D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige

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1972 diritto diritto D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 Intestazione 13 settembre 2008 75% diritto

Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige Testo unico
1972
G.U. di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972
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Decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
Indice
TITOLO I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle Province di Trento e di Bolzano

Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige Testo unico - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con successive modifiche

TITOLO I - Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle Province di Trento e di Bolzano

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Il Trentino - Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.
La Regione Trentino - Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3

La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno , Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.
Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo II - Funzioni della Regione

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5

La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) omissis ;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione. Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Capo III - Funzioni delle Province

Art. 8

Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; 25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.

Art. 9

Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza della Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10

Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Art. 11

La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata. La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Art. 12

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
I Presidenti delle Giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

Art. 13

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.
Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle Province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata.

Art. 14

È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolare.

Capo IV - Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 16

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17

Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il parere del sovrintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.

Art. 20

I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 21

I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 22

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 23

La Regione e le Province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

TITOLO II - Organi della Regione e delle Province

Capo I - Organi della Regione

Art. 24

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 25

Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.
Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e di Bolzano.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli regionale e provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Art. 26

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.

Art. 28

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 30

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i segretari.
Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.
In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32

Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od il Vice Presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.
Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.
Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 33

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano, compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi d'urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale entro un mese dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali. I componenti del Consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale. In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.
I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino alla elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 34

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35

Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 36

La Giunta regionale è composta del Presidente, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 37

Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 38

Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33.

Art. 39

Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 40

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

Art. 41

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 42

Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Art. 43

Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 44

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 45

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II - Organi della Provincia

Art. 47

Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i segretari.
In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.
Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 49

Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.
Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

Art. 50

La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.
Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Nella provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta del Presidente, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 51

Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni degli art. 37, 38 e 39.

Art. 52

Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.
Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.
Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

Art. 53

Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.
Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo competente.

Art. 56

Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 57

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano, in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al Commissario del Governo.

Art. 58

Nel "Bollettino Ufficiale" delIa Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 60

La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.

TITOLO IV - Enti locali

Art. 61

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62

Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 63

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 64

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 65

L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province

Art. 66

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67

Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.
I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati. I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 68

Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

TITOLO VI - Finanza della Regione e delle Province

Art. 69

Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite; d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale.

Art. 70

È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

Art. 71

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 72

Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

Art. 73

La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 74

La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 75

Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;
f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province .

Art. 76

omissis

Art. 77

omissis

Art. 78

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.
Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale.

Art. 79

L'art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 80

Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale.

Art. 81

Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Art. 82

La Regione e le Province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.
A tal fine la Giunta regionale e le Giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute.

Art. 83

La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 84

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.
La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.
La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti.
La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.
Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Art. 85

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 86

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.
Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII - Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

Art. 87

Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Giunta provinciale; 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato. Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Art. 88

Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno. A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII - Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano

Art. 89

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

TITOLO IX - Organi giurisdizionali

Art. 90

Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Art. 93

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario .
L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.
Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 95

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali .

Art. 96

Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore .

TITOLO X - Controllo della Corte costituzionale

Art. 97

Ferme le disposizioni contenute negli art. 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione può essere esercitata dal Governo. La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 98

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale o da quello della Giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della Giunta regionale o da quello della Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva Giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

TITOLO XI - Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102

Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei Comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

TITOLO XII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 103

Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 104

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province. Le disposizioni di cui agli art. 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

Art. 105

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106

Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano .

Art. 108

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 109

Con norme di attuazione, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3 del presente statuto.
Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.
Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 110

La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111

In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 112

Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114

La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Art. 115

Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale l0 novembre 1971, n. 1.