Divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile - Convenzione, UNGA, 10 dicembre 1976

Da Wikisource.
Segretariato generale delle Nazioni Unite

1976 diritto diritto Divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: UNSG
Entrata in vigore: 5 ottobre 1978
Ratifica italiana: 29 novembre 1974, n. 618 (G.U. n. 316 del 4 dicembre 1974)
Entrata in vigore in Italia: 27 novembre 1981


Gli Stati parti della presente Convenzione,

Guidati dall'interesse di rafforzare la pace e desiderosi di contribuire all'arresto della corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale stretto ed efficace, nonché a preservare l'umanità dal pericolo di vedere impiegare nuovi mezzi di guerra,

Decisi a continuare i negoziati per realizzare progressi effettivi verso nuove misure nel campo del disarmo,

Riconoscendo che i progressi della scienza e della tecnica possono aprire nuove possibilità per quanto riguarda la modifica dell'ambiente naturale,

Ricordando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente naturale, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972,

Consapevoli del fatto che l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l'uomo e la natura e contribuire a proteggere e a migliorare l'ambiente naturale per il bene delle generazioni presenti e future,

Riconoscendo, tuttavia, che l'utilizzazione di tali tecniche per scopi militari o qualsiasi altro scopo ostile potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il benessere dell'uomo,

Desiderosi di vietare in modo efficace l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile, nell'intento di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l'umanità, e affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo,

Desiderosi del pari di contribuire al rafforzamento della fiducia fra le nazioni, e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

  1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale aventi effetti estesi, durevoli o gravi, in quanto mezzi per provocare distruzioni, danni o pregiudizi a qualsiasi altro Stato parte.
  2. Ogni stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare o incitare nessuno stato, gruppo di Stati o organizzazione internazionale, a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. II

Ai fini dell'articolo I, l'espressione "tecniche di modifica dell'ambiente naturale" indica qualsiasi tecnica avente lo scopo di modificare - grazie ad una manipolazione deliberata di processi naturali - la dinamica, la composizione o la struttura della Terra, compresi i suoi bioti, la sua litosfera, la sua idrosfera, la sua idrosfera e la sua atmosfera, oppure lo spazio extra-atmosferico.

Art. III

  1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi pacifici, e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale concernenti una tale situazione.
  2. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio il più completo possibile di informazioni scientifiche e tecniche sull'utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi pacifici, e hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Gli Stati parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale o in unione con altri Stati o organizzazioni internazionali, a una cooperazione internazionale economica e scientifica intesa alla protezione, al miglioramento e all'utilizzazione pacifica dell'ambiente, tenendo nel debito conto i bisogni delle regioni che sono in via di sviluppo.

Art. IV

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che stimerà necessarie, in conformità con le procedure costituzionali, per vietare e prevenire qualsiasi attività che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi soggetti alla propria giurisdizione o al proprio controllo.

Art. V

  1. Gli Stati parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi scambievolmente e a cooperare fra di loro per risolvere qualsiasi problema che potesse sorgere a proposito degli obiettivi della presente Convenzione o dell'applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di cooperazione indicate nel presente articolo possono anche essere avviate mediante procedure internazionali appropriate nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in conformità con la sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo.
  2. Per i fini indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario convocherà, entro un mese dalla ricezione di una richiesta proveniente da uno Stato parte può designare un esperto per detto comitato, le cui funzioni e il cui regolamento interno sono dettati nell'Allegato, il quale fa parte integrante della Convenzione. Il Comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto, in cui figureranno tutte le osservazioni e informazioni presentate al Comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parte.
  3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che ha motivo di ritenere che un altro Stato parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione, può presentare una denunzia al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denunzia deve essere corredata di tutte le informazioni pertinenti, nonché di tutti gli elementi possibili di prova che ne confermino la validità.
  4. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a cooperare in qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza volesse svolgere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base della denunzia ricevuta dal Consiglio. Quest'ultimo comunica i risultati dell'inchiesta agli Stati parti.
  5. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a aiutare, o a dare il suo appoggio, in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, a qualsiasi Stato parte che ne facesse richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che la detta parte e' stata lesa o rischia di essere lesa in conseguenza di una violazione della Convenzione.

