Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Discorso Quarto/Capitolo VI

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Capitolo VI

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CAPITOLO VI.


Altre discipline e cautele.


L’ordinamento dell’esercizio d’una via ferrata è cosa ad un tempo così grave e complicata, che, malgrado le molte avvertenze fin qui discorse nell’accennare le cautele occorrenti nel rispetto politico, economico, daziario e di sicurezza, dopo aver insegnato come debba seguire la corrispondenza de' convogli: restane anconi ad indicare alcune altre discipline e cautele pur necessarie affinchè l'ordinamento suddetto riesca sicuro ed in ogni sua parte cosi esatto e regolare, che pienamente soddisfaccia al proprio assunto.

A questo riguardo, escluse sempre le soverchie particolarità, basteranno alcuni brevissimi cenni.

1.° Si premette che la soprintendenza del buon governo di [p. 434 modifica]una via ferrata, sia essa pure regolata direttamente per mezzo di regia azienda, o venga conceduta in vece all’industria privata, debb’essere affidata ad un’amministrazione speciale, incaricata di far procedere in modo regolare, sicuro e pronto l’importante bisogna.

2.° Ne,due casi v’ha questa sola differenza, che nel primo, l’amministrazione speciale debbe avere mezzi d’azione e di controllo; nel secondo, lasciata l’azione all’industria privata, il solo controllo è dalla pubblica amministrazione ritenuto ed esercitato,

3.° Da questa premessa discende, l’azienda operante, o l’amministrazione, che debbe solo controllare, dover avere il numero di periti, contabili, ministri, uffizioli ed agenti che occorrono a far procedere il servizio rispettivamente attribuito; e le incumbenze d’ognuno di cotestoro doversi chiaramente segnare ne’ regolamenti d’ordine interno da promulgarsi al proposito.

4.° È ufficio de’ periti proporre e fer eseguire le opere; — degli amministratori, ordinarne e soprintenderne l’eseguimento; — de’ contabili, pagarne il prezzo; — degli agenti, di custodire, agire e far procedere l’esercizio.1 [p. 435 modifica]5.° La computisteria di questo vuol essere chiara e spiccia; — l’esazione, aver per elemento unico le bullette a madre-figlia; — le spese, gli ordini di pagamento dell’amministrazione al contabile, spediti sul certificato del perito; — lo scarico, la quitanza del percipiente; — il complesso della giustificazione delle scritture, in ambo i casi di regia azienda o di privata società indu-

[p. 436 modifica]industriale, doversi dare con un pubblico annuale rendiconto, il quale ad appagamento di tutti chiarisca ogni parte del buon governo.

6.° Perchè, mercè d’una efficace e spedita divisione del lavoro, ogni parte del servizio proceda pronta e sicura, sarà bene venga ad appositi agenti assegnata, con prescrizioni determinate; ed anche sia affidata con regolari distinti appalti, se occorre, per [p. 437 modifica]ogni parte del servizio, onde, meglio chiarita la responsabilità dell’azienda, quella venga curata a dovere.

7.° Acciò l’esazione proceda con ordine e con controllo, ogni parte d’ essa dovrà sempre avere uffizi speciali aperti, con sufficiente numero di contabili ad essi applicati, e coll’incarico di [p. 438 modifica]sollecita spedizione, mediante scritture brevissime, contenenti le sole indicazioni indispensabili, e nessuna superflua, a scanso di perditempo.

8.° Perchè sia cansata ogni confusione, la distribuzione delle stanze dove si prendono i posti, gli anditi da essi alle cale d’arrivo e di partenza, distinte affatto, e le sale dove si aspetta la partenza medesima, o si arriva, dover essere ampie, sufficienti al bisogno, e regolate da appositi ministri ed agenti, i quali in modo spedito, pulito e preciso ad ognuno porgano gli occorrenti avvisi; — ritirino le spedite bullette, onde controllar l’esazione; — tfacciano ad ognuno prendere la direzione che gli spétta; — e provvedano perchè il rispettivo collocamento ne’ posti, come l’uscita da essi seguano senza disordine, senza ritardo, senza pericolo.

