presentazione all'Assemblea, la quale può decidere, con quorum dei tre quinti dei deputati o deputate, che il voto di sfiducia implichi la destituzione del Vicepresidente Esecutivo o dei Ministri.
  11. Autorizzare l'impiego di missioni militari venezuelane all'estero o straniere nel Paese.
  12. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale ad alienare beni immobili del demanio della Nazione, con le eccezioni stabilite dalla legge.
  13. Autorizzare i funzionari pubblici ad assumere incarichi, accettare onori o ricompense di governi stranieri.
  14. Autorizzare la nomina del Procuratore Generale della Repubblica o dei Capi delle Missioni Diplomatiche Permanenti.
  15. Accordare gli onori del Panteon Nazionale a cittadini venezuelani illustri che abbiano reso servizi eminenti alla Repubblica, dopo che siano trascorsi venticinque anni dalla loro morte. Tale decisione può esser presa su raccomandazione del Presidente della Repubblica, dai due terzi dei Governatori di Stato o dall'unanimità dei rettori delle Università Nazionali.
  16. Vegliare sugli interessi e l'autonomia degli Stati.
  17. Autorizzare l'uscita del Presidente della Repubblica dal territorio nazionale quando la sua assenza si prolunghi per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi.
  18. Ratificare con legge i trattati o convenzioni internazionali conclusi dall'Esecutivo Nazionale, salvo le eccezioni stabilite in questa Costituzione.
  19. Dotarsi di un proprio regolamento ed applicare le sanzioni in esso stabilite.
  20. Proclamare i propri componenti e prendere atto della loro rinuncia. L'allontanamento temporale di un deputato o di una deputata può essere accordato solo con voto dei due terzi dei deputati o deputate presenti.
  21. Organizzare il proprio servizio di sicurezza interna.
  22. Approvare e gestire il bilancio di spesa, tenendo conto delle limitazioni finanziarie del paese.
  23. Eseguire le risoluzioni concernenti il proprio funzionamento e l'organizzazione amministrativa.
  24. Tutto quanto ulteriormente assegnatole da questa Costituzione e dalla legge.
Articolo 188
Le Condizioni per essere eletto deputato dell'Assemblea Nazionale sono:
  1. Essere venezuelano di nascita, o per naturalizzazione con minimo quindici anni di residenza in territorio venezuelano.
  2. Essere maggiore di ventuno anni di età.
  3. Aver risieduto quattro anni consecutivi nell'ente corrispondente anteriormente alla data dell'elezione.
Articolo 189
Non possono essere eletti deputati:
  1. Il Presidente della Repubblica, il Vicepresidente Esecutivo, i Ministri, il Segretario della Presidenza della Repubblica ed i Presidenti e i Direttori degli istituti autonomi e delle imprese statali, fino ai tre mesi successivi alla cessazione dei loro incarichi.
  2. I Governatori e i Segretari di governo, degli Stati e del Distretto Capitale, fino ai tre mesi successivi alla cessazione dei loro incarichi.
  3. I funzionari municipali, statali o nazionali, di istituti autonomi o imprese statali, quando l'elezione abbia luogo nella giurisdizione nella quale operano, salvo nel caso in cui si tratti di un incarico occasionale, di supplenza, docente o accademico.
La legge organica può stabilire la non eleggibilità di altri funzionari.
Articolo 190
I deputati dell'Assemblea Nazionale non possono essere proprietari o proprietarie, amministratori od amministratrici o direttori o direttrici di imprese che abbiano rapporti con persone giuridiche statali, né possono trattare casi particolari d'interesse lucrativo con le stesse. Durante la votazione su casi nei quali sorgano conflitti d'interessi economici, i componenti dell'Assemblea Nazionale, coinvolti in detti conflitti, debbono astenersi.
Articolo 191
I deputati dell'Assemblea Nazionale non possono accettare o esercitare incarichi pubblici senza perdere la loro carica, salvo che per attività docenti, accademiche, occasionali o di supplenza, sempre che non presuppongano impiego esclusivo.
Articolo 192
I deputati dell'Assemblea Nazionale restano per cinque anni nell'esercizio delle loro funzioni, e possono essere rieletti/e al massimo per due mandati consecutivi.

Sezione seconda: dell'organizzazione dell'Assemblea Nazionale

Articolo 193
L'Assemblea Nazionale nomina Commissioni Permanenti, ordinarie e speciali. Le Commissioni Permanenti, in numero non maggiore di quindici, sono riferite agli ambiti di interesse nazionale. Allo stesso modo, l'Assemblea può istituire Commissioni a carattere temporale per ricerca e studio, in conformità con il proprio regolamento. L'Assemblea Nazionale può istituire o sopprimere Commissioni Permanenti con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Articolo 194
L'Assemblea Nazionale elegge per un periodo di un anno al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti, al proprio esterno un Segretario ed un Sottosegretario. Il regolamento stabilisce le forme per supplire alle assenze temporanee ed assolute.
Articolo 195
Durante la sospensione delle attività dell'Assemblea Nazionale è attiva la Commissione Delegata composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti.
Articolo 196
E' competenza della Commissione Delegata:
  1. Convocare l'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria, quando lo esiga la rilevanza degli argomenti.
  2. Autorizzare il Presidente della Repubblica ad uscire dal territorio nazionale.
  3. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale a decretare spese aggiuntive.
  4. Designare Commissioni temporanee composte da membri dell'Assemblea.
  5. Esercitare le funzioni d'inchiesta attribuite all'Assemblea.
  6. Autorizzare l'Esecutivo Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti ad istituire, modificare o sospendere servizi pubblici in caso di emergenze accertare.
  7. Tutto quanto ulteriormente stabilito da questa Costituzione e dalla legge.

Sezione terza: dei deputati dell'Assemblea Nazionale

Articolo 197
I deputati dell'Assemblea Nazionale sono obbligati a svolgere i propri compiti con impegno esclusivo, a beneficio degli interessi del popolo e a mantenere un legame stabile con il loro elettorato, tenendo conto delle sue opinioni e dei suoi suggerimenti e mantenendolo informato sulla propria attività e su quella dell'Assemblea. Devono dar conto annualmente della loro attività all'elettorato della circoscrizione per la quale furono eletti e sono sottoposti al referendum revocatorio del proprio mandato nei termini previsti in questa Costituzione e dalla legge in materia.
Articolo 198
Il deputato dell'Assemblea Nazionale, il cui mandato viene revocato, non può accedere ad incarichi elettivi nella legislatura successiva.
Articolo 199
I deputati dell'Assemblea Nazionale non sono responsabili per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Rispondono soltanto all'elettorato e al potere legislativo secondo la Costituzione e i regolamenti.
Articolo 200
I deputati dell'Assemblea Nazionale godono di immunità nell'esercizio delle loro funzioni dalla loro proclamazione fino alla conclusione del loro mandato o alla rinuncia allo stesso. Sui presunti delitti commessi dai componenti dell'Assemblea Nazionale è competente ad indagare in via esclusiva il Tribunale Supremo di Giustizia, unica autorità che può ordinare, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, la loro detenzione e il loro rinvio a giudizio. In caso di reato commesso in flagranza da un parlamentare, l'autorità competente lo pone sotto custodia nella propria abitazione comunicando immediatamente il fatto al Tribunale Supremo di Giustizia.
I funzionari pubblici che violino l'immunità dei componenti dell'Assemblea Nazionale, incorrono in responsabilità penale e sono puniti/e in conformità alla legge.
Articolo 201
I deputati sono rappresentanti del popolo e degli Stati allo stesso tempo, non sono soggetti a mandati né ad istruzioni, ma solo alla loro coscienza. Il loro voto nell'Assemblea Nazionale è personale.

Sezione quarta: della formazione delle leggi

Articolo 202
La legge è l'atto sancito dall'Assemblea Nazionale quale potere legislativo. Le leggi che riuniscono sistematicamente le norme relative a una determinata materia si possono denominare codici.
Articolo 203
Sono leggi organiche quelle così denominate da questa Costituzione; quelle che sono promulgate per organizzare i poteri pubblici o per affermare i diritti costituzionali e quelle che costituiscono cornice normativa per altre leggi.
Ogni progetto di legge organica, ad eccezione di quelli espressamente qualificati come tali dalla stessa Costituzione, deve essere preventivamente ammesso dall'Assemblea Nazionale, con il voto dei due terzi dei componenti presenti prima che abbia inizio la discussione del relativo progetto di legge. Tale procedura qualificata è altresì utilizzata per la modificazione delle leggi organiche.
Le leggi che l'Assemblea Nazionale qualifica come organiche sono rimesse prima della loro promulgazione all'aula Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia, affinché si pronunci sulla costituzionalità del loro carattere organico. L'aula Costituzionale decide entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Se l'aula Costituzionale dichiara la non organicità della legge, questa perde tale carattere.
Sono definite leggi abilitanti quelle votate dall'Assemblea Nazionale con il voto dei tre quinti dei suoi componenti, con il fine di stabilire indirizzi, finalità e la cornice delle materia delegate al Presidente o alla Presidentessa della Repubblica, con forza e valore di legge. Le leggi abilitanti devono fissare il termine per il loro esercizio.
Articolo 204
L'iniziativa legislativa spetta:
  1. Al Potere Esecutivo Nazionale.
  2. Alla Commissione Delegata e alle Commissioni Permanenti.
  3. Ai componenti dell'Assemblea Nazionale, in un numero non inferiore a tre.
  4. Al Tribunale Supremo di Giustizia, quando si tratti di leggi relative all'organizzazione ed ai procedimenti giudiziari.
  5. Al Potere popolare, quando si tratti di leggi relative agli organi che ne fanno parte.
  6. Al Potere Elettorale, quando si tratti di leggi relative alla materia elettorale
  7. . Agli elettori in un numero non inferiore allo zero virgola uno per cento degli iscritti nel Registro Civile ed Elettorale.
  8. Al Consiglio Legislativo, quando si tratti di leggi relative agli Stati.
Articolo 205
I progetti di legge presentati dai cittadini in base a quanto disposto nell'articolo precedente, si discutono al più tardi entro il periodo di sessione ordinaria successivo a quello nel quale siano stati presentati. Se il dibattito non inizia in questo lasso di tempo, il progetto è sottoposto a referendum di approvazione in conformità alla legge.
Articolo 206
Gli Stati sono consultati dall'Assemblea Nazionale, attraverso il Consiglio Legislativo, quando si legifera in materie relative agli stessi. La legge stabilisce i meccanismi di consultazione della società civile e della altre istituzioni statali, da parte del Consiglio, nelle suddette materie.
Articolo 207
Per essere convertito in legge ogni progetto è sottoposto a due discussioni, in giorni diversi, seguendo le regole stabilite in questa Costituzione e nei rispettivi regolamenti. Approvato il progetto, il Presidente dell'Assemblea Nazionale dichiara approvata la legge
Articolo 208
Nella prima discussione si valuta l'esposizione dei motivi, gli obiettivi del progetto, il suo scopo e la sua fattibilità, al fine di determinare la sua pertinenza e si discute l'articolato. Approvato in prima discussione, il progetto è rimesso alla Commissione competente per materia. Nel caso in cui il progetto di legge sia di competenza di varie Commissioni Permanenti, si predispone una commissione mista per realizzarne l'analisi e presentare una relazione.
Le Commissioni che analizzano progetti di legge presentano la relazione corrispondente in un termine non superiore a trenta giorni.
Articolo 209
Ricevuta la relazione della Commissione competente, si dà inizio alla seconda discussione del progetto di legge, che si svolge articolo per articolo. Se il progetto è approvato senza modifiche, viene approvata la legge. Nel caso contrario, qualora vi siano modifiche, il progetto viene rinviato alla Commissione competente affinché lo integri in un lasso di tempo non superiore a quindici giorni continuativi; letta la nuova versione del progetto di legge in seduta plenaria dell'Assemblea Nazionale, questa decide a maggioranza dei voti su ciò che è ammissibile in riferimento agli articoli nei quali vi era differenze e su quelli connessi con questi ultimi. Eliminate le differenze, la Presidenza approva la legge.
Articolo 210
La discussione dei progetti che rimangono sospesi al termine delle sessioni, può continuare nelle sessioni successive o in sessioni straordinarie.
Articolo 211
L'Assemblea Nazionale o le Commissioni Permanenti, durante il procedimento di discussione ed approvazione dei progetti di legge, consultano gli altri organi dello Stato, i cittadini e le cittadine e la società civile per sentire la loro opinione sugli stessi. Hanno diritto di parola nella discussione delle leggi i Ministri in rappresentanza del Potere Esecutivo; i magistrati del Tribunale Suprema di Giustizia a tal fine designati, in rappresentanza del Potere giurisdizionale; il/la rappresentante del Potere popolare designato/a dal Consiglio Morale Repubblicano; i componenti del Potere Elettorale; gli Stati attraverso un/una rappresentante designato/a dal Consiglio Legislativo e i rappresentanti della società civile, nei termini stabiliti dal regolamento dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 212
Il testo delle leggi è preceduto dalla seguente formula: "L'Assemblea Nazionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela decreta:".
Articolo 213
Una volta approvata la legge, se ne redige un duplicato con la redazione finale risultato delle discussioni parlamentari. Entrambi gli esemplari saranno firmati dal Presidente, da due Vicepresidenti e dal Segretario dell'Assemblea Nazionale, con la data della sua approvazione definitiva. Una delle due copie sarà inviata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale al Presidente della Repubblica ai fini della sua promulgazione.
Articolo 214
Il Presidente della Repubblica promulga la legge entro i dieci giorni seguenti alla ricezione della stessa. In questo lasso di tempo può, in accordo con il Consiglio dei Ministri, richiede all'Assemblea Nazionale, con adeguata motivazione, la modifica di alcune delle disposizioni della legge o di revocare l'approvazione di tutta la legge o di una sua parte.
L'Assemblea Nazionale decide sulle questioni poste dal Presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta dei deputati o deputate presenti e gli o le rimette la legge per la promulgazione.
Il Presidente deve procedere alla promulgazione della legge entro i cinque giorni successivi alla sua ricezione, senza poter formulare nuove osservazioni.
Quando il Presidente della Repubblica ritenga che la legge o alcuno dei suoi articoli sia incostituzionale richiede il pronunciamento dell'aula Costituzionale del Tribunale Supremo di Giustizia, nel lasso di dieci giorni a sua disposizione per la promulgazione. Il Tribunale Supremo di Giustizia decide nel termine di quindici giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente della Repubblica. Se la Corte nega l'incostituzionalità invocata o non decide nei termini stabiliti, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro i cinque giorni seguenti alla decisione del Tribunale o alla scadenza di tale periodo.
Articolo 215
La legge si ritiene promulgata con la pubblicazione del corrispondente "Si dia attuazione" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Articolo 216
L'opportunità di promulgare la legge di approvazione di un trattato, di un accordo o di una convenzione internazionale, rimane a discrezione dell'Esecutivo Nazionale, in conformità con gli usi internazionali e l'interesse della Repubblica.
Articolo 217
L'opportunità di promulgare la legge di approvazione di un trattato, di un accordo o di una convenzione internazionale, rimane a discrezione dell'Esecutivo Nazionale, in conformità con gli usi internazionali e l'interesse della Repubblica.
Articolo 218
Le leggi sono derogate da altre leggi e si abrogano con referendum, salve le eccezioni stabilite in questa Costituzione. Possono essere modificate totalmente o parzialmente. La legge che sia oggetto di modifica parziale viene pubblicata in un solo testo che incorpori le modifiche approvate.

