L.cost. 18 marzo 1958, n. 1, Scadenza del termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione

Da Wikisource.


Segui il Progetto Diritto
L.cost. 18 marzo 1958, n. 1
Scadenza del termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione




Articolo unico

Il termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie a finali» della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

Strumenti personali