9.° Potendo succedere tra codesti agenti e ministri ed il pubblico vertenze e discussioni, importa che, oltre ad un agente superiore dell’amministrazione operante, incaricato di tosto risolverla con precisione, imparzialità, urbanità e fermezza,occorrendo anche con energia: ad ogni stazione principale sia anche costantemente addetto un commissario di polizia; abbia costui l’incumbenza di soprintendere all’ordine compito dell’esercizio; — di provveder sollecitamente sugli insorti richiami cogli stessi princìpi; — d’accertare legalmente qualsiasi contravvenzione ai regolamenti ed alle leggi; — di curarne a suo tempo l’inquisizione e la punizione, con forme spedite e facili; — di dare le provvisioni interinali occorrenti ne’ casi d’urgenza, specialmente quando succedono sinistri; — di contenere autorevolmente chiunque volesse attentare agli ordini stabiliti: usando, in tal caso, il concorso della pubblica forza, destinata ad ogni stazione in numero sufficiente, con incumbenze meramente passive, con nessuna azione direttiva, e tenuta ad usar modi fermi bensì, ed all’uopo anche energici, ma sempre urbani, perciò esenti da qualsiasi angheria e brutalità.

10.° Siccome gli arrivi e le partenze dalle stazioni possono dar luogo ad affollato concorso, onde potrebbe nascere confusione e disordine, fors’anche sinistro; oltre al disporre perchè ognuna [p. 439 modifica]delle dette stazioni abbia accessi e recessi amplissimi, distinti, e facilmente praticabili, come già s’è detto: converrà disporre acciò le vetture tirate da cavalli arrivino e partano con ordine prestabilito, portando o conducendo avventori alla strada ferrata; — esse vetture, inoltre, abbian luogo separato da quello assegnato ai pedoni; — nessuna inutil fermata sia alle medesime lecita; — e i conducenti d’esse, dal commissario di polizia dipendenti, ed agli agenti dell’amministrazione, come della pubblica forza subordinati, prontamente vengano nel menomo abuso repressi e frenati.

11.° Le masserizie ed effetti che portan seco i viaggiatori, il cui peso lecito e senz’altro pagamento ammesso, vuol essere stabilito prima, possono esser causa di disordine e di richiami. Importa che siano prontamente registrate, distinte con un numero d’ordine, collocate in carri chiusi, restituite à chi spettano sulla presentazione dello scontrino dato ricevendole, previo pagamento del trasporto d’ogni pesata eccedente la quantità assegnata.

12.° Il numero de’ convogli, le ore di partenza d’essi, fissate ad intero pubblico comodo, notificate all’universale in modo chiaro e preciso; — il tempo da impiegarsi per le corse, e l’ora all’incirca degli arrivi, debbono fissarsi dall’amministrazione superiore colle necessarie avvertenze, specialmente là dove è una sola fila binaria di ruotaie, perchè sia assolutamente rimosso ogni pericolo di scontro negli andirivieni; — e dove sono due file binarie di ruotale acciò sempre libero sia il cambio. — Dovrà sempre esser fissa la fila assegnata all’andare, come al venire, a scanso pure d’equivoci, dai quali derivassero eziandio per mala ventura i detti scontri, sempre terrìbili e fatali.

13.° Per quanto è possibile, i viaggi de’ convogli debbonsi tutti fare di giorno. Se però il gran concorso richiede che quelli si facciano anche di nottetempo; maggiori vogliono essere le cautele per prevenire qualunque pericolo, mediante l’illuminazione sufficiente del convoglio sì esterna che interna delle vetture; — mercè di segnali d’avviso convenuti, onde sia preveduto ogni ostacolo, e fermata, occorrendo, la mossa del detto convoglio, — e [p. 440 modifica]mediante deputazione d’un maggior numero di ministri ed agenti preposti a regolarlo.2

14.° Quanto al trasporto delle merci, distinto affatto da quello delle persone, e quando ambi possono formare un convoglio condotto separato, così ordinato: sarà opportuno e spediente che la ricevuta e la rimessione di esse merci registrata brevemente, previa la pesata loro, risulti per iscritture facili e chiare; — che siano osservate le già suggerite cautele economiche e daziarie; — che per maggiore pubblico comodo, ed anche pel più grande concorso, l’amministrazione della strada prenda e rimetta a domicilio degli speditori ogni collo da ricevere e da consegnare, ordinando a tal fine uno speciale servigio gratuito, dato in appalto.3

