Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Discorso Quarto/Capitolo IV

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Capitolo IV

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CAPITOLO IV.


Cautele daziarie.


Quando un convoglio giugne sur una strada ferrata al punto di confine che separa uno Stato dall’altro, le cautele daziarie [p. 419 modifica]cui debbonsi sottoporre merci e persone sono importantissime.

Da una parte vuolsi assicurare la giusta e necessaria riscossione de’ dritti o dazi dovuti al fisco, escludendo perciò nell’ordinamento delle cautele in discorso qualsiasi facilità d’operare il contrabando, il quale, ove fosse possibile non ostante quelle cautele, verrebbe sicuramente tentato per effetto d’avidità mercantile.

Dall’altra parte preme assai di non obbligare i viandanti a formalità, dalle quali derivi inutile perditempo; perocché allora la durata di questo prolungando d’altretanto quella del viaggio, e riducendo così l’economia, derivante in vece dalla velocità delle corse, cesserebbe o sarebbe grandemente scemato il più importante beneficio del nuovo trovato.

Riguardo adunque alle formalità o cautele daziarie importa distinguere nell’ordinarle due casi, richiedenti diversa regola:

1.° Quello di merci destinate a fermarsi lungo la via per essere consumate ne’ luoghi da questa percorsi, o dove va fermarsi il convoglio:

2.° Quello di merci, le quali debbono transitare soltanto per que’ luoghi.

Ancora; debbono anche, sì per le une, che per le altre di codeste merci, prevedersi due altre speciali emergenze:

1.a Quella di merci che partono col convoglio dalla prima sua mossa, per le quali perciò possono gli speditori soddisfare in tempo utile le necessarie formalità daziarie, senza che queste ritardino menomamente il corso del viaggio.

2.a Quella di merci, le quali, raggiungendo il convoglio medesimo lungo la via, durante il suo corso, preme di non assoggettare a soverchie fermate, perchè ne avverrebbe sicuramente un notevole perditempo, atto esso pure a distruggere il più importante fra i pregi del nuovo mezzo di comunicazione.

Premesse queste essenziali avvertenze, ecco come sembra a noi che si potrebbe egualmente cautelare l’interesse del fisco e del commercio, e conservare il beneficio della rapidità delle relazioni, senza porger facile occasione di frodi.

Il materiale destinato a trasportare le merci, che trovansi [p. 420 modifica]negli anzidetti casi, debb’essere, a parer nostro, com’è in fatti in più luoghi, separato e distinto per ogni specie d’esse merci.

Quanto alle merci dà consumarsi lungo la via o nell’ultima fermata, facilmente comprendesi, che accolte e munite dagli uffiziali della dogana del solito bollo atto ad accertarne l’intangibilità, basterà che all’arrivo d’esse a destinazione siane liquidato e pagato il relativo dazio all’uffizio della dogana, aperto a tal fine alla cala d’arrivo.

Rispetto alle merci destinate al transito, munite esse pure dei voluti bolli: quelli apposti, non occorre altra formalità, che quella dello scarico da darsi al confine d’uscita, staccando i detti bolli.

Per maggiore cautela, coteste merci delle due specie, poste in separati carri, ripetesi, dovrebbero ancora, specialmente trattandosi di piccoli colli di più facile occultamento, e, di quelli entrati in transito, venir poste in carri chiusi, e sì le une che le altre lasciarsi durante il viaggio sotto la custodia d’un doganiere, il quale, posto in sito eminente del convoglio, munito della chiave de’ carri chiusi, sarebbe in grado di vegliare con efficacia acciò non si commettesse alcuna frode.

Trattandosi poi di merci indigene indirizzate dall’uno all’altro luogo, non destinate all’estero, non essendo soggette a’ dritti di dogana, ma ai dazi di consumo locali soltanto, pur che pongansi anch’esse in carri separati, non occorrono formalità, e basterà che allo scarico loro paghino il dovuto dazio.

Se poi sono destinate all’estero , basterà che alla dogana di confine, e meglio ancora a quella di partenza, se vi si trova, siano munite del relativo bollo e spedizione che le accompagna, con pagamento del fissato dritto, solitamente di sola bilancia, cioè sì tenue da non tentare alla frode.

