Difesa del sig. Raffaele Colarusso/Difesa del sig. Raffaele Colarusso

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Difesa del sig. Raffaele Colarusso
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Agl’Illustrissimi Signori


Procuratore del Re e Giudice Istruttore


presso il Tribunale di


REGGIO CALABRIA




Il 14 luglio 1888, alla stazione della Ferrovia in Bagnara Calabra era moltissima gente in attesa della partenza del treno e si affollava allo sportello per la distribuzione de’ biglietti.

Tra quella gente era il signor Raffaele Colarusso fu Pasquale, egregio gentiluomo di Palmi, Consigliere Provinciale, conosciutissimo nella nostra città e nella intera provìncia, dove ha molti parenti ed amici che lo stimano e lo amano. Con lui erano sua moglie e tre suoi figliuoletti. Dovevano recarsi in Cannitello per la stagione de’ bagni.

Ad un tratto, dal fianco del signor Colarusso cade a terra il revolver e parte un colpo. Il revolver fu ripreso da terra e nessuno dei presenti s’era accorto che da quel colpo era stato ferito un certo Tegani Raffaele da Polistena, il quale a poco a poco si ripiegò su se stesso e in brevi minuti spirò. Gli astanti e lo stesso signor Colarusso non potevano credere a tanta sventura e, quando compresero la dolorosa realtà, non sapevano darne conto a se stessi. [p. 4 modifica]


Come si doveva per legge, a carico del sig. Colarusso fu aperto un procedimento penale. E questo gl’impose l’obbligo di sottomettere alla giustizia una completa giustificazione, a tutela del suo nome e del suo onore. Esibì il permesso di porto d’armi ed il revolver e indicò numerosi testimoni che certamente a quest’ora furono già esaminati. Ora adempie al dovere di rassegnare le seguenti brevissime considerazioni in fatto e in dritto, le quali meritano di essere accolte dall’animo coscienzioso e dalla mente illuminata della S. V.

La imputazione sarebbe quella di omicidio involontario o colposo.

La colpa può definirsi con Gaio la non previsione di ciò che si sarebbe dovuto prevedere (Legge 31 dig. ad Leg. Aquil.) Nella involontarietà dell’atto e nella negligenza consiste pertanto la colpa che può essere grave, lieve, o lievissima (Dig. L. 17 fol. 153-L. 46, fol. 3 L. 7).

Secondo l’articolo 554 del Codice Penale due elementi s’includono nel concetto di omicidii e ferimenti colposi: che l’imputato sia soltanto cagione non morale, sciente, libera - ma fisica, diretta o indiretta del reato e che l’avvenimento deplorato si debba ascrivere ad inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza o imperizia.

L’essenza della colpa sta appunto e solamente in ciò: che si poteva prevedere la conseguenza di un’azione o di una omissione e non si è preveduta. La nota [p. 5 modifica]caratteristica della colpa sta dunque nella possibilità di prevedere perchè se non vi fosse questa possibilità sarebbe caso, non colpa.



Vi è un criterio per discernere questa possibilità di prevedere, e così distinguere la colpa dal caso? Quanto di vago, d’incerto, d’indeterminato non vi è in un simile giudizio?!

L’affaticarsi intorno alla ricerca del vero punto di distinzione tra la colpa ed il caso, dice il Crivellari (vol. 1° pag. 645 Reati contro la vita) è accingersi alla impresa delle Danaidi.

Eppure un criterio vi dev’essere e vi è difatti. Il criterio si può rinvenire in ciò che taluni fatti sogliono ordinariamente e facilmente produrre taluni effetti.

Lanciare dall’alto una pietra sopra una pubblica via frequentata da persone può facilmente cagionare del danno; gettare una materia accesa in un luogo pieno di combustibile può facilmente produrre un incendio - e così si potrebbero dare tanti e tanti esempi. Questi sono de’ fatti facili ad avverarsi e quindi facili a prevedersi - queste sono delle conseguenze ordinarie e dirette, sempre più o meno prevedibili.

