Italia, Regno - Statuto albertino

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Regno di Sardegna

1848 Indice:Statuto fondamentale del regno.pdf diritto diritto Statuto del Regno Intestazione 8 febbraio 2011 100% diritto


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CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO

E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC. ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.




Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò, di nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. [p. 4 modifica]

Art. 2.

Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.

Art. 4.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo aver ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di 4 mesi.

Art. 10.

La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna [p. 5 modifica]delle due Camere. Però ogni Legge d’imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.

Il Re è maggiore a 18 anni compiti.

Art. 12.

Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell’ordine della successione al Trono sarà reggente del Regno se ha compiuto gli anni ventuno.

Art. 13.

Se, per la minorità del principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14.

In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15.

Se manca anche la Madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai ministri nomineranno il Reggente.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l’erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17.

La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuto l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti alla esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re. [p. 6 modifica]

Art. 19.

La dotazione della Corona è conservata, durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l’uso dei Reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno, dalla prima legislatura dopo l’avvenimento del Re al Trono.

Art. 20.

Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti tra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono la proprietà.

Art. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del sangue Reale, nelle condizioni predette, alle doti delle Principesse ed al vedovario delle Regine.

Art. 22.

Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23.

Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato. [p. 7 modifica]


DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27.

Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è

stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. [p. 8 modifica]

Art. 31.

Il Debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.


DEL SENATO

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2° Il presidente della Camera dei deputati;

3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d’esercizio;

4° I ministri di Stato;

5° I ministri segretari di Stato;

6° Gli ambasciatori;

7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9° I primi presidenti del Magistrato d’appello;

10. L’avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;

11. I presidenti di classe dei Magistrati d’ Appello dopo tre anni di funzioni;

12. I consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti con cinque anni di funzioni;

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13. Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i Magistrati d’Appello dopo cinque anni di funzioni;

14. Gli ufficiali generali di terra e di mare.

Tuttavia i maggiori generali ed i contr’ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16. I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17. Gli intendenti generali, dopo sette anni d’esercizio;

18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I membri ordinari del Consiglio superiore d’istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la patria;

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d’imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34.

I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente.

Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35.

Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con Decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo Politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità. [p. 10 modifica]

Art. 37.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato, se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

Art. 38.

Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivi.


DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40.

Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41.

I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42.

I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata. [p. 11 modifica]

Art. 44.

Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un deputato durante la sessione della Camera, come pure nelle tre settimane precedenti o susseguenti alla medesima.

Art. 47.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.


DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori di tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49.

I Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Art. 50.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non dànno luogo ad alcuna indennità. [p. 12 modifica]

Art. 51.

I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52.

Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità di voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56.

Se un progetto di Legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57.

Ognuno che sia maggiore d’età ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

Art. 58.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. [p. 13 modifica]

Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59.

Le Camere non possono ricevere alcuna Deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Art. 60.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli d’ammessione dei proprii membri.

Art. 61.

Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62.

La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

Art. 64.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.


DEI MINISTRI

Art. 65.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell’una o nell’altra Camera, se non quando ne sono Membri. [p. 14 modifica]

Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

Art. 67.

I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.


DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68.

La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

Art. 69.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70.

I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71.

Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinari.

Art. 72.

Le udienze dei Tribunali in materia civile i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73.

Le interpretazioni delle Leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74.

Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla Legge. [p. 15 modifica]

Art. 75.

La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76.

È istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla Legge.

Art. 77.

Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale1.

Art. 78.

Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare gli Ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera, senza l’autorizzazione del Re.

Art. 81.

Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite. [p. 16 modifica]

Art. 83.

Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della Legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.

I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.


CARLO ALBERTO

Il Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno

Borelli.

Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, dirigente la Gran Cancelleria

Avet.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze

Di Revel.

Il primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura e del Commercio

Des Ambrois.

Il primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

E. Di San Marzano.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina

Broglia.

Il primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

C. Alfieri.

Note

  1. Carlo Alberto, con suo proclama del 23 marzo 1848, statuiva che la bandiera fosse la tricolore italiana collo Scudo di Savoia sovrapposto.
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