Miglioramento delle condizioni dei feriti nelle armate sul campo di battaglia - Convenzione, Ginevra, 22 agosto 1864

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1864 diritto diritto Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate sul campo di battaglia Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto



Art. 1

Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali, e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, durante tutto il tempo in cui si troveranno dei malati o dei feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze o questi ospedali saranno salvaguardati da una forza militare.

Art. 2

Il personale degli ospedali e delle ambulanze, ossia la direzione, il servizio di sanità, l'amministrazione, il trasporto dei feriti, potrà godere del beneficio della neutralità durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni, e fintanto che resteranno dei feriti da raccogliere e da soccorrere.

Art. 3

Le persone designate nell'articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione nemica, continuare a svolgere le loro funzioni nel loro ospedale o nella loro ambulanza, oppure ritirarsi per raggiungere i Corpi a cui appartengono.

Art. 4

Le persone addette agli ospedali militari non potranno, durante la ritirata, trasportare con sé altro che gli oggetti di proprietà particolare. Il materiale degli ospedali militari è infatti sottomesso alle leggi di guerra. Questa regola non vale invece per le ambulanze, le quali potranno così mantenere il loro materiale.

Art. 5

I civili che soccorreranno i feriti saranno rispettati e avranno piena libertà d'azione. I generali delle Potenze belligeranti avranno per missione quella di appellarsi al senso d'umanità delle popolazioni civili, informandole sul loro diritto alla neutralità. Ogni ferito raccolto e curato in una casa dovrà essere rispettato. Particolari favori saranno concessi a chi si prenderà cura dei feriti.

Art. 6

I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano. I comandanti in capo avranno la facoltà di rimandare immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti in combattimento, allorquando naturalmente le circostanze lo permetteranno. Saranno rimandati nei loro Paesi coloro che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti invalidi. Gli altri potranno ugualmente essere rimandati in Patria, a condizione di non riprendere le armi durante tutta la durata del conflitto. Le evacuazioni, insieme al personale che le dirige, saranno protette dalla neutralità più assoluta.

Art. 7

Una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata dagli ospedali, dalle ambulanze e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera nazionale. Il personale neutrale porterà anche un bracciale, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e il bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco.

Art. 8

I particolari d’esecuzione della presente Convenzione saranno regolati dai comandanti in capo delle armate belligeranti, in base alle istruzioni dei loro rispettivi Governi, e conformemente ai principi generali enunciati in questa Convenzione.

Art. 9

Le Grandi Potenze che Sottoscrivono questo documento sono obbligate a Comunicare la presente. Convenzione ai Governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari alla Conferenza Internazionale d Ginevra, invitando tali Governi a sottoscrivere essi stessi tale Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione sarà ratificata a Berna entro quattro mesi da oggi.

Ginevra, 22 agosto 1864