TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE
Articolo 1
Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione.
Ferma restando la procedura di revisione preceduta dalla Costituzione, le modifiche, ritenute
necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea regionale della Sicilia.
Articolo 2
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.