D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

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G.U. di pubblicazione: n.188 del 13-8-2011
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Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo



DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

Vigente al: 26-5-2015

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA


Art. 01.

(( (Revisione integrale della spesa pubblica)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione)).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella

Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009. (6)

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto

dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale

amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e

del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.";

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre

2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento".

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per

l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le seguenti: "di cui al primo periodo".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno

2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono

sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 e'

complessivamente ridotto di un importo fino alla totalita' delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. (3)

12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni

all'attivita' di accertamento tributario, ((per gli anni dal 2012 al 2017)), la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei

comuni per la partecipazione all'attivita' di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite

le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonche' ai relativi consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" e' sostituita dalle

seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle

seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "puo'" e' sostituita dalle

seguenti: "ed il consiglio tributario possono";

e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (2)

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".

14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,".

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono

sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla seguente: "dipendente";

b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite

dalle seguenti: "La disponibilita' al";

c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono

sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',

in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.".

20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti

che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del

rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per

raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima

dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali

in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita' di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche' la compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

 24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a societa' totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.

 26-ter. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (2)

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo'

essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e' integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese Italia".

29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.".

33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla

chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno".


AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 28, comma 11-bis) che "Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale".


AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera c)) che "al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 34) che "L'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013".


AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-ter) che"il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 1-bis.

(( (Indennita' di amministrazione).

 1. L'articolo 170 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5

gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al

personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita' integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto

personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.))

Art. 1-ter.

(( (Calendario del processo civile).

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite

le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

   b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
   "Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al

comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie

instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

2. In considerazione della eccezionalita' della situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.(22)

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno

per cento della base imponibile dell'operazione.";

b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui

all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro";

c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente:
"Prodotti soggetti a specifiche discipline".
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni

effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore

aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. (6)

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito

comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo

58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche

amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via

ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti

dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'. (6)

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i

soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di

riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni,

compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il

delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identita' del beneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di

cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

 4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei  tre

mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti

iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies

siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.".

5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e

di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. (15)

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a

ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. (15)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e

ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento. (4)

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli

interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al

decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui

all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli

interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".

12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I soggetti

indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori"; (4)

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; (4)
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. I

soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";

4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le

parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.";

c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni"

sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il

comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.".

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal

seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis".

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115

dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie prestate.".

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater.

L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";

3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";

b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato.

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";

c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)

la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;";

2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento",

ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:

"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;".

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo

17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la

deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a

decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti

disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,

n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. (4)

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma

11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.

27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo' essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle

plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente

dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo' essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e' versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,

per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a), l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.

35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti: ", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".

35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono

soppresse;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono

inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Se manca la

dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi

periodi;

e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e)

del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";

f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "Il difensore deve, altresi', indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax";

b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalita' di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice

fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale"

sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i)";

b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole:

"parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado".

35-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono

riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. (27)

36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta

annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale,

all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento"

sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento". (6)

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile

2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali". (6)

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di

cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con

riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a

36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30,

comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per ((cinque)) periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo ((sesto)) periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.((29))

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora,

nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e gli enti siano per ((quattro)) periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.((29))

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e

36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente:

"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo

annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in

godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

 36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore  di  mercato  e  il

corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di controllo,

nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalita' e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare

sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della societa'.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a

36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

36-undevicies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera rr).

36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire

centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";

c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre

miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";

d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire

duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";

   e) all'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "a  lire

quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";

f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta

milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";

g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del

presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro";

   i) all'articolo  13,  comma  1,  le  parole:  "alla  meta'"  sono

sostituite dalle seguenti "ad un terzo";

   l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis. I termini di prescrizione per i  delitti  previsti  dagli

articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";

   m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Per i delitti di cui al presente  decreto  l'applicazione

della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2".

36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si

applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con

ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,".



AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli

altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di

pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 3) che "L'applicazione

delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data".


AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto:

- (con l'art. 3 comma 3) che "L'efficacia della disposizione di cui

all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e' differita al 1º luglio 2012."

- (con l'art. 3, comma 4) che "La disposizione di cui al primo

periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

- (con l'art. 4, comma 5-quinquies) che "Per le cooperative di cui

alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011."


AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 31 ottobre 2012, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 7/11/2012, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)".


AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 590) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo periodo non e' dovuto".


AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto".


AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo. Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO


Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012,

adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e

contrasto con l'utilita' sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute

umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi

pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

 3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. (12)

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto

comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'

fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione

deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;

d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare

idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto

l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

((5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli

obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5)).

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in

contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a

raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso

alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio

delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta' di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle

attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del

numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita' economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di

una attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle

sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;

e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad

alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica

attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura

di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari

all'attivita' svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9

precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o

in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico,

tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,

dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o

indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314".

