Legge regionale Lazio 22-12-1999, n. 39 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre

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Regione Lazio

1999 diritto diritto Legge regionale 22/12/1999, n. 39 - Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre (modificazioni alla l.r. 12/08/1996, n. 34) Intestazione 14 dicembre 2011 50% Da definire

G.U. di pubblicazione: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36

del 30 dicembre 1999

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7
Entrata in vigore: 22 dicembre 1999


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/1996 è aggiunto il seguente:

3 bis. La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all’articolo 5, comma 2.

ARTICOLO 2

(Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 34/1996)


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell’area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell’area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le distanze minime non possono essere inferiori a:

  • 1) metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione;
  • 2) metri tre dai confini di proprietà;
  • 3) quelle previste dal vigente codice della strada.

Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) le pareti verticali non possono superare l’altezza di metri quattro all’intersezione della linea di gronda;

d) alla lettera f) le parole e di 3,20 metri alle gronde;

sono soppresse.

ARTICOLO 3

(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 34/1996)


1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996 è sostituito dal seguente: 3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del rilascio della concessione edilizia, l’interessato assume, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impegno a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 22 dicembre 1999


BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1999.