Queste formalità daziarie fin qui discorse sono facili e pronte, e lo saran tanto più se ad ogni cala d’arrivo e di partenza verran deputati doganieri e gabellieri, sì del servizio attivo, che sedentario, in numero sufficiente ad eseguire sollecitamente le operazioni loro attribuite.

Con questa cautela, che meglio assicura una vigilanza [p. 421 modifica]continua sugli arrivi e sulle partenze, occorrendo per avventura difficoltà di necessario appuramelito per qualche spedizione, non occorrerebbe, fermare il convoglio, e basterebbe scaricare la merce sospetta all’uffizio della stazione, per essere poi, verificata ed eliminata che sia ogni difficoltà, ricaricata e condotta alla propria destinazione con un altro successivo convoglio.

Finalmente, mediante la facoltà conceduta agli uffiziali della dogana d’ogni grado di salir su’ convogli e percorrere in ogni senso le linee, scegliendo su’ carri e vetture i posti più atti ad esercitare l’ufficio loro, senza che siano tenuti a nessun pagamento di dritto di trasporto, resta escluso ogni pericolo di frode, ne v’ha il menomo incaglio nel corso de, suddetti convogli.

Infatti abbiamo l’esempio del convoglio che parte da Lilla (Francia), attraversa il Belgio, e va a Colonia (Prussia), passando così quattro linee di dogana senza lunghe fermate, che ne rallentino la somma velocità, poiché lo stesso giorno arriva a destinazione, e ciò succede quantunque la distanza sia di 400 kilometri, e sia colà immenso il moto delle relazioni commerciali: anzi queste son fatte così più caute ancora quanto all’osservanza delle leggi daziarie, spesso frodate su quella linea di difficile custodia, quando usansi altri modi di trasporto.1

Giunto a questo punto del nostro lavoro, il lettore aspetta [p. 422 modifica]certamente da noi un cenno sulla unione doganale, che si potrebbe intendere fra i vani governi italiani; mercè della quale unione, ad esempio di quanto succede nella Germania, ogni formalità di dogana tra Stato e Stato della Penisola potrebbe venir soppressa, con grande vantaggio del suo traffico interno, e della rapidità de’ viaggi.2

A questo riguardo ricorderemo quanto già altre volte abbiamo scrìtto su tale argomento.

La presente condizione della divisione politica dell’Italia, di cui una parte trovasi aggregata ad uno Stato estero, non concede, a nostro parere, per ora almeno, una siffatta unione, tranne in due casi, troppo difficili a verificarsi perchè si possano supporre possibili:

1.° Che la parte della Penisola congiunta allo Stato estero, ne fosse, in fatto di dogana soltanto, separata per star unita agli altri Stati della Penisola, ed aver con essi discipline doganali [p. 423 modifica]conformi, ordinate in modo liberale, cioè escluso il sistema proibitivo e protettore:

2.° Che quella parte d’Italia, coll’intero austriaco Impero e tutti gli altri Stati della Penisola insieme venissero aggregati all’unione doganale germanica, colle norme però più liberali da questa prima adottate, non già con quelle successivamente in essa di poi introdottesi e che ancora vogtionsi ordinate dai fabbricanti di Germania, e da alcuni de’ governi che ne sostengono le istanze, per mal inteso spirito di rappresaglia; molto meno ancora con quelle del preallegato sistema protettore e proibitivo, ora vigenti nell’Impero austriaco, perocché a lungo andare noi reputiamo più dannose che utili siffatte norme.3

Nel 1.° caso, per quanto agli interessi italiani concerne, certo che la cosa sarebbe utilissima, ma non potendosi negare svantaggiosa al resto della monarchia austriaca, il cui governo è così illuminatò, neppure occorre pensarvi.

Nel secondo caso, sarebbe certamente utilissima l’unione supposta, con ragione recentemente chiamata da un altro scrittore che trattò l’argomento, una magnifica idea, una magnifica combinazione, la quale collegherebbe insieme tutta la media Europa, creando un moderatore tra l’Occidente e l’Oriente contrapesanti, onde sarebbero ben promossi da questa unione economica i grandi e veri interessi commerciali molto consimili dell’Europa media dal Baltico al Mediterraneo.

