L. 14 dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

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Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
2000
G.U. di pubblicazione: G.U. n. 295 del 19 dicembre 2000
Entrata in vigore: 20 dicembre 2000
Documenti abrogati:
Art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti


Art. 1.

  1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
    1. i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
    2. i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
      1. del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
      2. del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
  2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino