Ordinanza Consiglio di Stato 1 aprile 2008 n. 12231

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Consiglio di Stato

2008 diritto diritto Ordinanza Consiglio di Stato 1 aprile 2008 n. 12231 Intestazione 1 settembre 2014 75% diritto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 1744/08
Registro Generale: 2421/2008


Sezione Quinta


composto dai Signori:    Pres. Est. Sergio Santoro

Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca
Cons. Adolfo Metro
Cons. Giancarlo Giambartolomei


ha pronunciato la presente


ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:


PARTITO DEMOCRAZIA CRISTIANA-DC
BORDI MARCO Q.LE PRESENTATORE CONTRASSEGNO
MANCUSO PIERLUIGI Q. CANDIDATO CAPOLISTA REG. LAZIO AL SENATO


rappresentato e difeso da:


Avv. ANGELO R. SCOIANO
Avv. PAOLO DI MARTINO
Avv. RUGGERO FRASCAROLI


con domicilio eletto in Roma


VIA DEL BABUINO, 107
presso
ANGELO R. SCHIANO
contro


MINISTERO DELL'INTERNO
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE CORTE DI CASSAZIONE
non costituitosi;
UFF.ELETTORALE REGIONE LAZIO CORTE D'APPELLO DI ROMA
non costituitosi;
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC


rappresentato e difeso da:


Avv. CARLO MARTUCCELLI
Avv. GIOVANNI GALOPPI


con domicilio eletto in Roma


P.LE DON MINZONI 9
presso
CARLO MARTUCCELLI


SENATO DELLA REPUBBLICA
non costituitosi;


per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA Sezione II BIS n. 1618/2008, resa tra le parti, concernente SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO LISTA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE2008;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto manda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:


UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO-UDC

Udito il presidente e relatore Sergio Santoro e uditi, altresì, per le partì gli avvocati Di Martino, Frascaroli, Schiano, Galoppi e Martuccelli;


Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).

P.Q.M.


Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 1 aprile 2008.


IL PRESIDENTE ESTENSORE

IL SEGRETARIO