Sezione quinta: dei procedimenti

Articolo 219
Il primo periodo delle sessioni ordinarie dell'Assemblea Nazionale inizia, senza previa convocazione, il cinque di gennaio di ogni anno o il primo giorno utile successivo e dura fino al cinque di agosto.
Il secondo periodo comincia il cinque di settembre o il primo giorno utile successivo e termina il cinque di dicembre.
Articolo 220
L'Assemblea Nazionale si riunisce in sessioni straordinarie per trattare gli argomenti indicati nella convocazione e quelli ad essi connessi. Potrà ugualmente trattare gli argomenti dichiarati urgenti dalla maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 221
I requisiti e procedimenti per l'insediamento sia per ulteriori sessioni dell'Assemblea Nazionale, sia per il funzionamento delle sue Commissioni, sono stabiliti dal regolamento.
Il quorum non può in nessun caso essere inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 222
L'Assemblea Nazionale può esercitare la sua funzione di controllo mediante i seguenti meccanismi: interpellanze, inchieste, interrogazioni, autorizzazioni e le risoluzioni parlamentari previste in questa Costituzione e nella legge, e mediante qualsiasi altro meccanismo stabilito dalle leggi e dal suo regolamento. Nell'esercizio del controllo parlamentare, può dichiarare la responsabilità politica dei funzionari pubblici e richiedere al Potere popolare di dar luogo alle azioni che rendano effettiva tale responsabilità.
Articolo 223
L'Assemblea o le sue Commissioni possono realizzare le inchieste ritenute opportune nelle materie di loro competenza, in conformità con il regolamento.
Tutti i funzionari pubblici sono obbligati, pena le sanzioni stabilite dalle leggi, a comparire dinanzi a dette Commissioni ed a fornire loro le informazioni e documenti necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
Quest'obbligo riguarda anche i privati, ai quali è garantito il rispetto dei diritti e delle garanzie sanciti da questa Costituzione.
Articolo 224
L'esercizio della facoltà d'inchiesta non danneggia le prerogative degli altri poteri pubblici. I giudici sono obbligati ad esibire le prove per le quali abbiano ricevuto richiesta dall'Assemblea Nazionale o dalle sue Commissioni.

Capitolo II. Del Potere Esecutivo Nazionale

Sezione prima: del Presidente della Repubblica

Articolo 225
Il Potere Esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica, dal Vicepresidente Esecutivo, dai Ministri e dagli altri funzionari indicati da questa Costituzione e dalla legge.
Articolo 226
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e dell'Esecutivo Nazionale, e in quanto tale dirige l'azione del Governo.
Articolo 227
Per essere eletto Presidente della Repubblica è necessario essere venezuelano di nascita, non possedere altra nazionalità, essere maggiore di anni trenta, di stato laico, non essere gravato di condanna con sentenza definitiva ed adempiere agli altri requisiti stabiliti in questa Costituzione.
Articolo 228
L'elezione del Presidente della Repubblica avviene per suffragio universale, diretto e segreto, in conformità con la legge. E' proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
Articolo 229
Non può essere eletto Presidente della Repubblica chi eserciti l'incarico di Vicepresidente Esecutivo, Ministro, Governatore, Sindaco, nel giorno della sua candidatura o in qualsiasi momento tra questa data e quella dell'elezione.
Articolo 230
Il mandato presidenziale è di sei anni. Il Presidente della Repubblica può essere rieletto, di seguito e per una sola volta, per un nuovo mandato.
Articolo 231
Il candidato eletto prende possesso dell'incarico di Presidente della Repubblica il dieci di gennaio del primo anno del suo mandato costituzionale, prestando giuramento dinanzi all'Assemblea Nazionale. Se per qualsiasi motivo sopravvenuto il Presidente della Repubblica non possa prendere possesso dinanzi all'Assemblea Nazionale, lo fa dinanzi al Tribunale Supremo di Giustizia.
Articolo 232
Il Presidente della Repubblica è responsabile dei propri atti e dell'adempimento degli obblighi inerenti alla sua carica.
E' obbligato ad operare per la garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini venezuelani, così come per l'indipendenza, integrità, sovranità del territorio e la difesa della Repubblica.
La dichiarazione dello stato d'eccezione non modifica il principio della sua responsabilità, né di quella del Vicepresidente Esecutivo, né quella dei Ministri, in conformità con questa Costituzione e la legge.
Articolo 233
Sono cause di impedimento permanente del Presidente della Repubblica: la morte, la rinuncia, o la destituzione decretata con sentenza dal Tribunale Supremo di Giustizia; l'incapacità fisica o mentale permanente accertata da una commissione medica designata dal Tribunale Supremo di Giustizia e con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale; l'abbandono dell'incarico, dichiarato come tale dall'Assemblea Nazionale, e la revoca popolare del suo mandato.
Quando si realizza una causa di impedimento permanente del Presidente eletto prima che questi abbia preso possesso dell'incarico, si procede ad una nuova elezione a suffragio universale, diretto e segreto entro i trenta giorni consecutivi seguenti. Mentre si procede all'elezione ed in attesa della presa di possesso dell'incarico del nuovo Presidente, il Presidente dell'Assemblea Nazionale svolge funzioni di Presidente della Repubblica.
Se si realizza una causa di impedimento permanente del Presidente della Repubblica durante i primi quattro anni del periodo costituzionale, si procede ad una nuova elezione a suffragio universale e diretto entro i trenta giorni consecutivi seguenti. Mentre si procede all'elezione ed in attesa della presa di possesso dell'incarico del nuovo Presidente, il Vicepresidente Esecutivo svolge funzioni di Presidente della Repubblica.
Nei casi sopra citati il nuovo Presidente completerà il periodo costituzionale corrispondente.
Se la causa di impedimento permanente si produce durante gli ultimi due anni del mandato costituzionale, il Vicepresidente Esecutivo assume la Presidenza della Repubblica fino al suo completamento.
Articolo 234
In caso di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica, il Vicepresidente Esecutivo svolge funzioni di supplenza dello stesso fino a novanta giorni, prorogabili con decisione dell'Assemblea Nazionale per ulteriori novanta giorni.
Se l'impedimento temporaneo si prolunga per più di novanta giorni consecutivi, l'Assemblea Nazionale decide a maggioranza dei suoi componenti se esso debba considerarsi quale impedimento permanente.
Articolo 235
L'assenza dal territorio nazionale del Presidente della Repubblica richiede l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata, quando si prolunghi per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi.

Sezione seconda: delle attribuzioni del Presidente della Repubblica

Articolo 236
Sono attribuzioni ed obblighi del Presidente della Repubblica:
  1. Adempiere e far adempiere questa Costituzione e la legge.
  2. Dirigere l'azione del Governo.
  3. Nominare e revocare il Vicepresidente Esecutivo; nominare e revocare i Ministri.
  4. Dirigere le relazioni esterne della Repubblica e stipulare e ratificare i trattati, convenzioni o accordi internazionali.
  5. Dirigere le Forze Armate Nazionali in qualità di Comandante in Capo, esercitare la suprema autorità gerarchica su di essa e fissare il suo contingente.
  6. Esercitare il comando supremo della Forze Armate Nazionali, promuoverne gli ufficiali a partire dal grado di colonnello o capitano di marina, e nominarli/le per gli incarichi che gli sono riservati.
  7. Dichiarare lo stato d'eccezione e decretare la restrizione delle garanzie nei casi previsti in questa Costituzione.
  8. Emanare, previa autorizzazione di una legge abilitante, decreti aventi forza di legge.
  9. Convocare l'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria.
  10. Emanare regolamenti per l'applicazione totale o parziale le leggi, senza alterare il loro spirito, finalità e scopo.
  11. Amministrare la Finanza Pubblica Nazionale.
  12. Negoziare i prestiti nazionali.
  13. Decretare spese aggiuntive al Bilancio, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata.
  14. Concludere i contratti d'interesse nazionale in conformità a questa Costituzione e alla legge.
  15. Designare, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o della Commissione Delegata, il Procuratore Generale della Repubblica e gli ambasciatori.
  16. Nominare e revocare quei funzionari la cui designazione gli sia attribuita da questa Costituzione e dalla legge.
  17. Indirizzare all'Assemblea Nazionale, personalmente o per intermediazione del Vicepresidente Esecutivo, relazioni o messaggi speciali.
  18. Predisporre il Piano Nazionale di Sviluppo e sovrintendere alla sua esecuzione, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.
  19. Concedere indulti.
  20. Fissare il numero, l'organizzazione e la competenza dei ministeri e degli altri organismi dell'Amministrazione Pubblica Nazionale, così come l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Ministri, secondo i principi e le linee guida indicati dalla corrispondente legge organica.
  21. Sciogliere l'Assemblea Nazionale nel caso stabilito in questa Costituzione.
  22. Indire i referendum nei casi previsti da questa Costituzione.
  23. Convocare e presiedere il Consiglio di Difesa della Nazione. Tutti le attribuzioni ulteriori indicate da questa Costituzione e dalla legge.
Il Presidente o la Presidentessa della Repubblica esercita in Consiglio di Ministri le attribuzioni indicate nei numeri 7,8,9,10,12,13,14,18,20,21,22 di questa costituzione e le ulteriori attribuzioni indicate dalla legge che possono essere esercitate in eguale forma.
Gli atti del Presidente o della Presidentessa della Repubblica, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 3 e 5, sono controfirmati ai fini della loro validità dal Vicepresidente Esecutivo e dal Ministro o dai Ministri competenti.
Articolo 237
Ogni anno entro i primi dieci giorni successivi all'insediamento dell'Assemblea Nazionale, in sessione ordinaria, il Presidente della Repubblica presenta personalmente all'Assemblea un messaggio nel quale dà conto degli aspetti politici, economici, sociali e amministrativi della sua attività durante l'anno immediatamente precedente.

Sezione terza: del Vicepresidente Esecutivo

Articolo 238
Il Vicepresidente Esecutivo è organo diretto ed immediato di collaborazione del Presidente della Repubblica nella sua qualità di Capo dell'Esecutivo Nazionale.
Il Vicepresidente Esecutivo necessita dei medesimi requisiti necessari per essere Presidente della Repubblica, e non può avere nessun legame di parentela né di affinità con questi.
Articolo 239
Sono attribuzioni del Vicepresidente Esecutivo:
  1. Collaborare con il Presidente della Repubblica nella direzione dell'azione di Governo.
  2. Coordinare l'Amministrazione Pubblica Nazionale in conformità alle istruzioni del Presidente della Repubblica.
  3. Proporre al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei Ministri.
  4. Presiedere, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri.
  5. Coordinare i rapporti dell'Esecutivo Nazionale con l'Assemblea Nazionale.
  6. Presiedere il Consiglio Federale di Governo.
  7. Nominare e revocate, in conformità alla legge, i funzionari nazionali la cui designazione non è attribuita ad altra autorità.
  8. Supplire alle assenze temporanee del Presidente della Repubblica.
  9. Esercitare i compiti che gli siano delegati dal Presidente o dalla Presidentessa della Repubblica.
  10. Le ulteriori attribuzioni indicate da questa Costituzione e dalla legge.
Articolo 240
L'approvazione di una mozione di sfiducia al Vicepresidente Esecutivo, con votazione non minore dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, implica la sua rimozione dalla carica. Il funzionario rimosso non può candidarsi alla carica di Vicepresidente Esecutivo, o di Ministro per il periodo rimanente del mandato presidenziale.
La revoca del Vicepresidente Esecutivo per tre volte nello stesso mandato costituzionale, in conseguenza dell'approvazione di mozioni di sfiducia, consente al Presidente della Repubblica di sciogliere l'Assemblea Nazionale. Il decreto di scioglimento comporta l'indizione delle elezioni per la nuova legislatura entro i sessanta giorni seguenti al suo scioglimento.
L'Assemblea non può essere sciolta durante l'ultimo anno del suo mandato costituzionale.
Articolo 241
Il Vicepresidente Esecutivo è responsabile dei propri atti, in conformità con questa Costituzione e con la legge.

Sezione quarta: dei Ministri e del Consiglio dei Ministri

Articolo 242
I Ministri sono organi diretti del Presidente della Repubblica, e riuniti congiuntamente con questo o questa e con il Vicepresidente Esecutivo, formano il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri, ma può autorizzare il Vicepresidente Esecutivo a presiederlo qualora non possa assistervi. Le decisioni adottate dovranno essere ratificate dal Presidente della Repubblica.
Delle decisioni del Consiglio dei Ministri sono solidalmente responsabili il Vicepresidente Esecutivo ed i Ministri che vi abbiano concorso, salvo coloro i quali abbiano fatto rilevare il loro voto contrario.
Articolo 243
Il Presidente della Repubblica può nominare quali Ministri di Stato, coloro i quali, oltre a partecipare al Consiglio dei Ministri, assistono il Presidente della Repubblica ed il Vicepresidente Esecutivo nelle materie loro assegnate.
Articolo 244
Per essere nominato Ministro occorre possedere la nazionalità venezuelana ed essere maggiore di venticinque anni di età, con le eccezioni stabilite in questa Costituzione.
I Ministri sono responsabili dei propri atti in conformità con questa Costituzione e con la legge, e presentano davanti all'Assemblea Nazionale, entro i primi sessanta giorni di ogni anno, una relazione motivata ed esaustiva sull'attività dell'ufficio dell'anno immediatamente precedente, in conformità alla legge.
Articolo 245
I Ministri hanno diritto di parola nell'Assemblea Nazionale e nelle sue Commissioni. Possono prendere parte ai dibattiti dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.
Articolo 246
L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di un Ministro con votazione non minore dei tre quinti degli o delle integranti presenti dell'Assemblea Nazionale, comporta la sua rimozione dalla carica. Il funzionario rimosso non può candidarsi alla carica di Ministro né di Vicepresidente Esecutivo per il periodo rimanente del mandato presidenziale.