Ma i fatti difficili e rari ad accadere sono anche più difficili a prevedere. Ma le conseguenze che escono dal movimento ordinario delle cose o sorgono per concomitanza di altre ragione stanno fuori dalla cerchia delle conseguenze prevedibili - e quando si avverano costituiscono il puro caso. E poichè la massima di Cicerone: nullum crimen est in casu, per quanto antica è altrettanto vera, nessuno può essere imputato di un fatto puramente casuale. [p. 6 modifica]

Questi sono principii consacrati da’ giureconsulti (Hauss, Carrara, Pessina, Nani, Carmignani, Puccioni etc. etc.) e dallo stesso Codice vigente.

Ed essi debbono in ciascun fatto speciale applicarsi. Perché al criterio generale deve essere per ogni causa sostituito il criterio speciale della prevedibilità o meno nel fatto in esame: e perciò i legislatori toscano, zurighese, tedesco ed olandese, ungherese ed italiano, lasciano al magistrato piena libertà di apprezzamento.

I sudetti principii, nella causa presente, obbligano la nostra ragione a ritenere casuale, non colposo, l’omicidio involontario di cui si vorrebbe imputare il signor Raffaele Colarusso.

E la dimostrazione ne è semplice e breve. Noi non possiamo avere presente la prova specifica - però da quanto stragiudizialmente è venuto in nostra conoscenza ci sentiamo nel dritto di credere che saranno per la verità risultati i seguenti fatti:

1. Che il sig. Colarusso non portava mai in città il revolver e solo rarissime volte quando si recava di notte in campagna o con la propria famiglia in altri paesi.

2. Che egli era diligentissimo e prudentissimo in tutte le operazioni della sua vita pubblica e privata e specialmente nel porto delle armi.

3. Che la sua condotta morale è superiore ad ogni elogio.

4. Che dopo l’avvenimento la pubblica opinone istantaneamente pronunciatasi, rivelatasi anche per la stampa [p. 7 modifica]e mantenutasi costante in Reggio, Bagnara, Palmi, Cittanova ed in altri paesi non attribuisce alcuna colpa al Colarusso.

Inoltre dalla stessa prova specifica e specialmente dai testimoni che furono presenti all’avvenimento sarà risultato che il fatto è stato nè più, nè meno come noi abbiamo cercato di riassumerlo nelle prime righe della presente brevissima memoria.

E tutte le circostanze speciali conducono alla conseguenza, non solamente possibile o probabile, ma anche necessaria ed indispensabile della esclusione di qualsiasi colpa nel signor Colarusso.



Tra queste circostanze speciali tre sono veramente notevolissime e decisive per la prova del nostro assunto: l’una relativa alla natura dell’arma esplosa, l’altra relativa al terreno su cui l’arma cadde, la terza relativa alla posizione in cui l’arma esplose.

Sulla natura dell’arma la giustizia non può avere bisogno di ulteriori chiarimenti. Poichè non solamente il sig. Colarusso si affrettò ad esibire la detta arma al magistrato, ma anche richiese che con numerosi testimoni da lui specificatamente indicati fosse assodata completamente la identità dell’arma medesima. Perciò noi riteniamo che questo punto sia stato del tutto provato in modo da non lasciare alcun dubbio.

Da ciò segue che dalla natura dell’arma riconosciuta come quella del sig. Colarusso, debbano trarsi le seguenti [p. 8 modifica]conseguenze, che le persone dell’arte avranno già rilevato con maggiore competenza della nostra ed altrui.

Il revolver era di quelli a percussione centrale, a sistema cosidetto americano, i quali per essere caricati e scaricati si spezzano in due, non hanno sicura speciale, ma sono in posizione di sicurezza per un meccanismo interno che dà al grilletto in continuazione una retrospinta automatica. Perciò al sig. Colarusso non si può da alcuno attribuire quella colpa anche lievissima che pure, sempre o quasi, può rimproverarsi in qualsiasi esplosione involontaria di revolver cioè di aver mancato di scendere la sicura; mentre quando il revolver non aveva una sicura che si doveva scendere, ma un meccanismo interno di sicurezza automatica — evidentemente nessuna cosa mancò di fare il Colarusso.



