D.M. 14 settembre 1994, n. 746 - Profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica

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1994 diritto diritto D.M. 14 settembre 1994, n. 746 - Profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica Intestazione 5 maggio 2013 75% Da definire

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica
1994


DECRETO 26 settembre 1994, n. 746

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

Vigente al: 3-5-2013


IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica;

Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.


1. E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e' l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, e' responsabile degli atti di sua competenza ed e' autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

2. Il tecnico sanitario di radiologia medica e' l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformita' a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche' gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:

a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;

b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con ((il medico radioterapista)) e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;

c) e' responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entita' e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualita' secondo indicatori e standard predefiniti;

d) svolge la sua attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della sanita' e' disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 362