15.° Finalmente, ognuna di coteste discipline e cautele dovrà [p. 441 modifica]esser dedotta a comune notizia in modo facile e chiaro, onde sia da tutti intesa, mercè di regolamenti e proclami, ripetutamente pubblicati, ed anche distribuiti agli avventori, acciò tutti conoscano i rispettivi dritti ed oneri. — In ognuno de’ quali regolamenti dovrà specialmente contenersi l’avvertenza: niuna esazione esser lecita ai ministri ed agenti a titolo di mancia, beveraggio e simili, a pena d’imputata concussione, e perciò di pronta rimozione, indipendentemente dai più gravi ulteriori castighi che fossero meritati. E ciò al fine che tutti sappiano che, pagato una volta il dritto di trasporto fissato dalla tariffa in corso, nessun altro benché menomo pagamento è dai concorrenti dovuto; e che per solo condannevol sopruso potrebbero gli agenti suddetti farsi lecito di praticarne, niun altro diritto di compenso essendo ad essi dovuto che il proprio salario.4

Note

  1. Nel corso dell’opera nostra poco abbiamo parlato de’ periti, perchè volevamo tenerci estranei dapprima ad ogni rispetto tecnico. Però nel seguito abbiamo avvertito ad alcune circostanze succedute in più Stati, le quali ci hanno convinto che l’elezione o la scelta del perito progettista e direttore dei lavori è affare di gravissimo momento, cui l’uomo di Stato, l’amministratore e lo speculatore non debbono risolversi, che previe le più mature riflessioni, a pena di commetter errori gravissimi, i quali possono influire a segno sull’assunto da farlo tornare per mala ventura interamente fallito. Noi crediamo quindi sia pregio dell’opera toccare anche brevemente questo tasto. Oltre ad una provata capacità e ad una specchiata moralità, importa che il perito già abbia acquistata una compiuta pratica, speciale ne’ lavori di tale natura, ed abbia attentamente visitati quelli più noti per ottima esecuzione. La molta scienza acquistata sui libri soltanto, anche, congiunta ad ingegno chiarissimo, non preserverebbe dal commettere errori gravissimi, come infatti è succeduto per imperizia pratica. Il perito d’una società può essere senza inconveniente alcuno speculatore per conto proprio, e perciò socio nell’impresa, perchè anzi più interessato a farla procederò a dovere. Il perito, in vece, di un governo non potrebbe esserlo senza mancare, come ben si comprende, ad ogni principio di delicatezza e di onore. Se si può avere un perito dotto, pratico ed onesto, che sia del luogo, vuolsi ad ogni altro preferire; perchè l’esatta cognizione delle località dove si debbe operare è una condizione di successo indispensabile; mentre la poca pratica d’esse espone gli uomini d’ingegno, anche chiarissimo, à commettere errori gravissimi; e noi potremmo citare alcuni di questi errori sfuggiti a periti celeberrimi, appunto per difetto di pratica conoscenza de’ luoghi; i quali errori non avrebbero certamente commesso altri periti della più limitata capacità, ma pratici, poiché riescono evidenti anche pei non periti. Quando governi e speculatori privati, per difetto di perito locale abile e pratico, debbon ricorrere ad un perito estero, pel progetto in ispecie, avvertano di cansare un pericolo più d’una volta incontrato. Il ricorrere alle maggiori celebrità può certamente essere utile ed opportuno quando esse consentono, se non ad una stabile residenza, la quale conceda uno studio pratico accurato de’ luoghi, almeno ad una fermata sufficiente all’uopo, che glieli faccia conoscere appieno. Se la sola ispezione studiata de’ luoghi, senza piani e profili di questi, può esporre ad errori gravissimi nello studio così importante delle pendenze; la sola ispezione de, piani e profili suddetti fatti levar sul luogo da periti pratici, e mandati al perito progettista, espone questo egualmente ad errori del pari gravissimi; nè mancherebbero all’uopo esempi, i quali dimostrano: la sola scienza anche più celebrata essere stata insufficiente a prevedere ostacoli che la conoscenza studiata dei luoghi avrebbe fatto vincere ad altro perito di gran lunga meno dotto e capace. Nè credasi che codesti periti celeberrimi possano supplire al difetto di notizie locali col mandar essi stessi altri periti loro confidenti ed aiutanti, ai quali danno incombenza di raccogliere quelle notizie ed informarli, coll’incaricarli poi della direzione de’ progettati lavori. Perocché questi periti secondari non possono del pari supporsi avere gran notizia de’ luoghi, molto meno la scienza e l’ingegno de’ capi loro. Quindi, da qualche pratica di lavoro materiale in fuori, possono considerarsi inferiori agli stessi periti digeni. Come scorgesi, adunque, lo spediente talvolta usato è in certo modo peggiore del male cui vuolsi rimediare. Noi non possiamo lodare adunque il partito preso da alcune società nella Penisola, le quali colla scelta di periti celeberrimi venuti di volo a veder parte de’ luoghi, ed in pochissimi giorni da essi dipartitisi, con una insufficientissima conoscenza de’ medesimi, credettero aver progetti compiti ed ottimamente studiati; i quali progetti eran poi ben lontani dall’esserlo; e noi potremmo citarne taluno, che se fosse stato eseguito tal quale era rimesso, avrebbe esposta a gravi sbagli pericolosi e costosi; e fors’anche ad opere impossibili o da rifare. Noi riveriamo grandemente l’ingegno là dove trovasi; ma non inclinati ad adorare senza previo esame le cose di quaggiù, reputiamo che l’utile applicazione delle speculazioni le più dotte ed ingegnose, richiede una conoscenza de’ luoghi, la quale non si acquista per intuizione, ma vuolsi ottenere col più accurato studio de’ luoghi medesimi. In difetto di studio siffatto, che le molte occupazioni ad uomini celeberrimi non permettono d’andar fare lungi dall’ordinaria "residenza loro, noi crediamo preferibile il partito di scegliere periti meno celebri, ma capacissimi e pratici, i quali consentano a risieder sui luoghi dove si debbe operare, ad attentamente studiarli prima, a dirigere essi medesimi le operazioni geodetiche preliminari del progetto, ed a far eseguire questo quando sia compito ed approvato, niuno essendo più d’essi interessato a farlo procedere bene. Se le società possono senza inconveniente impiegare periti speculatori, associandoli all’impresa, i governi debbono prudentemente astenersene, e preferire lo spechente di ricorrere ad un governo il quale abbia periti consumati disponibili, prendendoli per a tempo o definitivamente al soldo loro. Nè i periti di que’ governi non ancora pratici de’ nuovi lavori debbono adontarsi di siffatta scelta, la quale non offende a modo alcuno l’onoratezza loro, e quella giusta fama d’abilità che sicuramente hanno; perocché trattasi unicamente di dar loro uno o più collaboratori pratici, i quali ben più presto li abiliteranno ad esserlo essi pure ugualmente, senza dover ricorrere ad esperimenti costosi, per cui richiedono poi rinnovati lavori, epperciò talvolta doppia spesa. Ancora; i governi che vogliono far eseguire direttamente i lavori, se han tempo libero frammezzo, opereranno molto saviamente quando mandino giovani ingegneri ad impratichirsi là dove sono in corso lavori difficili ed importanti, eseguiti sotto la direzione d’ingegneri celebrati per esimia capacità. Perocché così si procurano col tempo periti capacissimi; ed ove non avessero modo di tosto impiegarli quando fossero reduci, se vi sono società che abbiano imprese in corso, faran bene di convenir con esse perchè vengano occupati dalle medesime a fine di tenerli in esercizio. Ci resta su questo argomento a dire dell’intervento de’ periti nel buon governo de’ lavori. In massima l’amministrazione vuol esser accuratamente sempre distinta dalle incumbenze di perito, cui solo spetta tener conto dei lavori, liquidarne l’importo, certificare i risultati della liquidazione, lasciando all’amministrazione di stabilire i patti preventivi, concedere le imprese con concorrenza e con pubblicità, esaminare le liquidazioni, provvedere ai pagamenti, con sottostare altresì essa stessa ai voluti controlli. -In fatto di strade ferrate però, la natura speciale di certi lavori, l’urgenza dei medesimi, il numero più ristretto di operai idonei, soventi volte possono richiedere di declinare dalla massima dell’appalto, da quella della concorrenza e della pubblicità, come dall’esclusione del perito nelle ingerenze dell’amministrazione. — Allora, previa legale deliberazione della potestà cui compete la superiore soprantendenza dell’assunto, si potranno ordinare lavori a misura e non a cottimo, ad economia e non ad impresa, sotto la direzione non solo, ma coll’amministrazione degli ingegneri, ommessi alcuni de’ soliti controlli legali. — Questi casi d’eccezione si possono tuttavia ordinare con forme tali di rendiconti, i