La circostanza relativa al terreno su cui cadde il revolver ha poi nella disamina presente un grandissimo peso a favore del sig. Colarusso. Il revolver cadendo batteva sul lastrico della sala d’ingresso della Stazione ed il lastrico era di basole granitiche, quindi l’urto era fortissimo. Se il revolver stesso fosse caduto sopra il terreno anche basolato in mattoni o in altro modo qualunque, l’urto sarebbe stato molto minore e la esplosione sarebbe stata assolutamente impossibile. E che l’urto sia stato fortissimo si rileva dalle tracce che la giustizia non avrà mancato di rilevare, con legale perizia o con testimoni sullo stato del revolver in seguito alla disgrazia. Il grilletto rimase [p. 9 modifica]smussato: ciò che importa la dimostrazione più luminosa della grande violenza dell’urto.



La terza ed ultima circostanza di fatto, assai degna di essere rilevata, è il modo preciso con cui ha dovuto cadere il revolver e posarsi sul terreno per esplodere nella direzione precisa dello infelice Tegani.

Non solamente dovette cadere con la canna in alto, non solamente dovette ricevere la fortissima pressione proprio sul grilletto, ma la direzione della canna, obliquamente rivolta al Tegani, divenne infallibilmente mortale, per centimetri o per millimetri in più o in meno, di fianco o di sopra.

Dalle suddette circostanze speciali e rarissime a verificarsi, ma che pure indiscutibilmente si verificarono, noi possiamo e dobbiamo trarre un concetto esatto ed una spiegazione sicura dell’accaduto.

Poichè il signor Colarusso non aveva mancato alla diligenza necessaria ed abituale per non rendere possibile un danno ed una sciagura a se stesso o ad altrui - poichè il revolver per la retrospinta automatica era sempre e doveva ritenersi che era sempre in posizione continua di sicurezza, non si poteva usare maggior prudenza di quella usata.



Come potè dunque avvenire la esplosione dell’arma e l’omicidio involontario senza colpa alcuna del signor [p. 10 modifica] Colarusso? Potè avvenire nell’unico modo in cui avvenne: bisognò la caduta del revolver sul terreno - bisognò che questo fosse lastricato con baso e di granito - bisognò che il revolver cadendo sul granito urtasse non col calcio, non con la bocca della canna, non con i lati del revolver stessi, ma proprio con il grilletto: bisognò infine che il grilletto fosse urtato dal granito proprio nell’istante in cui la canna era diretta in alto e faceva col terreno un angolo ottuso in direzione precisa del fianco del povero Tegani!

Noi domandiamo alla nostra coscienza, a quella di tutti i signori Magistrati, a quella di ogni uomo onesto, noi domandiamo al buonsenso se tale cumulo di circostanze fatali e malaugurate poteva essere preveduto dal signor Colarusso!?



In questa domanda si compenetra e si riassume tutta la questione di fatto la quale alla sua volta risolve contemporaneamente la quistione di dritto.

Ma alla suddetta domanda la risposta non può essere altra che quella da noi attesa ed invocata. Pare evidente al solo esporre quel cumulo di circostanze che esse non potevano essere prevedute. Ciascuna delle dette circostanze, considerata per sè sola, non poteva essere facilmente preveduta. Molto meno poi si poteva prevedere facilmente il concorso simultaneo di tante diverse circostanze di tempo, di luogo e di persone. [p. 11 modifica]

Diciamo che non era facilmente prevedibile perchè la legge richiede non la prevedibilità ma la facile prevedibilità.

Tutto è possibile - quindi tutto è prevedibile. Ma non tutto è facilmente possibile - quindi non tutto è facilmente prevedibile.

Del resto, come sopra abbiamo accennato, la facile prevedibilità di cui fa cenno la legge non è mai da considerarsi in astratto per un ordine di idee generali, ma nei casi pratici e concreti singolarmente considerati.

Non tutti i fatti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi sono egualmente di facile prevedibilità.

Da noi, tutti portano il revolver specialmente nei viaggi sia lunghi sia brevi e per ferrovia e per mare. Il signor Colarusso che voleva recarsi con la sua famiglia a Cannitello - che per giungere il primo treno in partenza da Bagnara, dovette partire da Palmi nella notte e attraversare i celebri Piani della Corona - e che poi doveva rimanere a Cannitello qualche mese, doveva portare il revolver.

