Editto di Milano

Da Wikisource.
latino

Costantino I 313 Anonimo diritto diritto Editto di Milano Intestazione 7 settembre 2012 25% Da definire

Già da tempo, considerando che non deve essere negata la libertà di culto, ma dev’essere data all’intelletto e alla volontà di ciascuno facoltà di occuparsi delle cose divine, ciascuno secondo la propria preferenza, avevamo ordinato che anche i cristiani osservassero la fede della propria setta e del proprio culto. Ma poiché pare che furono chiaramente aggiunte molte e diverse condizioni in quel rescritto in cui tale facoltà venne accordata agli stessi, può essere capitato che alcuni di loro, poco dopo, siano stati impediti di osservare tale culto. Quando noi, Costantino Augusto e Licinio Augusto, giungemmo sotto felice auspicio a Milano ed esaminammo tutto quanto riguardava il profitto e l’interesse pubblico, tra le altre cose che parvero essere per molti aspetti vantaggiose a tutti, in primo luogo e soprattutto, abbiamo stabilito di emanare editti con i quali fosse assicurato il rispetto e la venerazione della Divinità: abbiamo, cioè, deciso di dare ai cristiani e a tutti gli altri libera scelta di seguire il culto che volessero, in modo che qualunque potenza divina e celeste esistente possa essere propizia a noi e a tutti coloro che vivono sotto la nostra autorità. Con un ragionamento salutare e rettissimo abbiamo perciò espresso in un decreto la nostra volontà: che non si debba assolutamente negare ad alcuno la facoltà di seguire e scegliere l’osservanza o il culto dei cristiani, e si dia a ciascuno facoltà di applicarsi a quel culto che ritenga adatto a se stesso, in modo che la Divinità possa fornirci in tutto la sua consueta sollecitudine e la sua benevolenza. Fu quindi opportuno dichiarare con un rescritto che questo era ciò che ci piaceva, affinché dopo la soppressione completa delle condizioni contenute nelle lettere precedenti da noi inviate alla tua devozione a proposito dei cristiani, fosse abolito anche ciò che sembrava troppo sfavorevole ed estraneo alla nostra clemenza, ed ognuno di coloro che avevano fatto la stessa scelta di osservare il culto dei cristiani, ora lo osservasse liberamente e semplicemente, senza essere molestato. Abbiamo stabilito di render pienamente note queste cose alla tua cura perché tu sappia che abbiamo accordato ai cristiani facoltà libera e assoluta di praticare il loro culto. E se la tua devozione intende che questo è stato da noi accordato loro in modo assoluto, deve intendere che anche agli altri che lo vogliono è stata accordata facoltà di osservare la loro religione e il loro culto – il che è chiara conseguenza della tranquillità dei nostri tempi – così che ciascuno abbia facoltà di scegliere ed osservare qualunque religione voglia. Abbiamo fatto questo perché non sembri a nessuno che qualche rito o culto sia stato da noi sminuito in qualche cosa. Stabiliamo inoltre anche questo in relazione ai cristiani: i loro luoghi, dove prima erano soliti adunarsi e a proposito dei quali era stata fissata in precedenza un’altra norma anche in lettere inviate alla tua devozione, se risultasse che qualcuno li ha comprati, dal nostro fisco o da qualcun altro, devono essere restituiti agli stessi cristiani gratuitamente e senza richieste di compenso, senza alcuna negligenza ed esitazione; e se qualcuno ha ricevuto in dono questi luoghi, li deve restituire al più presto agli stessi cristiani.

Se coloro che hanno comprato questi luoghi, o li hanno ricevuti in dono, reclamano qualcosa dalla nostra benevolenza, devono ricorrere al giudizio del prefetto locale, perché nella nostra bontà si provvedeva anche a loro. Tutte queste proprietà devono essere restituite per tua cura alla comunità dei cristiani senza alcun indugio. E poiché è noto che gli stessi cristiani non possedevano solamente i luoghi in cui erano soliti riunirsi, ma anche altri, di proprietà non dei singoli, separatamente, ma della loro comunità, cioè dei cristiani, tutte queste proprietà, in base alla legge suddetta, ordinerai che siano assolutamente restituite senza alcuna contestazione agli stessi cristiani, cioè alla loro comunità e alle singole assemblee, osservando naturalmente la disposizione suddetta, e cioè che coloro che restituiscono gli stessi luoghi senza compenso si attendano dalla nostra benevolenza, come abbiamo detto sopra, il loro indennizzo. In tutto questo dovrai avere per la suddetta comunità dei cristiani lo zelo più efficace, perché si adempia il più rapidamente possibile il nostro ordine, così che grazie alla nostra generosità si provveda anche in questo alla tranquillità comune e pubblica. In questo modo, infatti, come si è detto sopra, possa restare in perpetuo stabile la sollecitudine divina dei nostri riguardi da noi già sperimentata in molte occasioni. E perché i termini di questa nostra legge e della nostra benevolenza possano essere portati a conoscenza di tutti, è opportuno che ciò che è stato da noi scritto, pubblicato per tuo ordine, sia esposto ovunque e giunga a conoscenza di tutti, in modo che la legge dovuta a questa nostra generosità non possa sfuggire a nessuno.