Ma questa bellissima idea, che toglierebbe ogni linea [p. 424 modifica]doganale da Reggio di Calabria e da Trieste insino a Danzica, per motivi i quali non occorre qui discutere, perchè ci farebbero uscire dai confini che ci siamo prefissi, e d’altronde sono facili a comprendersi, e già vennero da altri esposti; quest’idea, ripetesi, non è, per ora almeno, praticabile.

Quanto ad una unione doganale de’ soli Stati italiani, esclusa la parte aggregata a Stato estero, mentre riconosciamo che nel rispetto de’ scemati vincoli essa sarebbe pure utilissima, ripetiamo il dubbio altra volta già esposto sulla possibile conclusione dei patti relativi.

Non neghiamo però, che quando due o più Stati italiani, ad esempio di quanto fecesi appunto nell’esordire dell’unione germanica, cominciassero ad accordarsi per tale rispetto, colle norme in Lamagna intese, sarebbe cosa ottima e molto profittevole al commercio italiano, specialmente al più libero esercizio, e perciò al più gran prodotto delle divisate nuove strade ferrate.

Ma ripetiamo, come altra volta, tenere per ora difficilissimo l’assunto, anzi reputarlo impraticabile.

Laonde conchiudiamo nell’interesse del ben inteso ordinamento d’una rete di vie ferrate italiana doversi per ora ristringere i nostri divisamenti al pensiero d’ordinare soltanto le cautele daziarie sin qui suggerite, le quali almeno tenderanno a ridurre notevolmente l’incaglio che le linee doganali, così come sono ora stabilite, non potrebbero a meno di frapporre al più pronto, libero ed utile esercizio di quelle vie.

In questa occorrenza però non possiamo tacere la necessità urgentissima d’un generale convegno di tutti i governi che reggono le varie parti della Penisola, onde stabilire, oltre al già discorso accordo concernente la corrispondenza tra le varie linee di strade ferrate, dritti portorii eguali e reciproci per tutte le marinerie italiane ne’ var i scali; perocché siffatto provvedimento, lungi dall’essere rispettivamente nocivo, come erroneamente suppongono alcuni, riuscirebbe a tutti reciprocamente utilissimo.

Siccome poi tutte le marinerie della Penisola sono all’incirca in eguale condizione, tranne per quanto spetta al numero della [p. 425 modifica]popolazione rispettiva in esse impiegata, così non tarderebbe a stabilirsi il vero profitto comune nell’opera rispettivamente più utile ad ognuna di esse per ragione di luogo, con immenso vantaggio sulle marine estere, colle quali la nostra concorrenza nel traffico levantino sarebbe certamente profittevolissima. Conciossiachè molto più frequenti per noi sarebbero le occasioni di guadagnar noli anche dai trafficanti esteri, i quali in generale ricercano con premura il trasporto italiano, perchè sicuro, fedele, ardito al bisogno, e più di tutti economico.

A conclusione di questa parte del nostro discorso sembra lecito affermare:

1.° Che se potessero sopprimersi le varie linee daziarie ora esistenti tra Stato e Stato italiano, l’ordinamento delle vie ferrate ne trarrebbe per certo grande vantaggio:

2.° Che però, non potendosi giugnere ancora a tale scopo, è tuttavia possibile d’ordinare le cautele daziarie per modo, che nè pregiudichino ai dritti del fisco, nè nuocciano grandemente al commercio, nè incaglino le facili e pronte comunicazioni ideate:

3.° Che riuscirà utilissimo al traffico di mare come a quello terrestre colle nuove strade accresciuto, lo stabilimento di dritti portorii assai moderati, uguali ed uniformi per tutti gli scali marittimi italiani.