Sezione quinta: della Procura Generale della Repubblica

Articolo 247
La Procura Generale della Repubblica assiste, difende e rappresenta in via giudiziale ed extragiudiziale gli interessi patrimoniali della Repubblica, ed è consultata per l'approvazione dei contratti d'interesse pubblico nazionale.
La legge organica determina la sua organizzazione, la sua competenza e il suo funzionamento.
Articolo 248
La Procura Generale della Repubblica dipende ed è diretta dal Procuratore della Repubblica, con la collaborazione degli altri funzionari secondo le modalità stabilite con apposita legge organica.
Articolo 249
Il Procuratore della Repubblica necessita degli stessi requisiti richiesti per essere magistrato del Tribunale Supremo di Giustizia. E' nominato dal Presidente della Repubblica con l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 250
Il Procuratore della Repubblica assiste, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Sezione sesta: del Consiglio di Stato

Articolo 251
Il Consiglio di Stato è l'organo superiore di consulenza del Governo e dell'Amministrazione Pubblica Nazionale. E' di sua competenza la raccomandazione di politiche di interesse nazionale nelle materie che il Presidente della Repubblica riconoscano di speciale importanza e per le quali richiedano la sua opinione.
Una legge specifica determina le sue funzioni ed attribuzioni.
Articolo 252
Il Consiglio di Stato è presieduto dal Vicepresidente Esecutivo ed è formato, inoltre, da cinque persone designate dal Presidente della Repubblica; da un rappresentante designato dall'Assemblea Nazionale; da un rappresentante designato dalla Corte Suprema di Giustizia ed un governatore designato dall'insieme dei governatori statali.

Capitolo III. Del Potere Giudiziario e del Sistema di Giustizia

Sezione prima: disposizioni generali

Articolo 253
Il potere di amministrare la giustizia promana dal popolo e si esercita in nome della Repubblica con l'autorità della legge.
Spetta agli organi del Potere Giudiziario conoscere delle cause e degli affari di propria competenza mediante i procedimenti indicati dalle leggi, ed eseguire o fare eseguire le proprie sentenze.
Il sistema giudiziario è costituito dalla Corte Suprema di Giustizia, dagli altri tribunali indicati dalla legge, dal Pubblico Ministero, dalla Pubblica Difesa, dagli organi di indagine penale, dagli assistenti e dai funzionari di giustizia, dal sistema penitenziario, dai rimedi alternativi di giustizia, dai cittadini che partecipano all'amministrazione della giustizia in conformità alla legge e dagli avvocati abilitati all'esercizio della professione forense.
Articolo 254
Il Potere Giudiziario è indipendente e la Corte Suprema di Giustizia gode di autonomia funzionale, finanziaria e amministrativa. A tale scopo, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio generale dello Stato, è assegnata al sistema giudiziario una dotazione annuale variabile, non minore del due per cento del bilancio ordinario nazionale, per il suo effettivo funzionamento, che non può essere ridotta o modificata senza l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale. Il Potere Giudiziario non può stabilire tasse, dazi, né esigere pagamento alcuno per i suoi servizi.
Articolo 255
L'accesso alla carriera giudiziaria e la nomina dei giudici avviene per pubblico concorso che assicuri l'idoneità e la capacità dei partecipanti che sono selezionati da commissioni dell'ambito giudiziario, nel modo ed alle condizioni stabilite dalla legge. La nomina e il giuramento dei giudici compete alla Corte Suprema di Giustizia. La legge garantisce la partecipazione dei cittadini nel procedimento di selezione e designazione dei giudici. I giudici possono essere rimossi o sospesi dai loro incarichi solo attraverso i procedimenti espressamente previsti nella legge.
La legge tende alla professionalizzazione dei giudici e le università collaborano a tale fine, organizzando nell'ambito degli studi universitari di Diritto la relativa specializzazione giudiziaria.
I giudici sono personalmente responsabili, nei termini indicati dalla legge, per errore, ritardo od omissioni ingiustificate, per l'inosservanza sostanziale delle norme processuali, per rifiuto, parzialità e per i delitti di corruzione e abuso in cui incorrano nell'adempimento delle loro funzioni.
Articolo 256
Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, i magistrati, i giudici, i pubblici ministeri dell'ufficio del Pubblico Ministero ed i difensori pubblici, dalla data della loro nomina e fino alla cessazione dal rispettivo incarico, non possono, salvo l'esercizio del voto, esercitare attività politica, corporativa, sindacale o simile, né realizzare attività private lucrose incompatibili con le loro funzioni, né per sé né per interposta persona, né esercitare nessuna altra funzione pubblica ad eccezione di quelle aventi carattere educativo.
I giudici non possono associarsi tra di loro.
Articolo 257
Il processo costituisce lo strumento fondamentale per la realizzazione della giustizia. Le leggi di procedura stabiliscono la semplificazione, l'uniformità e l'efficacia delle pratiche ed adottano un procedimento breve, orale e pubblico. L'omissione di formalità non essenziali non sacrifica la giustizia.
Articolo 258
La legge organizza la giustizia di pace nelle comunità. I giudici di pace sono scelti mediante votazione a suffragio universale, diretta e segreta, in conformità alla legge.
La legge promuove l'arbitrato, la conciliazione, la mediazione e qualunque altro rimedio alternativo per la soluzione di conflitti.
Articolo 259
La giurisdizione contenziosa amministrativa è esercitata dal Tribunale Supremo di Giustizia e dagli altri tribunali determinati dalla legge. Gli organi della giurisdizione contenziosa amministrativa sono competenti ad annullare gli atti amministrativi generali o individuali contrari al diritto, anche per abuso di potere; a condannare al pagamento di somme di denaro ed al risarcimento dei danni causati da responsabilità dell'Amministrazione; a giudicare i reclami per la prestazione di servizi pubblici e a disporre quanto necessario per il ristabilimento delle situazioni giuridiche soggettive lese dall'attività amministrativa.
Articolo 260
Le autorità legittime dei popoli indigeni possono applicare nelle loro comunità istanze di giustizia in base alle loro tradizioni ancestrali che riguardino solo i propri membri, secondo le loro proprie norme e i loro procedimenti, purché non siano contrari a questa Costituzione, alla legge e all'ordine pubblico. La legge determina la forma di coordinamento di questa giurisdizione speciale col sistema giudiziario nazionale.
Articolo 261
La giurisdizione penale militare è parte integrante del Potere Giudiziario, ed i suoi giudici sono selezionati/e tramite concorso. Il suo ambito di competenza, la organizzazione e le modalità di funzionamento si reggono sul sistema accusatorio in accordo con quanto stabilito nel Codice Organico di Giustizia Militare. I delitti comuni, le violazioni di diritti umani e i crimini di lesa umanità sono giudicati dai tribunali ordinari. La competenza dei tribunali militari è limitata ai reati di natura militare.
La legge regola quanto relativo alle giurisdizioni speciali e la competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei tribunali per quanto non previsto in questa Costituzione.

Sezione seconda: del Tribunale Supremo di Giustizia

Articolo 262
Il Tribunale Supremo di Giustizia agisce in Sala Plenaria ed in Sala Costituzionale, Politico Amministrativa, Elettorale, di Cassazione Civile, di Cassazione Penale e di Cassazione Sociale le cui integrazioni e competenze sono determinate dalla sua legge organica.
La Sala Sociale riguarda i temi relativi alla cassazione agraria, lavorativa ed ai minori.
Articolo 263
Per essere magistrato del Tribunale Supremo di Giustizia si richiede:
  1. Avere la nazionalità venezuelana per nascita, e non possedere un'altra nazionalità.
  2. Essere cittadino di riconosciuta onorabilità.
  3. Essere giurista di riconosciuta competenza, godere di buona reputazione, avere esercitato la professione di avvocato per un minimo di quindici anni e possedere un titolo universitario di post-laurea in materia giuridica; o essere stato professore universitario in scienze giuridiche per un minimo di quindici anni ed avere il rango di professore titolare; o essere stato giudice superiore nella specializzazione corrispondente alla Sala per la quale è formulata richiesta, con un minimo di quindici anni di esercizio della carriera giurisdizionale, e riconosciuto prestigio nell'adempimento delle funzioni.
  4. Qualsiasi altro requisito stabilito dalla legge.
Articolo 264
I magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia sono eletti per un unico periodo di dodici anni. La legge stabilisce il procedimento di elezione. In ogni caso, si possono presentare candidati dinanzi al Comitato delle candidature Giudiziarie, per iniziativa propria o tramite organizzazioni legate all'attività giuridica. Il Comitato, sentita l'opinione della comunità, effettua una preselezione per la loro presentazione al Potere popolare, il quale effettua una seconda preselezione che viene presentata all'Assemblea Nazionale, la quale effettua a sua volta la selezione definitiva.
I cittadini possono muovere obiezioni motivate nei confronti di tutti i candidati dinanzi al Comitato delle candidature Giudiziarie o dinanzi all'Assemblea Nazionale.
Articolo 265
I magistrati del Tribunale Supremo di Giustizia possono essere rimossi dall'Assemblea Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, previa udienza concessa all'interessato, in caso di errori gravi già qualificati dal Potere popolare, nei termini stabiliti dalla legge.
Articolo 266
Costituiscono attribuzioni del Tribunale Supremo di Giustizia:
  1. Esercitare la giurisdizione costituzionale in conformità con quanto stabilito al Titolo VIII di questa Costituzione.
  2. Dichiarare se vi sia o meno fondatezza per la sottoposizione a procedimento giurisdizionale del Presidente della Repubblica o di chi faccia le sue veci e, in caso affermativo, dare seguito all'indagine relativa previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, fino a sentenza definitiva.
  3. Dichiarare se vi sia o meno fondatezza per la sottoposizione a procedimento giurisdizionale del Vicepresidente Esecutivo, dei membri dell'Assemblea Nazionale o dello stesso Tribunale Supremo di Giustizia, dei Ministri, del Procuratore Generale, del Pubblico Ministero Generale, del Controllore Generale della Repubblica, del Difensore del Popolo, dei Governatori, degli ufficiali, dei generali e degli ammiragli della Forza Armata Nazionale e dei capi delle missioni diplomatiche della Repubblica e, in caso affermativo, rimettere gli atti al Pubblico Ministero Generale della Repubblica o a chi faccia le sue veci, qualora ricorrano i presupposti; e se il reato fosse riconosciuto, dare seguito all'indagine relativa fino alla sentenza definitiva.
  4. Dirimere le controversie amministrative che sorgano tra la Repubblica, uno Stato, un Municipio o un altro ente pubblico, qualora l'altra parte sia compresa tra tali entità, a meno che si tratti di controversie tra Municipi di uno stesso Stato, nella quale ipotesi la legge può attribuire la competenza ad un altro tribunale.
  5. Dichiarare la nullità totale o parziale dei regolamenti e degli altri atti amministrativi generali o individuali dell'Esecutivo Nazionale, se opportuno.
  6. Giudicare sui conflitti di interpretazione del contenuto e della portata dei testi giuridici, nei termini consentiti dalla legge.
  7. Risolvere i conflitti di competenza tra tribunali, ordinari o speciali, quando non esista un altro tribunale superiore o comune ad essi nell'ordine gerarchico.
  8. Giudicare il ricorso in cassazione.
  9. Le ulteriori attribuzioni stabilite dalla legge.
L'attribuzione indicata al numero 1 è esercitata dalla Sala Costituzionale; quelle indicate ai numeri 2 e 3, dalla Sala Plenaria; e quelle contenute ai numeri 4 e 5, dalla Sala Politico Amministrativa. Le altre attribuzioni sono esercitate dalle diverse Sale in conformità con quanto previsto in questa Costituzione e dalla legge.

Sezione terza: del Governo e dell'amministrazione del Potere Giudiziario

Articolo 267
Spetta al Tribunale Supremo di Giustizia la direzione, la guida e l'amministrazione del Potere Giurisdizionale, l'ispezione e la vigilanza dei tribunali della Repubblica e degli uffici della Difesa Pubblica. Ugualmente, gli compete l'elaborazione e l'esercizio del proprio bilancio e del bilancio del Potere Giurisdizionale.
La giurisdizione disciplinare giudiziale è a carico dei tribunali disciplinari indicati dalla legge.
La responsabilità disciplinare dei magistrati e dei giudici è regolata dal Codice Etico del Giudice Venezuelano, redatto dall'Assemblea Nazionale. Il procedimento disciplinare è pubblico, orale e breve, conforme al giusto processo, ai termini e alle condizioni stabilite dalla legge.
Per l'esercizio di tali attribuzioni, il Tribunale Supremo in plenum istituisce una Direzione Esecutiva della Magistratura, con propri uffici regionali.
Articolo 268
La legge regola l'autonomia e l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina e l'idoneità del servizio di difesa pubblica, con l'obiettivo di assicurare l'efficacia del servizio e di garantire i benefici di carriera al difensore.
Articolo 269
La legge regola l'organizzazione di circoscrizioni giudiziarie, come l'istituzione e le competenze di tribunali e corti regionali con l'obiettivo di promuovere la decentralizzazione amministrativa e giurisdizionale del Potere Giudiziario.
Articolo 270
Il Comitato delle Candidature Giudiziarie è un organo consulente del Potere Giudiziario per la selezione dei candidati alla magistratura del Tribunale Supremo di Giustizia. Allo stesso tempo, assiste i collegi elettorali giudiziari per l'elezione dei giudici della giurisdizione disciplinare. Il Comitato delle Candidature Giudiziarie è integrato da rappresentanti dei differenti settori della società, in conformità con quanto stabilito dalla legge.
Articolo 271
In nessun caso può essere negata l'estradizione degli stranieri o delle straniere responsabili dei delitti di sottrazione di capitali, droga, delinquenza organizzata internazionale, azioni contro il patrimonio pubblico di altri Stati e contro i diritti umani. Non cadono in prescrizione le azioni giudiziarie dirette a sanzionare i delitti contro i diritti umani, contro il patrimonio pubblico o il traffico di stupefacenti. Allo stesso modo, previa decisione l'autorità giudiziaria, sono confiscati i beni provenienti dalle attività connesse a tali delitti.
Il procedimento relativo ai menzionati delitti è pubblico, orale e breve, rispettoso del giusto processo, ed è consentito all'autorità giudiziaria competente di dettare le misure cautelari preventive necessarie nei confronti di beni di proprietà diretta dell'imputato o per mezzo di interposte persone, al fine di garantire la sua eventuale responsabilità civile.
Articolo 272
Lo Stato garantisce un sistema penitenziario che assicuri la riabilitazione del detenuto ed il rispetto dei suoi diritti umani. A tal fine, gli istituti penitenziari hanno spazi per il lavoro, lo studio, lo sport e la ricreazione; sono diretti da professionisti penitenziari con credenziali accademiche universitarie e si basano su di un'amministrazione decentrata, posta a carico dei governi statali o municipali; possono essere privatizzati. In generale, è preferito il regime aperto e l'assunzione del carattere di colonia agricola penitenziaria. In ogni caso, le misure di esecuzione della pena non privative della libertà sono preferite alle misure di natura detentiva. Lo Stato crea gli istituti indispensabili per l'assistenza post-penitenziaria con il fine del reinserimento sociale dell'ex detenuto e favorisce la creazione di un ente penitenziario a carattere autonomo e con personale esclusivamente tecnico.