É il fatto ordinario, usuale, che gl’individui di tutte le classi, che in tutti i giorni, che in tutti i tempi, che in tutti i luoghi si sogliono fare - dunque nel corso ordinario delle cose umane non era possibile e non era prevedibile che da un fatto lecito, usuale potesse derivare un irremediabile danno. [p. 12 modifica]

Senza dubbio ora che è avvenuto possiamo ben dire che era possibile e prevedibile - Del senno del poi sono piene le fosse - ma non possiamo mai dire che era facilmente possibile nè facilmente prevedibile. Il fatto fu il risultato, non come conseguenza diretta ordinaria di alcun movimento del sig. Colarusso, ma solo per una concomitanza di circostanze che sono fuori dell’ordinario - concomitanza di circostanze che era impossibile prevedere.

E se ciò che è impossibile a prevedere non è imputabile, è giusto riconoscere che questo è uno di quegli eventi che come dice Ulpiano nullum eos humanum consilium provideri potest. E questo nullum consilium non è, lo ripetiamo, in senso assoluto, ma relativo come tutte le cose umane.

S’intende l’ordinario consiglio umano, e questo dice che chiunque porti un revolver può benissimo e liberamente muoversi. Quale inavvertenza o disattenzione o imprudenza o negligenza, a’ termini dell’art. 554 Cod. Penale, si vuol dare a colui cui avvenga una disgrazia così funesta?



Dunque, questa volta, la giustizia è chiamata a giudicare non di un delitto, nè di un quasi delitto, ma invece di una sventura. Perciò mentre da un lato nello animo dei signore magistrati e di tutti i buoni dev’esserci il sentimento nobile di una commiserazione per [p. 13 modifica]l’infelice vittima di questa sventura, dall’altro lato non può mancare una commiserazione anche più nobile per chi oggi è imputato di questa sventura! L’idea di una colpa, sia pure lieve, lievissima, scomparisce, dove lo impero di una fatalità domina tutte le menti, dove l’ansietà e la trepidazione non è nel solo imputato ma nel cuore e sul volto di tutti gli onesti, il cui voto palese è la salvezza, la inimputabilità del sig. Colarusso.

I magistrati, come la S. V., vedono quando la legge deve affermarsi - vedono quando la legge deve tacere per dar luogo alla voci della umanità e della equità. Come si può pensare alla pena, se non si può deplorare che una sventura, se una forza superiore è arbitra crudele de’ fatti umani?



Il deplorevole evento non è da imputarsi nè a Colarusso nè ad altri ma a quel grande colpevole che è il caso. Se da quel colpo esploso per fatale concorso di circostanze venne un gravissimo danno, fu damnum fatale; se il sig. Colarusso ha dovuto finora subire le ansie penose di una imputazione, non è sua colpa ma infelicitas fati.

E quando si pensa che per questa cieca volontà del fato il sig. Raffaele Colarusso, uomo di mitissimo animo, incapace di far torto ad alcuno, ebbe il dolore tremendo e inenarrabile di vedere ucciso dalla sua arma un suo simile e che poco mancò vedesse restarne colpiti la sua diletta consorte o uno dei suoi figliuoli - quando si pensa quale sciagura immensa piombò sul capo di un giovane [p. 14 modifica]come lui, di grandissimo cuore, e di ottima posizione sociale - quando si pensa quali giorni ha passato, quali terribili batticuori ha provato per la vita di quell’uomo, per la quale avrebbe generosamente dato la sua - quando si pensa a tutto ciò, viene spontanea sul labbro la maledizione a quel cieco destino che gli antichi dicevano figlio del caos e della notte e che era rappresentato sopra il globo della terra con una corona attorniata di stelle, avente in una mano lo scettro, e nell’altra l’urna delle sorti umane!



Però noi abbiamo nel profondo dell’animo la convinzione dolorosa che quella famiglia ha già troppo sofferto e ci arride la speranza che oramai debba veder fine alle sue pene.

Noi ci auguriamo che la giustizia e le equità dei signori magistrati e della S. V. vogliano dichiarare non luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato.

Reggio Cal. li 29 Agosto 1888


Il difensore
Avv. BIAGIO CAMAGNA



Il sig. Colarusso fu rinviato al giudizio del Tribunale Corr. di Reggio che con sentenza del 2 nov. condannò a 50 l. di multa. Il Colarusso produsse appello che si discuterà in Catanzaro verso la fine del corr. anno a’ primi dell’anno prossimo