Interrogazione parlamentare - Musei, fotografie

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Parlamento italiano

2008 diritto/Fotografia diritto Interrogazione parlamentare - Musei,fotografie Intestazione 30 agosto 2011 50% Da definire

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 12 novembre 2007
nell’allegato B della seduta n. 240
All’Interrogazione 4-04417 presentata da
MANCUSO



Risposta.
- In relazione alle questioni sollevate dall’interrogante, si chiarisce quanto segue. La riproduzione, anche fotografica di opere d’arte all’interno dei musei è disciplinata dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 42/2004 - recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio - i quali prescrivono le condizioni d’uso strumentale e precario dei beni culturali in consegna al Ministero ed agli altri enti pubblici territoriali.

Più specificatamente, gli articoli 107 e 108 del decreto citato sanciscono rispettivamente che «il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni del comma secondo (divieto di trarre calchi dagli originali di sculture) e quelle in materia di diritto d’autore»; e che «i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni ... nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste dai privati per uso personale e per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione... gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente ».

Per la riproduzione di opere custodite dal Ministero e dagli altri enti pubblici territoriali è quindi necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo dell’Istituto che ha in consegna l’opera stessa. L’autorizzazione è concessa dopo un’attenta valutazione sia della compatibilità delle modalità e tecniche di ripresa con le condizioni di conservazione del bene sia delle motivazioni dell’istanza che possono anche comprendere forme di utilizzazione a carattere commerciale e, in tal caso, la concessione dell’autorizzazione è a titolo oneroso. Nella maggior parte dei casi, le opere custodite nei musei o negli altri luoghi della cultura non sono coperte dal diritto d’autore, trattandosi di opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni. Tuttavia, per quanto riguarda le opere di autori contemporanei si pone il problema del contemperamento di due diversi interessi: quello dell’autore alla remunerazione del proprio lavoro creativo e quello del pubblico alla libera fruizione dell’opera stessa. In tali casi, la disciplina dettata dal Codice consente la ripresa e la riproduzione gratuita dei beni solo «per uso personale o per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione» articolo 108), mentre l’articolo 70 della legge sul diritto d’autore autorizza la riproduzione fotografica di opere «con fini di critica o di discussione ... purché non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera».

Un utilizzo concorrenziale dell’opera potrebbe tuttavia configurarsi nel caso di pubblicazione di immagini di opere coperte dal diritto d’autore su internet, anche senza scopo di lucro o per finalità culturali o didattiche, quando la riproduzione avvenga ad altissima definizione (come nel caso delle immagini pubblicate da Wikipedia). Infatti, ciò consente ai navigatori della rete di «scaricare» le immagini e poterle riprodurre a loro volta ad altissima definizione e farne un uso anche commerciale.

Ciò nondimeno sarebbe sufficiente che la diffusione delle immagini avvenisse con una risoluzione tale da permettere sì una agevole e godibile consultazione per il pubblico ma non così alta da consentire anche un uso dell’immagini per pubblicazioni o altri usi commerciali. Per quanto attiene infine all’opportunità, segnalata dall’interrogante, di introdurre nell’ordinamento italiano il diritto «alla libertà di panorama» si precisa quanto segue. Nelle legislazioni in cui è contemplata, la libertà di panorama consente di fotografare un soggetto (ad esempio un’opera d’arte o un edificio) che si trova in un luogo pubblico o un monumento visibile pubblicamente con la possibilità di distribuire le immagini nel rispetto, in ogni caso, dei diritti degli autori delle opere riprodotte.

La legge italiana sul diritto d’autore non contiene alcuna eccezione per le fotografie scattate in luoghi pubblici. Pertanto, occorrerà distinguere: se il soggetto fotografato ricade nell’ambito delle disciplina del diritto d’autore, cioè se si tratta di un’opera moderna, la sua riproduzione e fruizione è consentita nei limiti indicati dall’articolo 70. Se invece si tratta di un’opera non coperta dal diritto d’autore, se la stessa è esposta in ambito museale, si applicano le regole di cui agli articoli 107 e 108 sopra richiamate, se la stessa è invece collocata in luogo pubblico, può essere liberamente fruita, rientrando in tale ultima accezione anche la sua riproduzione fotografica.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali:
Andrea Marcucci.