Capitolo IV. Del Potere Civico

Sezione prima: disposizioni generali

Articolo 273
Il Potere Civico è esercitato dal Consiglio Morale Repubblicano composto dal Difensore del popolo, dal Pubblico Ministero Generale e dal Controllore Generale della Repubblica.
Gli organi del Potere Civico sono: l'ufficio del difensore del popolo, il Pubblico Ministero e l'Organo di Controllo Generale della Repubblica, uno dei quali sarà designato dal Consiglio Morale Repubblicano come Presidente per un anno, con la possibilità di essere rieletto.
Il Potere Civico è indipendente ed i suoi organi godono di autonomia funzionale, finanziaria e amministrativa. A tale scopo, nell'ambito del bilancio generale dello Stato ad esso è assegnata una dotazione annuale variabile.
La sua organizzazione e il suo funzionamento sono stabiliti da legge organica.
Articolo 274
Gli organi che esercitano il Potere Civico hanno quale incarico, in conformità con questa Costituzione e alla legge, prevenire, indagare e sanzionare i fatti che attentino all'etica pubblica e alla morale amministrativa; proteggere il buon andamento e la legalità nell'utilizzo del patrimonio pubblico, l'attuazione e l'applicazione del principio di legalità di tutta l'attività amministrativa statale; e, allo stesso tempo, promuovere l'educazione come processo formatore della cittadinanza, così come la solidarietà, la libertà, la democrazia, la responsabilità sociale ed il lavoro.
Articolo 275
I rappresentanti del Consiglio Morale Repubblicano segnalano alle autorità o ai funzionari dell'Amministrazione Pubblica, le inadempienze nello svolgimento dei loro obblighi legali. Qualora non si rispettino tali segnalazioni, il Consiglio Morale Repubblicano può imporre le sanzioni stabilite dalla legge. In caso di contumacia, il Presidente del Consiglio Morale Repubblicano presenta una relazione all'organo o alla dipendenza al quale sia ascritto il funzionario pubblico, affinché decida i correttivi del caso, senza pregiudizio per le sanzioni che dovessero essere irrogate in conformità alla legge.
Articolo 276
Il Presidente del Consiglio Morale Repubblicano e i titolari degli organi del Potere Civico presentano una relazione annuale dinanzi all'Assemblea Nazionale in sessione plenaria. Allo stesso modo, presentano le relazioni che in qualsiasi momento siano loro richieste dall'Assemblea Nazionale.
Sia le relazioni ordinarie che quelle straordinarie sono pubblicate.
Articolo 277
Tutti i funzionari dell'Amministrazione Pubblica sono obbligati, pena le sanzioni stabilite dalla legge, a collaborare in via preferenziale ed urgente con i rappresentanti del Consiglio Morale Repubblicano nelle loro inchieste. Il Consiglio può richiedere loro le dichiarazioni e documenti che consideri necessari per lo sviluppo delle sue funzioni, inclusi quelli che siano stati classificati o catalogati con carattere confidenziale o segreto in conformità alla legge. In ogni caso, il Potere popolare può fornire solo l'informazione contenuta in documenti confidenziali o segreti mediante le procedure stabilite dalla legge.
Articolo 278
Il Consiglio Morale Repubblicano promuove tutte le attività pedagogiche dirette alla conoscenza e studio di questa Costituzione, all'amore per la patria, alle virtù civiche e democratiche, ai valori trascendentali della Repubblica ed all'osservanza e rispetto dei diritti umani.
Articolo 279
Il Consiglio Morale Repubblicano convoca un Comitato di Valutazione delle candidature del Potere Civico, il quale è integrato da rappresentanti di diversi settori della società; promuove un processo pubblico da cui scaturisce la nomina di tre persone per ogni organo del Potere Civico, le quali sono sottomesse alla valutazione dell'Assemblea Nazionale. Questa, mediante il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, sceglie in un lasso non maggiore di trenta giorni continui, il titolare dell'organo del Potere popolare in esame. Se concluso questo lasso non vi è accordo nell'Assemblea Nazionale, il Potere Elettorale sottopone i candidati a consultazione popolare.
Nel caso che non sia stato convocato il Comitato di Valutazione delle candidature del Potere Civico, l'Assemblea Nazionale procede, entro il termine stabilito dalla legge, alla designazione del titolare dell'organo del Potere popolare in esame.
I membri del Potere Civico sono rimossi dall'Assemblea Nazionale, previo pronunciamento della Corte Suprema di Giustizia, in accordo con quanto stabilito nella legge.

Sezione seconda: del Difensore del Popolo

Articolo 280
Il Difensore del Popolo ha come compito la pro-mozione, difesa e vigilanza dei diritti e garanzie stabiliti in questa Costituzione e nei trattati internazionali sui diritti umani, oltre agli interessi legittimi, collettivi o diffusi dei cittadini.
Il Difensore del Popolo agisce sotto la direzione e responsabilità del Difensore del Popolo che viene designato per un unico periodo di sette anni.
Per essere Difensore del Popolo si richiede la cittadinanza venezuelana per nascita e non possedere altra nazionalità, età maggiore di trenta anni, con manifesta e dimostrata competenza in materia di diritti umani, ed il possesso delle caratteristiche di onorabilità, etica e morale stabilite dalla legge. La mancanza assoluta o temporanea del Difensore del Popolo sarà adempita in accordo con quanto disposto nella legge.
Articolo 281
Le competenze del Difensore del Popolo sono le seguenti:
  1. Vigilare sull'effettivo rispetto e garanzia dei diritti umani riconosciuti in questa. Costituzione e nei trattati, convenzioni ed accordi internazionali sui diritti umani ratificati per la Repubblica, investigando d'ufficio o a richiesta di parte sulle denunce che arrivino alla sua conoscenza.
  2. Vigilare sul corretto funzionamento dei servizi pubblici, proteggere i diritti ed interessi legittimi, collettivi o diffusi delle persone, contro gli arbitrii, gli abusi di potere e gli errori commessi, esercitando, quando sia opportuno, le azioni necessarie per esigere dallo Stato il risarcimento alle persone dei danni che siano loro causati a causa del funzionamento dei servizi pubblici.
  3. Proporre azioni di incostituzionalità, difesa, habeas corpus, habeas data e le altre azioni o ricorsi necessari per esercitare i compiti indicati nei numeri precedenti, quando sia necessario in conformità con la legge.
  4. Sollecitare il Pubblico Ministero Generale della Repubblica affinché intenti le azioni o ricorsi necessari contro i funzionari pubblici, responsabili della violazione o limitazione dei diritti umani.
  5. Sollecitare il Consiglio Morale Repubblicano perché adotti le misure necessarie nei confronti dei funzionari pubblici responsabili della violazione o limitazione dei diritti umani.
  6. Sollecitare l'organo competente per l'applicazione dei correttivi e le sanzioni relative per la violazione dei diritti del pubblico consumatore ed utente, in conformità con la legge.
  7. Presentare agli organi legislativi municipali, statali o nazionali, disegni di legge o altre iniziative per una protezione crescente dei diritti umani.
  8. Proteggere i diritti dei paesi indigeni ed esercitare le azioni necessarie per la loro garanzia ed effettiva protezione.
  9. Visitare ed ispezionare le dipendenze e stabilimenti degli organi dello Stato, al fine di garantire la protezione dei diritti umani.
  10. Formulare agli organi competenti le raccomandazioni ed osservazioni necessarie per l'efficace protezione dei diritti umani; a tale scopo, sviluppare meccanismi di comunicazione permanente con organi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, di protezione e difesa dei diritti umani.
  11. Promuovere ed eseguire politiche per la diffusione ed effettiva protezione dei diritti umani.
  12. Quant'altro stabilito da questa Costituzione e dalla legge.
Articolo 282
Il Difensore del Popolo gode di immunità nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, non può essere perseguito, detenuto, né processato per atti relativi all'esercizio delle sue funzioni. In ogni caso, è competente in maniera esclusiva la Corte suprema di Giustizia.
Articolo 283
La legge stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Difensore del Popolo negli ambiti municipale, statale, nazionale e speciale. La sua attività si informa ai principi di gratuità, accessibilità, celerità, informalità ed impulso d'ufficio.

Sezione terza: del Ministero Pubblico

Articolo 284
Il Ministero Pubblico è posto sotto la direzione e la responsabilità del Pubblico Ministero Generale della Repubblica che esercita direttamente le sue attribuzioni con l'ausilio dei funzionari indicati dalla legge.
Per essere Pubblico Ministero Generale della Repubblica si richiedono le stesse condizioni di eleggibilità dei magistrati della Corte Suprema di Giustizia. Il Pubblico Ministero Generale della Repubblica viene designato per un mandato di sette anni.
Articolo 285
Sono attribuzioni del Ministero Pubblico:
  1. Garantire nei processi giudiziali il rispetto dei diritti e garanzie costituzionali, come dei trattati, convenzioni ed accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica.
  2. Garantire la celerità ed il buon svolgimento dell'amministrazione di giustizia, il previo giudizio ed il dovuto processo.
  3. Ordinare e dirigere le indagini penali sul compimento di fatti punibili per accertare la loro commissione con tutte le circostanze che possano avere influenza sulla qualificazione e responsabilità degli autori e di altri partecipanti, come l'accertamento dei fini diretti ed indiretti relazionati con il compimento degli stessi.
  4. Esercitare a nome dello Stato l'azione penale nei casi in cui per intentarla o proseguirla non sia necessaria istanza di parte, salvo le eccezioni stabilite nella legge.
  5. Intentare le azioni affinché sia resa effettiva la responsabilità civile, lavorativa, militare, penale, amministrativa o disciplinare nella quale siano incorsi i funzionari della pubblica amministrazione, nell'esercizio delle loro funzioni.
  6. Le altre attribuzioni stabilite da questa Costituzione e dalla legge.
Queste attribuzioni non diminuiscono l'esercizio dei diritti e delle azioni spettanti ai privati o ad altri funzionari pubblici in conformità con questa Costituzione e la legge.
Articolo 286
La legge determina l'organizzazione ed il funzionamento del Ministero Pubblico negli ambiti municipali, statali e nazionale e fornisce la direzione per assicurare l'idoneità, onestà ed equilibrio dei pubblici ministeri del Ministero Pubblico. Ugualmente, stabilisce le norme per garantire un sistema di avanzamento delle carriere nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione Quarta: dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica

Articolo 287
L'Organo di Controllo Generale della Repubblica è l'ente di controllo, vigilanza e fiscalizzazione delle entrate, spese, beni pubblici e beni nazionali, come delle relative operazioni. Gode di autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, ed orienta la sua attività alle funzioni di ispezione degli organismi ed enti sog-getti al suo controllo.
Articolo 288
L'Organo di Controllo Generale della Repubblica è posto sotto la direzione e la responsabilità del Controllore Generale della Repubblica che deve essere cittadino venezuelano per nascita, senza ulteriori nazionalità, maggiore di trenta anni e con provata attitudine ed esperienza per l'esercizio dell'incarico.
Il Controllore Generale della Repubblica viene designato per un mandato di sette anni.
Articolo 289
Sono attribuzioni dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica:
  1. Esercitare il controllo, la vigilanza e fiscalizzazioni delle entrate, spese beni pubblici, come le relative operazioni, senza pregiudizio delle facoltà attribuite ad altri organi, come gli Stati ed i Municipi, in conformità alla legge.
  2. Controllare il debito pubblico, senza pregiudizio delle facoltà attribuite ad altri organi, come gli Stati ed i Municipi, in conformità alla legge.
  3. Ispezionare ed indagare su organi, enti e persone giuridiche della pubblica amministrazione soggetti al suo controllo; praticare controlli fiscali, disporre l'inizio di indagini su irregolarità contro il patrimonio pubblico, dettare le misure di contrasto, imporre le misure correttive ed applicare le sanzioni amministrative in conformità alla legge.
  4. Sollecitare il Pubblico Ministero della Repubblica ed il Procuratore Generale della Repubblica affinché svolgano le azioni giudiziali relative alle avvenute infrazioni e delitti commessi contro il patrimonio pubblico e dei quali abbia conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
  5. Esercitare il controllo di gestione e valutare l'attuazione ed i risultati delle decisioni e delle politiche pubbliche di organi, enti e persone giuridiche della pubblica amministrazione soggetti al suo controllo, in relazione alle sue entrate, spese e beni.
  6. Le altre attribuzioni stabilite da questa Costituzione e dalla legge.
Articolo 290
La legge determina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica e del sistema nazionale di controllo fiscale.
Articolo 291
L'Organo di Controllo Generale della Forza Armata Nazionale è parte integrante del sistema nazionale di controllo. Ha come compito la vigilanza, il controllo e la fiscalizzazione delle entrate, spese e beni pubblici relativi alla Forza Armata Nazionale ed ai suoi organi ascritti, senza diminuzione delle competenze dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica. La sua organizzazione ed il suo funzionamento sono determinati con specifica legge ed esso è posto sotto la direzione e la responsabilità del Controllore Generale della Forza Armata Nazionale che viene designato mediante concorso.