Art. VI

  1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre emendamenti alla Convenzione. Il testo di qualunque emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario, che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati parti.
  2. Un emendamento entrerà in vigore nei riguardi di tutti gli Stati parti che l'avranno accettato, a partire dal momento in cui risulteranno depositati presso il Depositario gli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. Successivamente esso entrerà in vigore nei riguardi di qualsiasi altro Stato parte alla data del deposito del rispettivo strumento di accettazione.

Art. VII

La presente Convenzione ha durata illimitata.

Art. VIII

  1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera).Tale conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione per assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione ; esaminerà in particolare l'efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo I intese ad eliminare i pericoli di una utilizzazione delle tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o qualsiasi altro scopo ostile
  2. Successivamente, a intervalli non inferiori a 5 anni, una maggioranza degli Stati parte della presente Convenzione potrà, sottoponendo al depositario una proposta nel senso, ottenere la convocazione di una conferenza avente gli stessi obiettivi.
  3. Nel caso che nessuna conferenza sia stata convocata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo durante i dieci anni successivi alla fine di una precedente conferenza, il Depositario chiederà il parere di tutti gli Stati parti alla presente Convenzione circa la convocazione di una tale conferenza. Se un terzo degli Stati parte o dieci di essi, nell'intesa che il numero da seguire è il più piccolo fra i due, rispondono affermativamente, il Depositario adotterà immediatamente le misure necessarie per convocare la conferenza.

Art. IX

  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.

Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in qualsiasi momento.

  1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
  3. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.
  4. Il Depositario informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, della data di ogni firma, della data di deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione e di qualsiasi emendamento ad essa relativo, nonché della ricezione di qualsiasi altra comunicazione.
  5. La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copie autenticate ai governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

Annesso alla Convenzione - Comitato Consultivo di Esperti

  1. Il Comitato Consultivo di Esperti intraprenderà appropriate indagini e fornirà rapporti esperti su ogni problema posto, in base al paragrafo 1 dell’Art. V di questa Convenzione, dallo Stato Parte che ha richiesto la convocazione del Comitato.
  2. Il lavoro del Comitato Consultivo di Esperti sarà organizzato in maniera da consentirgli di svolgere le funzioni stabilite dal paragrafo 1 di questo Annesso. Il Comitato deciderà sulle questioni procedurali relative all’organizzazione del suo lavoro, se possibile per consenso, altrimenti a maggioranza dei presenti e votanti. Non ci saranno votazioni su questioni di sostanza.
  3. Il Depositario o la sua rappresentativa presiederà il Comitato.
  4. Ogni Esperto può essere assistito nella riunione da uno o più consulenti.
  5. Ogni Esperto avrà il diritto di richiedere, per mezzo del Presidente, a Stati o Organizzazioni internazionali l’informazione e l’assistenza che l’Esperto considera desiderabile per l’assolvimento del lavoro del Comitato.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma il 18 maggio 1977. Firme: Australia, Belgio, Benin, Bielorussia(R), Bolivia, Brasile, Bulgaria(R), Canada, Cecoslovacchia(R), Cipro(R), Cuba(R), Danimarca (R), Etiopia, Finlandia(R), Germania(Repubblica Democratica)(R), Germania (Repubblica Federale), Ghana(R), Gran Bretagna(R), India(R), Irak, Iran, Irlanda, Islanda, Italia(R), Laos(R), Libano, Liberia, Lussemburgo, Marocco, Mongolia(R), Nicaragua, Norvegia, Olanda, Polonia(R), Portogallo, Romania, Santa Sede, Sierra Leone, Siria, Spagna (R), Sri Lanka(R), Stati Uniti, Tunisia(R), Turchia, Uganda, Ucraina (R), Ungheria(R), URSS(R), Yemen(R), Zaire. Ratifiche: hanno ratificato gli Stati firmatari il cui nome e' seguito dall'indicativo (R).