L.cost. 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

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1953 diritto diritto L.cost. 11 marzo 1953, n. 1 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale
1953


Art. 1.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
Art. 2.
Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalità di tale giudizio, saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.
Art. 3(*)
La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti del Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(*) Articolo successivamente abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2

Art. 4.(*)
I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla primaa formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.
Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati. Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.
In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

(*) Articolo successivamente abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2

Art. 5.
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, nè possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 6.
I Giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.
Art. 7.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
Art. 8.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
Art. 9.
Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.
Art. 10 (*).
Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

(*) Articolo abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2

Art. 11.
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.
Art 12.(*)
La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

(*) articolo sostituito successivamente dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

Art. 13.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.
Art. 14.
L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.
Art. 15.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonchè le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.
Disposizione transitoria.
La prima elezione della, Commissione preveduta dall'art. 12 avrà luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.