Capitolo V. Del Potere Elettorale

Articolo 292
Il Potere Elettorale è esercitato dal Consiglio Nazionale Elettorale come ente reggente e dagli organismi subordinati a questo come: la Giunta Elettorale Nazionale, la Commissione di Registro Civile ed Elettorale e la Commissione di Partecipazione Politica e Finanziamento, con l'organizzazione ed il funzionamento stabiliti da specifica legge organica.
Articolo 293
Il Potere Elettorale ha per funzione:
  1. Regolamentare le leggi elettorali e risolvere i dubbi e vuoti che queste contengano o facciano sorgere.
  2. Formulare il suo bilancio, il quale viene indirizzato direttamente all'Assemblea Nazionale e viene amministrato autonomamente.
  3. Emettere direttive vincolanti in materia di finanziamento e pubblicità politico-elettorale ed applicare sanzioni quando queste non siano rispettate.
  4. Dichiarare la nullità totale o parziale delle elezioni.
  5. L'organizzazione, amministrazione, direzione e vigilanza di tutti gli atti relativi all'elezione delle cariche di rappresentanza popolare dei poteri pubblici, come dei referendum.
  6. Organizzare le elezioni di sindacati, corporazioni professionali ed organizzazioni con fini politici nei termini stabiliti dalla legge. Allo stesso modo, organizzare procedimenti elettorali di altre organizzazioni della società civile su loro richiesta o per ordine della Sala Elettorale della Corte Suprema di Giustizia. Le corporazioni, enti ed organizzazioni sopracitate pagano i costi dei loro procedimenti elettorali.
  7. Mantenere, organizzare, dirigere e sovrintendere il Registro Civile ed Elettorale.
  8. Organizzare l'iscrizione e la tenuta del registro delle organizzazioni con fini politici e vigilare perché queste attuino le disposizioni sul loro regime giuridico indicate nella Costituzione e nella legge. In primo luogo, decidere sulle richieste di costituzione, rinnovazione e cancellazione di organizzazioni con fini politici, la determinazione delle loro rappresentanze legittime e le loro denominazioni provvisorie, colori e simboli.
  9. Controllare, regolare ed investigare sui fondi di finanziamento delle organizzazioni con fini politici.
  10. Le altre funzioni stabilite dalla legge.
Gli organi del Potere Elettorale garantiscono l'uguaglianza, affidabilità, imparzialità, trasparenza ed efficienza dei procedimenti elettorali, come l'applicazione del voto personale del suffragio e la rappresentazione proporzionale.
Articolo 294
Gli organi del Potere Elettorale si reggono sui principi di indipendenza organica, autonomia funzionale e finanziaria , non appartenenza a partiti degli schieramenti elettorali, imparzialità e partecipazione cittadina; decentralizzazione dell'amministrazione elettorale, trasparenza e celerità dell'atto di votazione e scrutini.
Articolo 295
Il Comitato delle candidature Elettorali dei candidati a far parte del Consiglio Nazionale Elettorale viene formato da rappresentanti dei differenti settori della società, in conformità a quanto stabilito dalla legge.
Articolo 296
Il Consiglio Nazionale Elettorale è formato da cinque persone non vincolate ad organizzazioni con fini politici; tre di esse sono presentate dalla società civile, una dalle facoltà di scienze giuridiche e politiche delle università nazionali ed una dal Potere Cittadino.
I tre membri presentati dalla società civile hanno sei supplenti in ordine numerico di presentazione ed ogni designato dalle università e dal Potere Cittadino ha due supplenti. La Giunta Nazionale Elettorale, la Commissione di Registro Civile ed Elettorale e la Commissione di Partecipazione Politica e Finanziamento, sono presiedute ognuna da un membro richiesto dalla società civile. I membri del Consiglio Nazionale Elettorale rimangono per sette anni nelle loro funzioni e sono scelti separatamente: i tre presentati dalla società civile all'inizio di ogni periodo dell'Assemblea Nazionale, e gli altri due alla metà dello stesso.
I membri del Consiglio Nazionale Elettorale sono designati dall'Assemblea Nazionale con il voto dei due terzi dei suoi membri. I membri del Consiglio Nazionale Elettorale scelgono nel loro seno un Presidente, in conformità a quanto stabilito dalla legge.
I membri del Consiglio Nazionale Elettorale sono revocati dall'Assemblea Nazionale, previo pronunciamento della Corte Suprema di Giustizia.
Articolo 297
La giurisdizione del contenzioso elettorale è esercitata dalla Sala Elettorale della Corte Suprema di Giustizia e gli altri tribunali indicati dalla legge.
Articolo 298
La legge che regola i procedimenti elettorali non può essere modificata in alcun modo nel periodo di tempo compreso tra il giorno dell'elezione ed i sei mesi immediatamente precedenti.

Titolo VI. Del sistema socioeconomico

Capitolo I. Del regime socioeconomico e della funzione dello Stato

Articolo 299
Il regime socioeconomico della Repubblica Bolivariana del Venezuela si basa sui principi di giustizia sociale, democrazia, efficienza, libera concorrenza, protezione dell'ambiente, produttività e solidarietà, al fine di assicurare il completo sviluppo umano ed un'esistenza degna e vantaggiosa per la collettività. Lo Stato, insieme all'iniziativa privata, promuove lo sviluppo armonico dell'economia nazionale col fine di generare fonti di lavoro, alto valore aggiunto nazionale, elevare il livello di vita della popolazione e fortificare la sovranità economica del paese, garantendo certezza del diritto, solidità, dinamismo, sostenibilità, permanenza ed equità della crescita economica, per garantire una giusta distribuzione della ricchezza mediante una pianificazione strategica democratica, partecipativa e di consultazione aperta.
Articolo 300
La legge nazionale stabilisce le condizioni per la creazione di entità funzionalmente decentrate per la realizzazione di attività sociali o imprenditoriali, con l'obbiettivo di assicurare la ragionevole produttività economica e sociale delle risorse pubbliche che si investano in esse.
Articolo 301
Lo Stato si riserva l'uso della politica commerciale per difendere le attività economiche delle imprese nazionali pubbliche e private. Non si possono concedere a persone, imprese od organismi stranieri regimi più vantaggiosi di quelli nazionali. Gli investimenti stranieri sono soggetto alle stesse condizioni di quelli nazionali.
Articolo 302
Lo Stato si riserva, mediante specifica legge organica, e per ragioni di convenienza nazionale, l'attività petrolifera ed altre attività industriali, di sfruttamento, servizi e beni di interesse pubblico e di carattere strategico. Lo Stato promuove la lavorazione nazionale di materie prime provenienti dallo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, col fine di assimilare, creare ed innovare tecnologie, generare impiego e crescita economica, e creare ricchezza e benessere per il popolo.
Articolo 303
Per ragioni di sovranità economica, politica e di strategia nazionale, lo Stato conserva la totalità delle azioni di Petroli del Venezuela S.A., o dell'ente creato per la gestione dell'industria petrolifera, ad eccezione di quelle delle filiali, associazioni strategiche, imprese o altro che si sia costituita o si costituisca come conseguenza dello sviluppo di commerci di Petroli del Venezuela S.A.
Articolo 304
Tutte le acque sono beni di dominio pubblico della Nazione, insostituibili per la vita e lo sviluppo. Le legge stabilirà le disposizioni necessarie al fine di garantire la loro protezione, approvvigionamento e recupero, rispettandone la naturale distribuzione ed i criteri d’ordinamento del territorio.
Articolo 305
Lo Stato promuove l'agricoltura sostenibile come base strategica dello sviluppo rurale integrale al fine di garantire la sicurezza alimentare della popolazione; intesa come la disponibilità sufficiente e stabile di alimenti nell'ambito nazionale e l'accesso adeguato e permanente a questi da parte del pubblico consumatore. La sicurezza alimentare deve essere raggiunta sviluppando e privilegiando la produzione agricola e l'allevamento interni, venendo intesa come tale quella proveniente da attività agricole, di pastorizia e di pesca. La produzione di alimenti è di interesse nazionale e fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Nazione. A tal fine, lo Stato detta le misure di ordine finanziario, commerciale, di trasferimento di tecnologia, possesso della terra, infrastrutture, abilitazione di manodopera ed altre necessarie per raggiungere livelli strategici di autosufficienza. Inoltre, promuove le azioni nell'interesse dell'economia nazionale ed internazionale per compensare gli svantaggi derivati dall'attività agricola.
Lo Stato protegge gli insediamenti e le comunità di pescatori artigianali, così come i loro luoghi di calata delle reti da pesca in acque continentali ed in quelli prossimi alla linea di costa indicati dalla legge.
Articolo 306
Lo Stato promuove le condizioni per lo sviluppo rurale integrale, col proposito di generare impiego e garantire alla popolazione contadina un livello adeguato di benessere, come la sua integrazione allo sviluppo nazionale. Ugualmente promuove l'attività agricola e l'uso efficace della terra mediante la dotazione delle opere di infrastruttura, crediti, servizi di abilitazione ed assistenza tecnica.
Articolo 307
Il regime latifondista è contrario all'interesse sociale. La legge dispone le misure tributarie appropriate per gravare le terre improduttive e stabilisce le misure necessarie per la loro trasformazione in unità economiche produttive, riscattando ugualmente le terre di vocazione agricola. I contadini ed altri produttori agricoli e dell'allevamento hanno diritto alla proprietà della terra, nei casi e forme specificati in specifica legge. Lo Stato protegge e promuove le forme associative ed originali di proprietà della terra per garantire la produzione agricola. Lo Stato protegge l'utilizzo sostenibile delle terre a vocazione agricola per garantire il loro potenziale agroalimentare.
Eccezionalmente possono essere creati contributi parafiscali al fine di rendere disponibili fondi per finanziamento, ricerca, assistenza tecnica, trasferimento di tecnologia ed altre attività che promuovano la produttività e la competitività del settore agricolo. La legge dette le regole necessarie per questa materia.
Articolo 308
Lo Stato protegge e promuove la piccola e media industria, le cooperative, le casse di risparmio, così come l'impresa familiare, la microimpresa e qualsiasi altra forma di associazione comunitaria per il lavoro, il risparmio ed il consumo, sotto il regime di proprietà collettiva, col fine di rafforzare lo sviluppo economico del paese grazie al sostegno dell'iniziativa popolare. Garantisce l'abilitazione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento adeguato.
Articolo 309
L'artigianato e le industrie popolari tipiche della Nazione godono di protezione speciale dallo Stato, col fine di preservare la loro autenticità, ed ottengono agevolazioni creditizie per promuovere la loro produzione e commercializzazione.
Articolo 310
Il turismo è un'attività economica di interesse nazionale, prioritaria per il paese nella sua strategia di diversificazione e sviluppo sostenibile. Nei fondamenti del regime socioeconomico previsto in questa Costituzione, lo Stato detta le misure che garantiscano il suo sviluppo. Lo Stato protegge la creazione ed il rafforzamento del settore turistico nazionale.

Capitolo II. Del regime fiscale e monetario

Sezione prima: del regime di bilancio

Articolo 311
La gestione fiscale è diretta ed esercitata in base ai principi di efficienza, solvenza, trasparenza, responsabilità ed equilibrio fiscale. Il carattere pluriennale del bilancio ne garantisce l'equilibrio finanziario, in modo che le entrate ordinarie siano sufficienti a coprire le spese ordinarie.
L'Esecutivo Nazionale presenta all'Assemblea Nazionale, per la sua approvazione legale, un quadro pluriennale per la formulazione del bilancio preventivo che stabilisca i limiti massimi di spesa ed indebitamento che debbano contemplarsi nei bilanci preventivi nazionali. La legge stabilisce le caratteristiche di questo quadro, i requisiti per la sua modifica ed i termini del suo adempimento.
Le entrate generate dallo sfruttamento della ricchezza del sottosuolo e dei minerali, in generale, debbono provvedere a finanziare l'investimento reale produttivo, l'educazione e la salute.
I principi e le disposizioni stabilite dall'amministrazione economica e finanziaria nazionale, regolano le entrate degli Stati e dei Municipi in quanto applicabili.
Articolo 312
La legge fissa limiti all'indebitamento pubblico determinati in misura prudenziale e proporzionata al volume dell'economia, all'investimento riproduttivo ed alla capacità di generare entrate per coprire i costi del debito pubblico. Le operazioni di credito pubblico richiedono, per la loro validità, una legge speciale che le autorizzi, salvo le eccezioni stabilite da legge organica. La legge speciale indica le modalità delle operazioni ed autorizza i crediti preventivati corrispondenti nella rispettiva legge di bilancio.
La legge speciale di indebitamento annuale è presentata all'Assemblea Nazionale congiuntamente con la Legge di bilancio.
Lo Stato non riconosce altri obblighi che quelli contratti dagli organi legittimi del Potere Nazionale, in conformità alla legge.
Articolo 313
L'amministrazione economica e finanziaria dello Stato si regge su un bilancio approvato annualmente con legge. L'Esecutivo Nazionale presenta all'Assemblea Nazionale, nelle modalità indicate dalla legge organica, il disegno di legge di bilancio. Se il Potere Esecutivo, per qualunque causa, non presenta formalmente all'Assemblea Nazionale il disegno di legge di bilancio nel termine stabilito, o lo stesso viene respinto da questa, continua a rimanere in vigore il bilancio dell'esercizio fiscale in corso.
L'Assemblea Nazionale può modificare gli atti di bilancio, ma non autorizzare misure che portino alla diminuzione delle entrate pubbliche né spese che eccedano l'importo delle stime di entrate del disegno di legge di bilancio.
Con la presentazione del quadro pluriennale del bilancio, la legge speciale di indebitamento ed il preventivo annuale, l'Esecutivo Nazionale rende espliciti gli obiettivi di lungo termine per la politica fiscale, e spiega come detti obiettivi saranno raggiunti, in accordo coi principi di responsabilità ed equilibrio fiscale.
Articolo 314
Non si può dar luogo a nessun tipo di spesa che non sia stata prevista nella Legge di bilancio. Si possono solo decretare crediti aggiuntivi al bilancio per spese necessarie non previste o le cui voci corrispondenti di entrata risultino insufficienti, purché il Tesoro Nazionale indichi le risorse per provvedere alla loro restituzione; per questo, si richiede in via preliminare il voto favorevole del Consiglio dei Ministri e l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale o, in sua mancanza, della Commissione Delegata.
Articolo 315
Nei bilanci pubblici annuali di spese, in tutti i livelli di governo, si stabilisce in maniera chiara, per ogni credito preventivo, l'obiettivo specifico al quale sia diretto, i risultati concreti che si spera di ottenere ed i funzionari pubblici responsabili per il raggiungimento di tali risultati. Questi si stabiliscono in termini quantitativi, mediante indicatori di adempimento, purché ciò sia tecnicamente possibile. Il Potere Esecutivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio annuale, sottoporrà all'Assemblea Nazionale il rendiconto ed il bilancio dell'esecuzione preventiva corrispondente a detto esercizio.

Sezione seconda: del sistema tributario

Articolo 316
Il sistema tributario produce la corretta distribuzione delle cariche pubbliche secondo la capacità economica del contribuente, soddisfacendo al principio di progressività, alla protezione dell'economia nazionale ed all'elevazione del livello di vita della popolazione; per ciò si sostiene un sistema efficiente per la riscossione dei tributi.
Articolo 317
Non si possono riscuotere imposte, tasse, né contributi che non siano stabiliti dalla legge, né concedere esenzioni o ribassi, né altre forme di incentivi fiscali, se non nei casi previsti dalla legge. Nessun tributo può avere effetto di confisca.
Non possono stabilirsi obblighi tributari pagabili con servizi personali. L'evasione fiscale, senza pregiudizio per altre sanzioni stabilite dalla legge, può essere punita penalmente.
Nel caso dei funzionari pubblici si stabilisce il doppio della pena.
Ogni legge tributaria fissa il suo termine di entrata in vigore. In assenza di tale indicazione, il termine è fissato allo scadere dei sessanta giorni successivi. Questa disposizione non limita le facoltà straordinarie concesse al Dirigente Nazionale nei casi previsti da questa Costituzione.
L'amministrazione tributaria nazionale gode di autonomia tecnica, funzionale ed amministrativa in accordo con quanto approvato dall'Assemblea Nazionale e la sua massima autorità è designata dal Presidente o Presidentessa della Repubblica, in conformità con le norme previste dalla legge.

Sezione terza: del sistema monetario nazionale

Articolo 318
Le competenze monetarie del Potere Nazionale sono esercitate in maniera esclusiva ed obbligatoria dalla Banca Centrale del Venezuela. L'obiettivo fondamentale della Banca Centrale del Venezuela è raggiungere la stabilità dei prezzi e preservare il valore interno ed esterno dell'unità monetaria. L'unità monetaria della Repubblica Bolivariana del Venezuela è il Bolivar. Qualora si istituisca una moneta comune nella cornice dell'integrazione latinoamericana e caraibica, si potrà adottare la moneta che sia oggetto di un trattato sottoscritto dalla Repubblica.
La Banca Centrale del Venezuela è persona giuridica di diritto pubblico con autonomia per la formulazione e l'esercizio delle politiche della sua competenza. La Banca Centrale del Venezuela esercita le sue funzioni in coordinamento con la politica economico generale, per raggiungere gli obiettivi superiori dello Stato e la Nazione.
Per l'adeguato adempimento del suo obiettivo, la Banca Centrale del Venezuela ha tra le sue funzioni quelle di formulare ed eseguire la politica monetaria, partecipare al disegno ed eseguire la politica cambiaria, regolare la moneta, il credito ed i tassi di interesse, amministrare le riserve internazionali, e tutte le altre stabilite dalla legge.
Articolo 319
La Banca Centrale del Venezuela si regge sul principio di responsabilità pubblica in conseguenza del quale rende conto delle attuazioni, scopi e risultati delle sue politiche davanti all'Assemblea Nazionale, in conformità alla legge. Rende anche relazioni periodiche sull'andamento delle variabili macroeconomiche del paese e sugli altri temi che le siano sollecitati ed include in esse le analisi che permettano la loro valutazione. Il mancato raggiungimento senza giustificati motivi degli obiettivi e degli scopi perseguiti, da luogo alla rimozione della direzione ed a sanzioni amministrative, in conformità con la legge.
La Banca Centrale del Venezuela è soggetta al controllo successivo dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica ed all'ispezione e vigilanza dell'organismo pubblico di supervisione bancaria, il quale rimette all'Assemblea Nazionali relazioni delle ispezioni che realizza. Il bilancio di spese di funzionamento e di investimenti della Banca Centrale del Venezuela richiede la discussione e l'approvazione dell'Assemblea Nazionale ed i suoi conti e bilanci sono oggetto di udienze esterne nei termini fissati dalla legge.

Sezione quarta: della coordinazione macroeconomica

Articolo 320
Lo Stato deve promuovere e difendere la stabilità economica, evitare la vulnerabilità dell'economia e proteggere la stabilità monetaria e di prezzi, per assicurare il benessere sociale.
Il ministero responsabile delle finanze e la Banca Centrale del Venezuela contribuiscono all'armonizzazione della politica fiscale con la politica monetaria, facilitando il risultato degli obiettivi macro-economici. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Banca Centrale del Venezuela non è subordinata a direttive del Potere Esecutivo e non può convalidare o finanziare politiche fiscali deficitarie.
L'attuazione coordinata del Potere Esecutivo e della Banca Centrale del Venezuela è assicurata da un accordo annuale delle rispettive politiche, nel quale si stabiliscono gli obiettivi finali di crescita e le sue ripercussioni sociali, bilancio esterno ed inflazione, relativi alle politiche fiscale, di cambio e monetaria; come i livelli delle variabili intermedie e strumentali richiesti per raggiungere detti obiettivi finali. Detto accordo è firmato dal Presidente della Banca Centrale del Venezuela e dal titolare del ministero responsabile delle finanze, e viene diffuso durante l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Nazionale. È responsabilità delle istituzioni firmatarie dell'accordo che le azioni di politica siano coerenti con gli obiettivi dichiarati. In detto accordo si specificano i risultati attesi, le politiche e le azioni dirette ad ottenerli. La legge stabilisce le caratteristiche dell'accordo annuale di politica economica ed i meccanismi di rendiconto.
Articolo 321
Si stabilisce per legge un fondo di stabilizzazione macroeconomica destinato a garantire la stabilità delle spese dello Stato nei livelli municipale, regionale e nazionale, davanti alle fluttuazioni delle entrate ordinarie. Le regole di funzionamento del fondo hanno come principi basilari l'efficienza, l'equità e la non discriminazione tra gli enti pubblici che apportino risorse allo stesso.

Titolo VII. Della sicurezza della nazione

Capitolo I. Disposizioni generali

Articolo 322
La sicurezza della Nazione è competenza essenziale e responsabilità dello Stato, basata sullo sviluppo integrale di questa e la sua difesa è responsabilità del popolo venezuelano; anche delle persone naturali e giuridiche, tanto di diritto pubblico come di diritto privato che si trovino nello spazio geografico nazionale.
Articolo 323
Il Consiglio di Difesa della Nazione è il massimo organo di consulta per la pianificazione ed assistenza del Potere Pubblico nei temi relazionati con la difesa integrale della Nazione, la sua sovranità e l'integrità del suo spazio geografico. A tali effetti, è sua competenza anche stabilire il concetto strategico della Nazione. Presieduto dal Presidente della Repubblica, ne fanno parte, inoltre, il Vicepresidente Esecutivo, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente della Corte Suprema di Giustizia, il Presidente del Consiglio Morale Repubblicano ed i Ministri dei settori della difesa, della sicurezza interna, delle relazioni esterne e della pianificazione, ed altri la cui partecipazione si consideri pertinente. Una specifica legge organica fissa la sua organizzazione e le sue attribuzioni.
Articolo 324
Solamente lo Stato può possedere ed usare armi da guerra, tutte quelle che esistano, si fabbrichino o si introducano nel paese diventano automaticamente proprietà della Repubblica senza indennità né processo. La Forza armata Nazionale è l'istituzione competente per regolamentare e controllare, in base a specifica legge, fabbricazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, transito, registro, controllo, ispezione, commercio, possesso ed uso di altre armi, munizioni ed esplosivi.
Articolo 325

L'Esecutivo Nazionale si riserva la classificazione e divulgazione di quei temi che abbiano relazione diretta con la pianificazione ed esecuzione di operazioni relative alla sicurezza della Nazione, nei termini stabiliti dalla legge.

Capitolo II. Dei principi di sicurezza della nazione

Articolo 326
La sicurezza della Nazione si basa sulla corresponsabilità tra lo Stato e la società civile, per dare adempimento ai principi di indipendenza, democrazia, uguaglianza, pace, libertà, giustizia, solidarietà, promozione e difesa ambientale ed affermazione dei diritti umani, come nella soddisfazione progressiva delle necessità individuali e collettive del popolo venezuelano, sulla base di uno sviluppo sostenibile e produttivo sufficiente per la comunità nazionale. Il principio della corresponsabilità si esercita negli ambiti economico, sociale, politico, culturale, geografico, ambientale e militare.

L'attenzione delle frontiere è prioritaria nell'attuazione ed applicazione dei principi di sicurezza della Nazione. A tale effetto, si stabilisce una fascia di sicurezza di frontiera la cui ampiezza, regime speciale nell'ambito economico e sociale, popolamento ed utilizzo saranno regolati dalla legge, proteggendo espressamente i parchi nazionali, l'ambiente naturale dei popoli indigeni lì collocati ed altre aree sotto regime di amministrazione speciale.

Articolo 327
L'attenzione delle frontiere è prioritaria nell'attuazione ed applicazione dei principi di sicurezza della Nazione. A tale effetto, si stabilisce una fascia di sicurezza di frontiera la cui ampiezza, regime speciale nell'ambito economico e sociale, popolamento ed utilizzo saranno regolati dalla legge, proteggendo espressamente i parchi nazionali, l'ambiente naturale dei popoli indigeni lì collocati ed altre aree sotto regime di amministrazione speciale.

Capitolo III. Della Forza Armata Nazionale

Articolo 328
La Forza Armata Nazionale costituisce un'istituzione essenzialmente professionale, senza militanza politica, organizzata dallo Stato per garantire l'indipendenza e sovranità della Nazione ed assicurare l'integrità dello spazio geografico, mediante la difesa militare, la cooperazione nel mantenimento dell'ordine interno e la partecipazione attiva nello sviluppo nazionale, in conformità con questa Costituzione e la legge. Nell'adempimento delle sue funzioni, è al servizio esclusivo della Nazione ed in nessun caso a quello di persona o parzialità politica alcuna. I suoi pilastri fondamentali sono la disciplina, l'obbedienza e la subordinazione. La Forza Armata Nazionale è formata dall'Esercito, l'Armata, l'Aviazione e la Guardia Nazionale, che funzionano completamente nell'ambito della loro competenza per l'adempimento della loro missione, con un regime di sicurezza sociale integrale proprio, secondo quello stabilito da specifica legge organica.
Articolo 329
L'Esercito, l'Armata e l'Aviazione hanno come responsabilità essenziale la pianificazione, esecuzione e controllo delle operazioni militari richieste per assicurare la difesa della Nazione. La Guardia Nazionale coopera nello sviluppo di dette operazioni ed ha come responsabilità basilare la conduzione delle operazioni richieste per il mantenimento dell'ordine interno del paese. La Forza Armata Nazionale può esercitare le attività di polizia amministrativa e di indagine penale ad essa attribuite dalla legge.
Articolo 330
I membri della Forza Armata Nazionale in attività hanno diritto al voto in conformità alla legge, senza che sia loro permesso optare per cariche di elezione popolare, né partecipare ad atti di propaganda, militanza o proselitismo politico.
Articolo 331
Le cariche militari si ottengono per merito, graduatoria e posto vacante. Sono competenza esclusiva della Forza Armata Nazionale e sono regolati da legge relativa.

Capitolo IV. Degli organi di sicurezza cittadina

Articolo 332
L'Esecutivo Nazionale, per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico, proteggere i cittadini e cittadine, case e famiglie, appoggiare le decisioni delle autorità competenti ed assicurare il pacifico godimento delle garanzie e diritti costituzionali, in conformità con la legge, organizza:
  1. Un corpo in divisa di polizia nazionale.
  2. Un corpo di indagini scientifiche, penali e criminali.
  3. Un corpo di pompieri e l'amministrazione di emergenze di carattere civile.
  4. Un'organizzazione di protezione civile e l'amministrazione di disastri.
Gli organi di sicurezza cittadina sono di carattere civile e rispettano la dignità ed i diritti umani, senza discriminazione alcuna.
La funzione degli organi di sicurezza cittadina costituisce una competenza concorrente con gli Stati e Municipi nei termini stabiliti in questa Costituzione e nella legge.

Titolo VIII. Della protezione della Costituzione

Capitolo I. Della garanzia della Costituzione

Articolo 333
Questa Costituzione non perde la sua validità se non osservata con atto di forza o se abrogata con qualsiasi altro mezzo diverso da quanto dalla stessa previsto.
In tale eventualità, ogni cittadino investito o meno di autorità, ha il dovere di collaborare al ristabilimento della sua effettiva validità.
Articolo 334
Tutti i giudici della Repubblica, nell'ambito delle loro competenze e conformemente a quanto previsto in questa Costituzione e nella legge, hanno l'obbligo di assicurare l'integrità di questa Costituzione.
In caso di incompatibilità tra questa Costituzione ed una legge o un'altra norma giuridica, si applicano le disposizioni costituzionali, rinviando ai tribunali in qualunque causa, anche d'ufficio, la decisione di quanto più idoneo.
E' di esclusiva competenza della Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia, come giurisdizione costituzionale, dichiarare la nullità delle leggi e di altri atti degli organi che esercitano il Potere Pubblico dettati in esecuzione diretta ed immediata di questa Costituzione o che abbiano rango di legge.
Articolo 335
La Corte Suprema di Giustizia garantisce la supremazia e l'effettività delle norme e dei principi costituzionali; è il massimo ed ultimo interprete di questa Costituzione e protegge la sua uniforme interpretazione ed applicazione. Le interpretazioni della Sala Costituzionale sul contenuto o portata delle norme e principi costituzionali sono vincolanti per le altre Aule del tribunale Supremo di Giustizia e altri tribunali della Repubblica.
Articolo 336
Sono attribuzioni della Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia:
  1. Dichiarare la nullità totale o parziale delle leggi nazionali ed altri atti con rango di legge dell'Assemblea Nazionale che contrastino con questa Costituzione.
  2. Dichiarare la nullità totale o parziale delle Costituzioni e leggi statali, delle ordinanze municipali ed altri atti dei corpi deliberanti degli Stati e Municipi dettati in esecuzione diretta ed immediata di questa Costituzione e che contrastino con essa.
  3. Dichiarare la nullità totale o parziale degli atti con rango di legge dettati dall'Esecutivo Nazionale che contrastino con questa Costituzione.
  4. Dichiarare la nullità totale o parziale degli atti in esecuzione diretta ed immediata di questa Costituzione, dettati da qualunque altro organo statale in esercizio del Potere Pubblico, quando contrastino con questa.
  5. Verificare, a richiesta del Presidente della Repubblica o dell'Assemblea Nazionale, la conformità con questa Costituzione dei trattati internazionali sottoscritti della Repubblica, prima della loro ratifica.
  6. Rivedere in ogni caso, persino d'ufficio, la costituzionalità dei decreti che dichiarino stato di eccezione dettati dal Presidente della Repubblica.
  7. Dichiarare l'incostituzionalità delle omissioni del potere legislativo municipale, statale o nazionale quando non detti le norme o misure indispensabili per garantire l'adempimento di questa Costituzione, o le abbia dettate in forma incompleta; e stabilire il termine e, se necessario, i lineamenti della sua correzione.
  8. Risolvere le controversie esistenti tra diverse disposizioni legali e dichiarare quale debba prevalere.
  9. Dirimere le controversie costituzionali tra qualsiasi organo del Potere Pubblico.
  10. Rivedere le sentenze di difesa costituzionale e di controllo di costituzionalità di leggi o norme giuridiche dettate dai tribunali della Repubblica, nei termini stabiliti da specifica legge organica.
  11. Le altre funzioni stabilite da questa Costituzione e dalla legge.

