L.cost. 4 novembre 1991, n. 1, Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione
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- Art. 1.
- 1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
- "Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.