Sia lecito adunque esprimere il voto, che i savi governi della Penisola procurino quanto prima ai sudditi loro questi miglioramenti.4

Note

  1. È noto che su quella linea si è ordinato in vasta scala il contrabando eseguito col mezzo di cani a tal fine addestrati; i quali, condotti di Francia nel Belgio da un casamento dove sono ben trattati e pasciuti, arrivano in altro dove son condannati al digiuno e battuti da uomini vestiti colle divise de’ preposti francesi. Intanto a notte chiusa vestonsi d’una seconda pelle il corpo, e tra essa nascondonsi in apposite tasche le merci preziose che voglionsi frodare, come pizzi, scialli di gran valore e simili. Poi si dà libero passo a que’ cani, i quali fuggono attraverso i campi per deserte vie, onde il giugnere al casamento francese, da cui partirono; e cansando preposti ed uffici di dogana, arrivano là dove li aspetta un ottimo pasto. — Invano il governo francese ha imposto un dazio di 5 franchi per cane uscente dal confine. Invano i preposti ne ammazzano una gran quantità veduti fuggenti la notte. Ogni giorno n’escono mandre intere di Francia, pagano il fissato dazio, e rientrano la notte nell’anzidetto modo, riuscendo il maggior numero nell’ideata frode.
  2. Vedansi i seguenti decreti (Arrétés) del re dei Belgi, concernenti alle formalità di dogana applicabili ai trasporti sulle strade ferrate.
    (Arrété) Decreto 90 agosto 1842
    » 29 ottobre 1842
    » 11 novembre 1842
    che si trovano al già citato rendiconto delle operazioni dell’esercizio 1844 delle strade ferrate del Belgio, pag. 126 e segg. Osserviamo che con essi concordano i regolamenti francese e prussiano. Possono consultarsi in ispecie quelli recentissimamente intesi tra la Francia ed il Belgio,  » Vedasi la nostra dissertazione intitolata: Delle associazioni doganali tra’ varii Stati; letta all’Accademia dei Georgofili in dicembre 1841; Firenze, 1842, nel Giornale agrario, N.° 61, anno II. Possono vedersi inoltre: 1.° Letture popolari; Tonno, 12 dicembre 1840. 2.° La Nourais et Bères. — L’association des douanes allemandes, son passé, son avenir; Paris, 1841. 3.° Annali universali di Statistica di Milano; marzo e novembre 1843, articoli di L. Serristori; settembre e ottobre 1843, articoli di G. Recchi. 4.° Allgemeine Zeitung; 23 april, 2 junius 1842. 5.° Messaggere Torinese; 1843, articoli dell’avvocato Vigna. 6.° Portula, Dizionario di economia e di dritto commerciale.
  3. Vedasi, riguardo al sistema doganale austriaco, un interessantissimo articolo recentemente pubblicato nel Journal des économistes, N.° 44, del luglio 1845, col titolo: Tendances industrielles et commerciales de quelques États de l’Europe del signor Teodoro Fix, valentissimo economista francese. — E vedansi le opere dalle quali esso ba dedotto i dati statistici accennati nel suo lavoro, che sono: l’opera del signor Tegoborski, Des finances de l’Autriche, ecc. I lavori del signor Czernig sulla statistica dell’Impero austriaco; quelli del signor Becher sul commercio dell’Austria; quelli del signor Springer, Statistica degli Stati austriaci; il giornale del Lloyd austriaco di Trieste. Aggiungeremo ancora aversi certi quadri statistici officiali, i quali, sebbene non fatti di pubblica ragione, sono però talvolta comunicati a coloro cui occorre consultarli.
  4. Erano già scritte queste pagine, quando l’ottimo ed onorevole nostro amico, il generale conte Serristori, pubblicò negli Annali universali di statistica di Milano (dispensa del luglio 1845, pag. 9) un suo pregevole articolo, intitolato Dell’attuale condizione delle industrie in Italia, coll’epigrafe molto opportuna: Amicus Plato, sed magis amica veritas; nel quale articolo, ascrivendo con ragione, come il chiarissimo professore Giulio (altro nostro degnissimo amico e collega), nel lodatissimo suo libro: Notizie sull’industria patria, ec. Torino, ec., la presente poco prospera condizione dell’industria italiana alla mancanza d’istruzione popolare, di libertà commerciale e di associazione di capitali, fra gli altri spedienti