quali conservino qualche cautela di retta e sicura gestione. E questi rendiconti ne’ paesi di nessuna pubblicità governativa debbon esser più particolareggiati e più severi, che non in quelli dove una tale pubblicità già è, come fu detto, sufficiente contegno a qualunque sopruso o malversazione. — Stimiamo inutile avvertire, che questi precetti sul buon governo deil’esecuzion de’ lavori non ragguardano a quelli eseguiti dalle società; perocché queste hanno altri mezzi ed occasioni d’amministrazione e di vigilanza, che i governi non hanno, e coll’interessare gli agenti impiegati nell’impresa possono prevenire qualsiasi malversazione in essa. Noi speriamo che queste avvertenze sulle perizie e sulla esecuzione loro riusciranno utili a più d’una impresa, sì de’ governi, che dell’industria privata.
  2. ,Quando trattasi di concessioni da farsi di strade ferrate a società private, possono, fatta ragione delle varie circostanze di luogo, consultarsi le leggi recentemente promulgate in Francia del 15 luglio 1815 per la concessione delle strade da Parigi al confine belgico, con diramazioni da Lilla su Calais e Dunkerque, e per quella della strada ferrata da Creil a San Quintino, e di quella di Fampoux a Hazebrouck. — Altra legge del 19 di luglio 1845, pure di concessione delle strade ferrate da Tours a Nantes, e da Parigi a Strasburgo: — ed altra ancora del 16 luglio di concessione da Parigi a Lione, e da Lione ad Avignone, che trovansi rispettivamente nei Moniteurs Unversels dei 21,28 e 24 luglio pure: cotali leggi, le quali mandano deliberarsi la concessione, mediante concorrenza e pubblicità, fissano il massimo della durata che aver debbe la concessione; e nel resto per le condizioni più speciali si riferiscono ai capitoli d’oneri annessi a quella legge, e contraddistinti. Abbiamo veduto altrove, che se si fosse a quelle strade applicata la legge del 1842, non si sarebbe fatta certamente l’ingentissima economia che pur s’è fatta di più centinaia di milioni
  3. Possono vedersi, al più volte citato rendiconto belgico del 1844, le regole del trasporto e rimessione a domicilio delle merci arrivate colla via ferrata (Camionage et factage des marchandises), alla pag. 63, N.° XX Service du Camionage et du factage des marchandises transportées par le chemin de fer). Chiamasi camionage il trasporto di quelle merci per mezzo d’apposito carroccio detto camion; e dicesi factage l’atto del commesso o ministro, il quale, oltre al conducente del camion, accompagna i colli presso coloro cui sono indirizzati, li consegna e ne ritira lo scarico sulla lettera di vettura, e suo apposito registro.
  4. L’uso delle mancie e dei beveraggi vuol essere, più che altrove, in Italia proscritto, perchè fra noi pur troppo se ne fa un attuale riprovevole e sconveniente abuso a danno dei forestieri, ch’or sono indegnamente taglieggiati, confessiamolo pure, dai postiglioni, vetturini, conduttori, facchini, servitori d’albergo e di piazza, come dai servi delle stesse famiglie che li ospitano o trattano. Queste, ci duole il dirlo, sono vere estorsioni, delle quali giustamente si lagnano i forestieri fra noi. Vero è ch’esse, la Dio mercè, si cominciarono a togliere a Torino del tutto, a Milano ed a Firenze in parte; ma continuano in sommo grado, confessiamolo ancora, a Venezia, a Livorno, a Genova, a Napoli ed a Roma specialmente, tranne nelle case de’ ministri esteri; e se gl’Inglesi, i quali, quanto ai luoghi pubblici, le permetton pure a casa loro, non han diritto di lagnarsene; è vero che lo hanno gli altri oltramontani, in ispecie i Francesi, presso cui nulla riscuotesi nel visitare qualsiasi istituto, museo o galleria, come nulla permettesi di chiamare ai servi delle case private, Noi, che non sappiamo adular chicchesia, nemmanco i nostri concittadini, nè occultare il vero potendolo dire, non credemmo dover qui tacere questo sconvenevole abuso italiano, che abbiamo perciò altamente condannato, poiché esso fa passare presso i forestieri la nostra classe minuta come un popolo di mendicanti; ed a taluni fa creder persino che i padroni non paghino i servi loro, e li facciano così ricompensare dai forestieri che accolgono; la qual cosa, pel maggior numero almeno, non è vera. Fatta questa censura, pur troppo meritata, crediamo tuttavia dover aggiungere che, oltre al salario da attribuirsi ai ministri ed agenti delle vie