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle

seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "gia' registrate" sono inserite le

seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente".


AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011".

Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. (23)

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a

rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo ((cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house)).

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad

evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

((2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario

iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore)).

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento

dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.

((4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con risorse

derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria)).

((4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per

acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno)).

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di

beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. (22)

((6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre

disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente)).


AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.


AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014".

Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Art. 4

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di

liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita'.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una

delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000

abitanti, la delibera di cui al comma 2 ((nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio e' pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui)) e' ((trasmessa per un)) parere obbligatorio ((all'Autorita')) garante della concorrenza e del mercato, ((che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni)), sulla base dell'istruttoria svolta ((...)) dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali. ((Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.)) La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee.

4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,

per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro ((novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorita')) garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di

servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi ((determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11)), tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa

incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano

svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui

al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare

alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione

europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei

mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di

partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie

di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;

   c) indica, ferme restando le discipline  di  settore,  la  durata

dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di

collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una

commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni

di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire

trasparenza informativa e qualita' del servizio.

g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi

aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso

di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e

corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti

operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio

privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il

valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della

gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del Ministro ((per gli Affari Regionali)), in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.

15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a

partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis,

primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici

locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o

dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del

coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di societa'

partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa societa'.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della

gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica

di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,

in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

 25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause

di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata

dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente locale stesso.

27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si

applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro

gestione puo' essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in

caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui

al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella

lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

 32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore

economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica ((...)) societa' in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;

b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;

c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre

2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle

disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di

non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ((...)) alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da

una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della

qualita' di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalita'.

33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il

turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della

delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto

delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena

attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a

tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33 il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita' all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

34-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico

locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita' all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.

34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture

ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.

35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate

all'entrata in vigore del presente decreto.

((35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.))

                                                                (11) 


AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni".

Art. 5

Norme in materia di societa' municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo' essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies.

1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle

infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni

legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, ((sono comunque ed inderogabilmente versate)) in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 5-bis.

(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo

sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche' le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

                                                              ((11)) 


AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 6

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni

1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono

inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni

di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la

denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per

consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti

a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

 «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto  dall'articolo

5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31

dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

6-bis. Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di

evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.

6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto

in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili. Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148. ((Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali gia' in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione)).

Art. 6-bis.

(( (Accesso ai sistemi informativi) ))

((1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso, anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facolta' di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Art. 6-ter.

(( (Fondo di rotazione per la progettualita') ))

((1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui

all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del

Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalita' definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi

e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1)).

Art. 7

Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro",  sono

sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";

b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) produzione,

trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale";

c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica"

sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le

disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.

 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della

determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si

applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate

stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Art. 7-bis. (( (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 200))

((1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore";

b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e

ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4")).

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE


Art. 8

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ((o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese ((con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la

regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione ((con riferimento)): a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. ((1))

((2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i

vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro)).

 3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali

vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

((3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare,

compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale")).

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»".

Art. 9

Collocamento obbligatori e regime delle compensazioni

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui

agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'

di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su

loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

                              Art. 10 

        Fondi interprofessionali per la formazione continua 

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Art. 11


Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi

unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

                                                              ((16)) 


AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 27/12/2012, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011".

Art. 12

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

 Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la

sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario

di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della

pena da un terzo alla meta':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

((La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi'

l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni

quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)»)).

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI


Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la

riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa

per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1;

b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,

n.215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a ((15.000 abitanti)), fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.(20)

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».


AGGIORNAMENTO (20)

 Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla

L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 29-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.".

Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita'. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del

coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad

esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia

pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri

regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio

dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle

Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. ((10))


AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Art. 15

((...)) dimezzamento dei consiglieri e assessori ((provinciali))
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle

Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con arrotondamento all'unita' superiore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

Art. 16

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
12. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
13. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
14. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

15. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

16. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

   a) per i  comuni  con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  il

consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 APRILE 2014, N. 56.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi' applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole". (4)

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n.

78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

   "b) entro il 31  dicembre  2012  con  riguardo  a  tutte  le  sei

funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009". (4)

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi

e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione

nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia

di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. (4)

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo

degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n.

78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". (4)

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di

semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia

di patto di stabilita' interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

((31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo

1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente)).


AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 11-bis) che "I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi".

Art. 17

Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.Gli atti del CNEL sono assunti

a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.".

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).

Art. 18

Voli in classe economica

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno ((dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa)) utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche'" sono soppresse.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, ((all'articolo 2, comma 2)), all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a ((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-bis.

(( (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome) ))

((1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42)).

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio

                               dei Ministri 

                               Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                               delle finanze  

Visto, il Guardasigilli: Palma