L.cost. 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione

Da Wikisource.
Parlamento italiano

1958 diritto diritto L.cost. 18 marzo 1958, n. 1 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Scadenza del termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione
1958


Articolo unico

Il termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie a finali» della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.