ONU - 18 dicembre 2007, Moratoria sull'uso della pena di morte

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Organizzazione delle Nazioni Unite

2007 diritto diritto ONU - 18 dicembre 2007, Moratoria sull'uso della pena di morte Intestazione 28 luglio 2010 75% Da definire

Risoluzione delle Nazioni Unite sulla pena di morte, approvata il 18 dicembre 2007
2007

L’Assemblea Generale,

Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella Carta delle Nazioni Unite,

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo1, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici2 e la Convenzione sui Diritti del Bambino3,

Richiamando anche le risoluzioni sulla questione della pena di morte adottata nell’ultimo decennio dalla Commissione sui Diritti Umani in tutte le sessioni consecutive, l’ultima essendo la 2005/594, con cui la Commissione ha esortato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte affinché la aboliscano completamente e, allo stesso tempo, stabiliscono una moratoria delle esecuzioni,

Richiamando inoltre gli importanti risultati conseguiti dalla ex Commissione sui Diritti Umani sulla questione della pena di morte, e contemplando che il Consiglio sui Diritti Umani possa continuare a lavorare su questo problema,

Considerando che l’uso della pena di morte attacca la dignità umana e convinti che una moratoria sull’uso della pena di morte contribuisca alla promozione e allo sviluppo progressivo dei diritti umani, che non c’è alcuna prova conclusiva del fatto che la pena di morte abbia un valore deterrente e che ogni errore o fallimento della giustizia, con l’implementazione della pena di morte, è irreversibile e irreparabile,

Accogliendo le decisioni prese da un crescente numero di Stati nell’applicare una moratoria sulle esecuzioni, seguita in molti casi dall’abolizione della pena di morte,

  1. Esprime la sua profonda preoccupazione riguardo la continua applicazione della pena di morte;
  2. Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore la pena di morte a:
    (a) Rispettare gli standard internazionali per fornire clausole che salvaguardino la protezione dei diritti di coloro che affrontano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come previsto nell’allegata risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico;
    (b) Fornire al Segretario Generale le informazioni relative all’uso della pena capitale e l’osservanza delle clausole di salvaguardia della protezione dei diritti di coloro che devono affrontare la pena di morte;
    (c) Restringere in modo progressivo l’uso della pena di morte e ridurre il numero dei reati per i quali essa è prevista;
    (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con lo scopo di abolire la pena di morte;
  3. Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non reintrodurla;
  4. Chiede al Segretario Generale di riferire all’Assemblea Generale nel corso della sua sessantatreesima sessione riguardo l’implementazione della presente risoluzione;
  5. Decide di continuare la discussione su questa materia durante la sessantatreesima sessione, sotto lo stesso punto dell’agenda.

Note

  1. Risoluzione 217 A (III)
  2. Vedi la risoluzione 2200 A (XXI)
  3. Organizzazione delle Nazioni Unite, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
  4. Vedi Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplemento No. 3 e corrigenda (E/2005/23 e Corr. 1 e 2), capitolo II, sezione A.