Capitolo II. Degli stati di eccezione

Articolo 337
Il Presidente della Repubblica, in Consiglio dei Ministri, può decretare lo stato di eccezione. Si qualificano espressamente come tale le circostanze di ordine sociale, economico, politico, naturale o ecologico che colpiscano gravemente la sicurezza della Nazione, delle istituzioni e dei cittadini e cittadine rispetto ai quali risultano insufficienti le facoltà di cui si dispone per farvi fronte. In tale caso, possono essere ristrette temporaneamente le garanzie solennemente riconosciute in questa Costituzione, salvo quelle riferite ai diritti alla vita, divieto di incomunicazione o tortura, il diritto al processo, il diritto all'informazione e gli altri diritti umani intangibili.
Articolo 338
Si può decretare lo stato di allarme quando si producano catastrofi, calamità pubbliche o altri avvenimenti simili che mettano seriamente in pericolo la sicurezza della Nazione, o dei suoi cittadini e cittadine. Detto stato di eccezione dura fino a trenta giorni, essendo prorogabile per altri trenta giorni.
Lo stato di emergenza economica può essere decretato quando vi siano circostanze economiche straordinarie che colpiscano gravemente la vita economica della Nazione. La sua durata è di sessanta giorni, prorogabile per un termine uguale.
Lo stato di agitazione interna o esterna può essere decretato in caso di conflitto interno o esterno che metta seriamente in pericolo la sicurezza della Nazione, dei suoi cittadini e cittadine, o delle sue istituzioni. Si prolunga fino a novanta giorni, essendo prorogabile per altri novanta giorni.
L'approvazione della proroga degli stati di eccezione spetta all'Assemblea Nazionale. Una legge organica regola lo stato di eccezione e determina le misure che possono adottarsi in base allo stesso.
Articolo 339
Il decreto che dichiari lo stato di eccezione, nel quale si regola l'esercizio del diritto la cui garanzia viene ristretta, è presentato, entro gli otto giorni seguenti la sua promulgazione, all'Assemblea Nazionale o alla Commissione Delegata, per la sua valutazione ed approvazione, ed alla Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia, affinché si pronunci sulla sua costituzionalità. Il decreto deve essere conforme alle esigenze, principi e garanzie stabiliti nel Patto Internazionale di Diritti Civili e Politici e nella Convenzione Americana sui Diritti Umani. Il Presidente della Repubblica può sollecitare la sua proroga per un termine uguale, esso è invece revocato dall'Esecutivo Nazionale o dall'Assemblea Nazionale o dalla sua Commissione Delegata, prima del termine indicato, quando cessano le cause che lo motivarono. La dichiarazione dello stato di eccezione non interrompe il funzionamento degli organi del Potere Pubblico.

Titolo IX. Della riforma costituzionale

Capitolo I. Degli emendamenti

Articolo 340
L'emendamento ha per oggetto l'addizione o modificazione di uno o vari articoli di questa Costituzione, senza alterare la sua struttura fondamentale.
Articolo 341
Gli emendamenti a questa Costituzione si inoltrano nella forma seguente:
  1. L'iniziativa può partire dal quindici percento dei cittadini iscritti nel Registro Civile ed Elettorale; o da un trenta percento dei membri dell'Assemblea Nazionale o dal Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri.
  2. Quando l'iniziativa parta dall'Assemblea Nazionale, l'emendamento richiede l'approvazione di questa per la maggioranza dei suoi membri e si discute, secondo il procedimento stabilito in questa Costituzione per la formazione di leggi.
  3. Il Potere Elettorale sottomette a referendum gli emendamenti nei trenta giorni seguenti alla loro accoglienza formale.
  4. Si considerano approvati gli emendamenti in conformità con quanto stabilito in questa Costituzione e nella legge relativa al referendum approvativo.
  5. Gli emendamenti sono numerati consecutivamente e si pubblicano a margine di questa Costituzione senza alterare il testo di questa, ma annotando al termine dell'articolo o degli articoli emendati il riferimento di numero e data dell'emendamento che lo ha modificato.

Capitolo II. Della riforma costituzionale

Articolo 342
La riforma costituzionale ha per oggetto una revisione parziale di questa Costituzione e la sostituzione di una o varie delle sue norme che non modifichino la struttura e principi fondamentali del testo costituzionale.
L'iniziativa della riforma di questa Costituzione può essere presa dall'Assemblea Nazionale mediante accordo approvato con voto della maggioranza dei suoi membri; dal Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; da un numero non minore del quindici percento degli elettori iscritti nel Registro Civile ed Elettorale che lo richiedano.
Articolo 343
L'iniziativa di riforma costituzionale è inoltrata dall'Assemblea Nazionale nella forma seguente:
  1. Il progetto di riforma costituzionale ha una prima discussione nel periodo di sessioni corrispondenti alla presentazione dello stesso.
  2. Una seconda discussione per Titolo o Capitolo, secondo il caso.
  3. Una terza ed ultima discussione articolo per articolo.
  4. L'Assemblea Nazionale approva il progetto di riforma costituzionale in un termine non maggiore di due anni, computati a partire dalla data nella quale ha ricevuto ed approvato la richiesta di riforma.
  5. Il progetto di riforma si considera approvato col voto dei due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale.
Articolo 344
Il progetto di riforma costituzionale approvato dall'Assemblea Nazionale è sottoposto a referendum entro i trenta giorni seguenti alla sua approvazione. Il referendum si pronuncia complessivamente sulla riforma, ma può svolgersi separatamente fino ad un terzo di essa, se così deciso da un numero non minore di un terzo dell'Assemblea Nazionale o se ciò sia stato richiesto nella propria iniziativa di riforma dal Presidente della Repubblica o da un numero non minore del cinque percento degli elettori iscritti nel Registro Civile ed Elettorale.
Articolo 345
Si dichiara approvata la riforma costituzionale se il numero di voti affermativi è superiore al numero di voti negativi. L'iniziativa di riforma costituzionale che non sia approvata, non potrà presentarsi di nuovo in uno stesso periodo costituzionale all'Assemblea Nazionale.
Articolo 346
Il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare gli emendamenti o riforme entro i dieci giorni seguenti alla loro approvazione. Se non procede alla promulgazione, si applica quanto previsto in questa Costituzione.

Capitolo III. Dell'Assemblea Nazionale Costituente

Articolo 347
Il popolo del Venezuela è il depositario del potere costituente originario. In esercizio di detto potere, può convocare una Assemblea Nazionale Costituente con l'oggetto di trasformare lo Stato, creare un nuovo ordinamento giuridico e redigere una nuova Costituzione.
Articolo 348
L'iniziativa di convocazione dell'Assemblea Nazionale Costituente può essere presa dal Presidente della Repubblica in Consiglio dei Ministri; dall'Assemblea Nazionale, mediante accordo dei due terzi dei suoi membri; dai Consigli Municipali in consiglio comunale, mediante il voto dei due terzi degli stessi; o dal quindici percento degli elettori iscritti ed elettrici iscritte nel Registro Civile ed Elettorale.
Articolo 349
Il Presidente della Repubblica non può opporsi alla nuova Costituzione.
I poteri costituiti non possono in forma alcuna ostacolare le decisioni dell'Assemblea Nazionale Costituente.
Una volta promulgata la nuova Costituzione, essa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela o nella Gazzetta dell'Assemblea Nazionale Costituente.
Articolo 350
Il popolo del Venezuela, fedele alla sua tradizione repubblicana, alla sua lotta per l'indipendenza, la pace e la libertà, rifiuta qualunque regime, legislazione o autorità che sia contraria ai valori, principi e garanzie democratiche o diminuisca i diritti umani.

Disposizione Derogatoria

Unica
E' abrogata la Costituzione della Repubblica del Venezuela decretata il ventitré gennaio del mille novecento sessanta ed uno. Il resto dell'ordinamento giuridico mantiene la sua validità in tutto quello che non contraddica questa Costituzione.

