Disciplina di alcuni punti di diritto marittimo - Dichiarazione, Parigi, 16 aprile 1856

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1856 diritto diritto Disciplina di alcuni punti di diritto marittimo Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo francese (?).
Entrata in vigore: immediata.
Ratifica italiana: non soggetta a ratifica.
Entrata in vigore in Italia: immediata.



I plenipotenziari che hanno firmato il Trattato di Parigi del 30 marzo 1856, riuniti in conferenza,

CONSIDERANDO:

Che il diritto marittimo, in tempo di guerra, è stato, per lungo tempo, oggetto di spiacevoli contestazioni;

Che l'incertezza del diritto e dei doveri, in tale materia, dà luogo, fra i neutrali e i belligeranti, a divergenze di opinioni che possono far sorgere serie difficoltà ed anche conflitti;

Che è, di conseguenza, utile stabilire una dottrina uniforme su un tema così importante;

Che i Plenipotenziari partecipanti al Congresso di Parigi possono rispondere nel miglior modo alle intenzioni di cui sono animati i loro Governi solo cercando di introdurre nei rapporti internazionali principi fissi in proposito;

DEBITAMENTE AUTORIZZATI, i suddetti Plenipotenziari hanno convenuto di consultarsi sui mezzi per conseguire tale scopo, e, essendosi trovati d'accordo, hanno adottato la seguente solenne Dichiarazione:

  1. La corsa è e rimane abolita;
  2. La bandiera neutrale copre la merce nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra;
  3. La merce neutrale, ad eccezione del contrabbando di guerra, non è passibile di sequestro sotto bandiera nemica;
  4. I blocchi, per essere obbligatori, debbono essere effettivi, ossia mantenuti mediante una forza sufficiente per interdire realmente l’accesso al litorale nemico.

I Governi dei Plenipotenziari sottoscritti si impegnano a portare detta dichiarazione a conoscenza degli Stati che non sono stati chiamati a partecipare al Congresso di Parigi, e a invitarli ad aderirvi.

CONVINTI che i principi ora proclamati non possono essere accolti che con gratitudine dal mondo intero, i Plenipotenziari sottoscritti non dubitano che gli sforzi dei loro Governi per generalizzarne l'adozione saranno coronati da un pieno successo.

La presente Dichiarazione non è e non sarà obbligatoria se non fra le Potenze che vi hanno o che vi avranno aderito.

FATTO A PARIGI, il sedici aprile milleottocentocinquantasei.

FIRME: Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia, Sardegna, Turchia.

ADESIONI: Amburgo, Anhalt-Dessau-Coethen, Argentina, Baden, Baviera, Belgio, Brasile, Brema, Brunswich, Bulgaria, Cile, Confederazione Germanica, Danimarca, Due Sicilie, Equador, El Salvador, Francoforte, Giappone, Grecia, Guatemala, Hannover, Haiti, Hesse-Cassel, Hesse-Darmstadt, Lubecca, Mecklemburg-Schwerin, Mecklemburg-Strelitz, Messico, Modena, Nassau, Olanda, Oldenburg, Parma, Perù, Portogallo, Sassonia, Saxe-Altenburg, Saxe-Coburg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, Spagna, Stato Pontificio, Svezia e Norvegia, Svizzera, Toscana, Uruguay, Württemberg.