Disposizioni Transitorie

Prima
La legge speciale sul regime del Distretto Capitale, prevista nell'articolo 18 di questa Costituzione, è approvata dall'Assemblea Nazionale Costituente e preserva l'integrità territoriale dello Stato Miranda. Mentre si approva la legge speciale, si mantiene in validità il regime previsto nella Legge Organica del Distretto Federale e nella Legge Organica di Regime Municipale.
Seconda
Mentre si detta la legge prevista nell'articolo 38 di questa Costituzione, su acquisizione, opzione, rinuncia e recupero della nazionalità, si considerano domiciliati in Venezuela gli stranieri che essendo entrati e rimasti legalmente nel territorio nazionale, abbiano dichiarato la loro intenzione di fissare domicilio nel paese, abbiano mezzi leciti per vivere ed abbiano risieduto ininterrottamente in Venezuela per due anni.
Per residenza si intende la permanenza del paese con la volontà di rimanervi. Le dichiarazioni di volontà previste negli articoli 32, 33 e 36 di questa Costituzione si fanno in forma autentica per la persona interessata quando sia maggiore di età, o dal suo rappresentante legale, se non ha compiuto ventuno anni.
Terza
L'Assemblea Nazionale, entro i primi sei mesi seguenti alla sua installazione, procede all'approvazione di:
  1. Una riforma parziale del Codice Penale per includere il delitto di sparizione forzata di persone, previsto nell'articolo 45 di questa Costituzione. Fino all'approvazione di tale riforma, si applica, per quanto possibile, la Convenzione Interamericana Sulla Sparizione Forzata di Persone.
  2. Una legge organica sullo stato di eccezione.
  3. Una legge speciale per stabilire le condizioni e caratteristiche di un regime speciale per i Municipi José Antonio Páez e Rómulo Gallegos, dello Stato Apure. Per l'elaborazione di questa legge, deve essere ascoltata l'opinione del Presidente della Repubblica, della Forza Armata Nazionale, della rappresentazione che designi lo Stato in questione ed altre istituzioni incluse nella problematica limitrofa.
Quarta
Entro il primo anno, contato a partire dalla sua installazione, l'Assemblea Nazionale approva:
  1. La legislazione sulla sanzione alla tortura, mediante legge speciale o riforma del Codice Penale.
  2. Una legge organica sui rifugiati, conforme a questa Costituzione ed ai trattati internazionali sulla materia ratificati dal Venezuela.
  3. Mediante la riforma della Legge Organica del Lavoro, un nuovo regime per il diritto a prestazioni sociali riconosciuto nell'articolo 92 di questa Costituzione, il quale integra il pagamento di questo diritto in forma proporzionale al tempo di servizio e calcolato in conformità con l'ultimo salario riscosso, stabilendo un termine per la sua prescrizione di dieci anni. Durante questo tempo, finché non entra in vigore la riforma della legge continua ad applicarsi in forma transitoria il regime della prestazione di anzianità stabilito nella Legge Organica del Lavoro vigente. Allo stesso modo, la riforma deve contemplare un insieme di norme integrale che regolino la giornata lavorativa e propendano alla sua diminuzione progressiva, nei termini previsti negli accordi e convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sottoscritti dalla Repubblica.
  4. Una legge organica Processuale del Lavoro che garantisca il funzionamento di una giurisdizione lavorativa autonoma e specializzata, e la protezione del lavoratore o della lavoratrice nei termini previsti in questa Costituzione e nelle leggi. La Legge Organica Processuale del Lavoro deve essere orientata ai principi di gratuità, celerità, oralità, immediatezza, priorità della realtà dei fatti, l'equità e rettitudine del giudice nel processo.
  5. La legislazione riferita al Sistema Giudiziale, all'Amministrazione Pubblica Nazionale, al Potere Cittadino, al Potere Elettorale, alla legislazione tributaria di regime preventivo e di credito pubblico. Una legge organica sulla difesa pubblica. Fino a quando non venga ratificata detta legge, la Commissione di Funzionamento e Ristrutturazione del Sistema Giudiziale è a carico dello sviluppo e dell'operatività effettiva del Sistema Autonomo della Difesa Pubblica, al fine di garantire il diritto alla difesa.
  6. Una legge che sviluppi la finanza pubblica statale stabilendo, in aderenza ai principi e norme di questa Costituzione, i tributi che la compongano, i meccanismi della sua applicazione e le disposizioni che la regolino.
  7. La legislazione che sviluppi i principi costituzionali sul regime municipale. In conformità con questa, gli organi legislativi degli Stati procedono a ratificare gli strumenti normativi che corrispondano alla potestà organizzatrice che è loro assegnata rispetto ai Municipi ed altri enti locali ed alla divisione politico-territoriale in ogni giurisdizione. Si mantengono i Municipi e parrocchie esistenti fino al loro adeguamento al nuovo regime previsto in detto ordinamento.
  8. La legge alla quale si conforma la Banca Centrale del Venezuela. Detta legge fissa, tra gli altri aspetti, la portata delle funzioni e forma di organizzazione dell'istituto; il funzionamento, periodo, forma di elezione, rimozione, regime di incompatibilità e requisiti per la designazione del suo Presidente o Presidentessa e Direttori o Direttrici; le regole contabili per la costituzione delle sue riserve ed il destino delle sue utilità; l'audizione esterna annuale dei conti e bilanci, a carico di firme specializzate, selezionate dall'Esecutivo Nazionale; ed il controllo posteriore da parte dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica in quello che si riferisce alla legalità, sincerità, opportunità, efficacia ed efficienza della gestione amministrativa della Banca Centrale del Venezuela. La legge stabilisce che il Presidente ed altri membri della Direzione della Banca Centrale del Venezuela rappresentano esclusivamente l'interesse della Nazione sul cui risultato viene fissato un procedimento pubblico di valutazione dei meriti e credenziali delle persone scelte per dette cariche. La legge stabilirà che al Potere Esecutivo corrisponderà la designazione del Presidente della Banca Centrale del Venezuela e, almeno, della metà dei suoi Direttori o Direttrici; e stabilisce i termini di partecipazione del Potere Legislativo Nazionale nella designazione e ratifica di queste autorità.
  9. La legge del corpo di polizia nazionale. In detta legge si stabilisce il meccanismo di integrazione del Corpo Tecnico di Vigilanza del Transito e Trasporto Terrestre al corpo di polizia nazionale.
Quinta
Nel termine non maggiore di un anno, a partire dall'entrata in vigore di questa Costituzione, l'Assemblea Nazionale detta una riforma del Codice Organico Tributario che stabilisca, tra altri aspetti:
  1. L'interpretazione stretta delle leggi e norme tributarie, occupandosi al fine delle stesse ed al suo significato economico, con l'oggetto di eliminare ambiguità.
  2. L'eliminazione di eccezioni al principio di non retroattività della legge.
  3. Ampliare il concetto di reddito presunto in modo di dotare con migliori strumenti l'amministrazione tributaria.
  4. Eliminare la prescrizione legale per delitti tributari gravi, i quali devono essere uniformati nel Codice Organico Tributario.
  5. L'estensione delle pene contro consulenti, studi di avvocati, uditori esterni ed altri o altre professioniste che agiscano in complicità per commettere delitti tributari, prevedendo periodi di inabilitazione nell'esercizio della professione.
  6. L'estensione delle pene e la severità delle sanzioni contro delitti di evasione fiscale, aumentando i periodi di prescrizione.
  7. La revisione di attenuanti ed aggravanti delle sanzioni per farle più rigorose L'estensione delle facoltà dell'amministrazione tributaria in materia di fiscalizzazione.
  8. L'incremento dell'interesse moratorio per dissuadere l'evasione fiscale.
  9. L'estensione del principio di solidarietà, per permettere che i direttori e i consulenti rispondano coi loro beni in caso di accertamento di delitti tributari.
  10. L'introduzione di procedimenti amministrativi più celeri.
Sesta
L'Assemblea Nazionale, in un termine di due anni, legifererà su tutte le materie relative a questa Costituzione. Viene data priorità alle leggi organiche su paesi indigeni, educazione e questioni di frontiera.
Settima
Ai fini previsti nell'articolo 125 di questa Costituzione, finché non si approva la legge organica corrispondente, l'elezione dei e delle rappresentanti indigene all'Assemblea Nazionale e ai Consigli Legislativi Statali e Municipali, si svolge con i seguenti requisiti e meccanismi di selezione:
Tutte le comunità od organizzazioni indigene possono presentare candidati indigeni.
È requisito indispensabile, per essere candidato, parlare la propria lingua indigena ed adempiere ad, almeno, una delle seguenti condizioni:
  1. Avere esercitato una carica di autorità tradizionale nella propria rispettiva comunità.
  2. Avere una traiettoria riconosciuta nella lotta sociale in favore del riconoscimento della propria identità culturale.
  3. Avere realizzato azioni a beneficio dei paesi e comunità indigene.
  4. Appartenere ad un'organizzazione indigena legalmente costituita con un minimo di tre anni di funzionamento.
Sono definite tre regioni: Occidente, composta dagli Stati Zulia, Merida e Trujillo; Sud, composta dagli Stati Amazzonia e Apure; ed Oriente, composta dagli Stati Bolivar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui e Sucre.
Ognuno degli Stati che compongono le regioni sceglie un rappresentante. Il Consiglio Nazionale Elettorale dichiara eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi nella sua rispettiva regione o circoscrizione.
I candidati indigeni sono nelle liste elettorali del suo rispettivo Stato o circoscrizione e tutti gli elettori di quello Stato possono votarli.
Agli effetti della rappresentazione indigena nel Consiglio Legislativo e nei Consigli Municipali e Statali con popolazione indigena, si utilizza il censimento ufficiale del 1992 dell'Ufficio Centrale di Statistica ed Informatica e le elezioni si svolgono in accordo con le norme e requisiti qui stabiliti.
Il Consiglio Nazionale Elettorale garantisce, con l'appoggio di esperti indigeni ed organizzazioni indigene, l'adempimento dei requisiti qui indicati.
Ottava
Finché non si promulgano le nuove leggi elettorali previste in questa Costituzione i procedimenti elettorali sono convocati, organizzati, diretti e sovrintesi dal Consiglio Nazionale Elettorale.
Per il primo periodo del Consiglio Nazionale Elettorale, previsto in questa Costituzione, tutti i suoi membri sono designati simultaneamente. Nella metà del periodo, due dei suoi membri sono rinnovati in conformità con quanto stabilito nella legge organica corrispondente.
Nona
Finché non si dettano le leggi relative al Capitolo IV del Titolo V di questa Costituzione, si mantengono in validità le Leggi Organiche del Ministero Pubblico e dell'Organo di Controllo Generale della Repubblica. In quanto all'ufficio del Difensore del Popolo, il titolare è designato in maniera provvisoria dall'Assemblea Nazionale Costituente. Il Difensore del Popolo anticiperà quanto corrisponde alla struttura organizzativa, integrazione, stabilimento di preventivi ed infrastruttura fisica, prendendo come basi le attribuzioni attribuitegli da questa Costituzione.
Decima
Quanto disposto nel numero 4 dell'articolo 167 di questa Costituzione sull'obbligo che hanno gli Stati di destinare un minimo del cinquanta percento del reddito costituzionale all'investimento, entra in vigore a partire dal primo di gennaio dell'anno duemilauno.
Undicesima
Fintanto che non si detti la legislazione nazionale relativa al regime delle terre incolte, l'amministrazione delle stesse continua ad essere esercitata dal Potere Nazionale, conformemente alla legislazione vigente.
Dodicesima
La demarcazione del territorio indigeno al quale si riferisce l'articolo 119 di questa Costituzione, si realizza entro un periodo di due anni contati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione.
Tredicesima
Fintanto che gli Stati non assumano per legge statale le competenze riferite nel numero 7 dell'articolo 164 di questa Costituzione, resta in vigore l'attuale il regime.
Quattordicesima
Finché non si detta la legislazione che sviluppi i principi di questa Costituzione sul regime municipale, continuano ad essere pienamente vigenti le ordinanze ed altri strumenti normativi dei Municipi, relativi alle materie della loro competenza ed all'ambito fiscale proprio che sono stati attribuiti conformemente all'ordinamento giuridico applicabile prima dell'approvazione di questa Costituzione.
Quindicesima
Fintanto che non si approvi la legislazione alla quale si riferisce l'articolo 105 di questa Costituzione, resta in vigore l'ordinamento giuridico applicabile prima della sanzione di questa Costituzione.
Sedicesima
Per l'arricchimento del patrimonio storico della Nazione, il cronista dell'Assemblea Nazionale Costituente coordina quanto necessario per salvaguardare le registrazioni o i registri realizzati nelle sessioni ed attività dell'Assemblea Nazionale Costituente in documenti scritti, video, digitali, fotografici, audio ed in qualunque altra forma di documento elaborato.
Tutti questi documenti rimangono sotto la protezione dell'Archivio Generale della Nazione.
Diciassettesima
Il nome della Repubblica, una volta approvata questa Costituzione, è "Repubblica Bolivariana del Venezuela", come è previsto nel suo articolo uno. È obbligo delle autorità ed istituzioni, tanto pubbliche come private che debbano spedire registri, titoli o qualunque altro documento, utilizzare il nome di "Repubblica Bolivariana del Venezuela", in maniera immediata.
Nelle pratiche di routine le dipendenze amministrative esauriscono l'inventario documentale di cartoleria; la sua rinnovazione è progressiva con la menzionata denominazione, in un termine che non può eccedere i cinque anni.
La circolazione di monete coniate e biglietti emessi col nome di "Repubblica del Venezuela", è regolata dalla Riforma della Legge della Banca Centrale del Venezuela contemplata nella Disposizione Transitoria Quarta di questa Costituzione, in funzione della transizione alla denominazione "Repubblica Bolivariana del Venezuela."
Diciottesima
Ai fine di assicurare la validità dei principi stabiliti nell'articolo 113 di questa Costituzione, l'Assemblea Nazionale detta una legge che stabilisca, tra altri aspetti, l'organismo di supervisione, controllo e fiscalizzazione che debba assicurare l'effettiva applicazione di questi principi e le disposizioni ed altre regole che li sviluppino.
La persona che presieda o diriga questo organismo è designata per il voto della maggioranza dei deputati o deputate all'Assemblea Nazionale, previa relazione favorevole di una commissione speciale designata in suo seno a tale scopo.
La legge stabilisce che i funzionari dell'Amministrazione Pubblica ed i giudici chiamati a conoscere e decidere sulle controversie relazionate alle materie alle quali si riferisce l'articolo 113 di questa Costituzione, osservino, con carattere prioritario ed esclusivo, i principi lì definiti e si astengano da applicare qualunque disposizione suscettibile di generare effetti contrari ad essi.
La legge stabilisce nelle concessioni di servizi pubblici, la percentuale di utile per l'appaltatore ed il finanziamento degli investimenti strettamente vincolati alla prestazione del servizio, prevedendo i miglioramenti ed estensioni che l'autorità competente consideri ragionevoli ed approvi per ogni caso.

Disposizione Finale

Unica
Questa Costituzione entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Venezuela, dopo la sua approvazione dal popolo mediante referendum.
Approvata dal popolo del Venezuela, mediante referendum costituente, il giorno quindici del mese di dicembre del mille novecento novanta nove, e proclamata dall'Assemblea Nazionale Costituente a Caracas, il giorno venti del mese di dicembre del mille novecento novanta nove. Anno 189° dell'Indipendenza e 140° della Federazione.

Membri dell'Assemblea Costituente Nazionale

Il Presidente

Luis Miquilena

Il Primo Vicepresidente

Isaías Rodríguez

Il Secondo Vicepresidente

Aristóbulo Istúriz


I Costituenti

Costituenti Nazionali

Alfredo Peña

Allan Brewer Carías

Angela Zago

Earle Herrera

Edmundo Chirinos

Eustoquio Contreras

Guillermo García Ponce.

Hermann Escarrá

Jesús Rafael Sulbarán

Leopoldo Puchi

Luis Vallenilla

Manuel Quijada

Marisabel de Chávez

Pablo Medina

Pedro Ortega Díaz

Reyna Romero García

Ricardo Combellas

Tarek William Saab

Vinicio Romero Martínez


Costituenti per il Distretto Federale

Desirée santos Amaral

Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo

Ernesto Alvarenga

Freddy Alirio Bernal Rosales

Julio César Alvárez

Nicolás Maduro Moros

Segundo Meléndez

Vladimir Villegas


Costituenti per l'Amazonas

Liborio Guarulla Garrido

Nelson Silva.


Costituenti per l'Anzoátegui

Ángel Rodríguez

David De Lima Salas

David Figueroa

Elías López Portillo

Gustavo Pereira


Costituenti per l'Apure

Cristóbal Jiménez

Rafael Rodríguez Fernández


Costituenti per l'Aragua

Alberto Jordán Hernández

Antonio Di Giampaolo Bottini

Carlos Tablante

Humberto Prieto

Oscar Feo


Costituenti per il Barinas

Francisco Efraín Visconti Osorio

José León Tapia Contreras


Costituenti per il Bolívar

Alejandro De Jesús Silva Marcano

Antonio Briceño

Daniel Díaz

Leonel Jiménez Carupe

Victoria Mata


Costituenti per il Carabobo

Elio Gómez Grillo

Manuel Vadell Graterol

Américo Díaz Núñez

Blancanieve Portocarrero

Diego Salazar

Francisco José Ameliach Orta

Juan José Marín Laya

Oscar navas Tortolero

Saúl Ortega


Costituenti per il Cojedes

Haydée de Franco

Juan Bautista Pérez


Costituenti per il Delta Amacuro

César Pérez Marcano

Ramón Antonio Yánez

Constituyentes por Falcón

Jesús Montilla Aponte

Sol Mussett de Primera

Yoel Acosta Chirinos


Costituenti per il Guárico

Ángel Eugenio Landaeta

Pedro Solano Perdomo

Rubén Alfredo Ávila Ávila


Costituenti per il Lara

Antonio José García García

Enrique Peraza

Henri Falcón

Lenín Romero

Luis Reyes Reyes

Mirna Teresa Vies de Álvarez

Reinaldo Rojas


Costituenti per il Mérida

Adán Chávez Frías

Florencio Antonio Porras Echezuría

Pausides Segundo Reyes Gómez


Costituenti per il Miranda

Elías Jaua Milano

Freddy Gutiérrez

Haydée Machín

José Gregorio Vielma Mora

José Vicente Rangel Ávalos

Luis Gamargo

Miguel Madriz

Raúl Esté

Rodolfo Sanz

William Lara

William Ojeda


Costituenti per il Monagas

José Gregorio Briceño Torrealba

Marelis Pérez Marcano

Numa Rojas Velásquez


Costituenti per il Nueva Esparta

Alexis Navarro Rojas

Virgilio Ávila Vivas


Costituenti per il Portuguesa

Antonia Muñoz

Miguel a. Garranchán Velásquez

Wilmar Alfredo Castro Solteldo


Costituenti per il Sucre

Jesús Molina Villegas

José Luis Meza

Luis Augusto Acuña Cedeño


Costituenti per il Táchira

María Iris Varela Rangel

Ronald Blanco La Cruz

Samuel López

Temístocles Salazar

Costituenti per il Trujillo

Gerardo Márquez

Gilmer Viloria


Costituenti per il Vargas

Antonio Rodríguez

Jaime Barrios

Costituenti per il Yaracuy

Braulio Álvarez

Néstor león Heredia


Costituenti per il Zulia

Alberto Urdaneta

Atala Uriana

Froilán Barrios Nieves

Gastón Parra Luzardo

Geovany Darío Finol Fernández

Jorge Luis Durán Centeno

Levy Arron Alter Valero

María de Queipo

Mario Isea Bohórquez

Rafael Colmenares

Roberto Jiménez Maggiolo

Silvestre Villalobos

Yldefonso Finol


Costituenti per le Comunità Indígene

Guillermo Guevara

José Luis González

Noelí Pocaterra De Oberto


I Segretari

Elvis Amoroso

Alejandro Andrade