Ordinanza Tribunale di Roma - Sez. I civile - Previti contro Wikimedia Foundation. Inc.

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Tribunale di Roma

2013 Ordinanza Tribunale di Roma - Sez. I civile - Previti contro Wikimedia Foundation. Inc.- Intestazione 27 giugno 2014 25% Da definire

Tribunale di Roma

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Eugenia Serrao

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 73209/2012 R.G. promossa da: CESARE PREVITI con il patrocinio degli Avv.ti Alessandro Izzo e Flaviano Sanzari, con elezione di domicilio in Roma, Piazza Farnese 48;

PARTE RICORRENTE

contro


WIKIMEDIA FOUNDATION INC. con il patrocinio degli Avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, con elezione di domicilio in Roma, Piazza Venezia 11;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: diffamazione a mezzo internet

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13 giugno 2013, ha emesso la seguente

ORDINANZA

con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cpc depositato il 26 novembre 2012 Cesare Previti ha convenuto in giudizio Wikimedia Foundation Inc. per sentir accertare che la pubblicazione contenente la sua biografia, presente sull’enciclopedia Wikipedia, contiene espressioni diffamatorie e gravemente lesive dell’onore e della reputazione e per l’effetto inibire il proseguimento della condotta censurata, ordinare alla resistente la rimozione di tutti i brani della biografia indicati in narrativa, condannare la resistente al risarcimento dei danni e fissare una somma non inferiore ad euro 10.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e in misura non inferiore ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza, ordinare che l’ordinanza sia pubblicata nella pagina principale di Wikipedia e in quella contenente la sua biografia oltreché sui quotidiani La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore;

il ricorrente ha dedotto che: visitando il sito Internet dell’enciclopedia Wikipedia ha verificato la presenza di una voce a lui dedicata dove è possibile leggere una pseudo biografia mai autorizzata che contiene una serie di dati inesatti e di notizie integralmente false e denigratorie, gravemente lesive dei suoi diritti; ha segnalato con lettera raccomandata in data 18 aprile 2012 all’ente gestore dell’enciclopedia Wikimedia nonché a Wikimedia Italia quanto sopra, invitandole ad eliminare le false notizie; con istanza in data 11 giugno 2012 ha richiesto l’avvio di un procedimento di mediazione ma, all’incontro fissato dal mediatore del 19 luglio 2012, i soggetti convocati non si sono presentati, limitandosi ad inviare comunicazioni in cui affermavano la propria estraneità alla gestione dell’enciclopedia e la propria irresponsabilità in quanto fornitrice dello “spazio per l’immissione e la condivisione dei contenuti da parte della comunità di utenti che autogestisce l’enciclopedia“; la pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui è previsto il carattere obbligatorio della mediazione non potrà spiegare alcun 1effetto sul procedimento di mediazione da lui avviato in quanto lo stesso si è concluso in data 19 luglio 2012; la mancata presentazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo determina l’applicazione di una sanzione economica e di una sanzione che incide sul merito della decisione della lite; non può costituire giustificato motivo l’asserita genericità ed indeterminatezza dell’oggetto della pretesa, tanto più che tale asserzione non corrisponde al vero; l’asserita infondatezza della pretesa potrebbe costituire un valido motivo solo di fronte a richieste del tutto strampalate; la resistente è responsabile civile ai sensi degli artt.2043 e 2055 cpc in quanto autrice di una condotta concorrente con quella dell’autore materiale della biografia, posto che l’enciclopedia Wikipedia è gestita dalla Wikimedia ed è definito uno dei dieci siti più visitati al mondo; come si legge nella pagine internet dedicate a Wikimedia, i contenuti di Wikipedia e degli altri progetti sono memorizzati su database, che sono salvati su server dislocati principalmente in Florida.. le voci dell’enciclopedia sono scritte in un linguaggio apposito, che il software Mediawiki converte in un formato destinato all’utente (HTML) per la consultazione sul browser; la resistente ha creato e gestisce sia l’infrastruttura digitale sulla quale si appoggia l’enciclopedia Wikipedia sia la stessa enciclopedia on line; è titolare del dominio wikipedia.org e dei diritti d’autore relativi a tutti i materiali collegati a Wikipedia, sulla quale esercita poteri di controllo; è quindi in grado di attuare un controllo anche sui contenuti; il fatto che i contenuti di Wikipedia siano redatti da volontari non collegati a Wikimedia non esclude che gli eventuali illeciti compiuti attraverso di essi siano possibili o, meglio, sussistano, soltanto alla presenza di un luogo creato per ospitarli, dove gli stessi contenuti sono organizzati e indicizzati grazie a un motore di ricerca interno attivabile inserendo ciò che si vuole ricercare in alto a destra in ogni schermata; la stessa creazione di un sito adibito ad ospitare materiale proveniente da una molteplicità di utenti determina la concreta possibilità che sullo stesso siano pubblicati materiali offensivi o, comunque, illeciti; la resistente non può eludere la responsabilità su di essa gravante invocando le norme di cui all’art.16 e 17 decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 in quanto l’attività in concreto posta in essere non è in alcun modo riconducibile alla mera “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio“; la resistente risulta essere, oltre che la proprietaria dei server di memoria, proprietaria del dominio wikipedia.org, nonché organizzatore e gestore del sito stesso; qualora si potessero ritenere invocabili tali norme, la convenuta consente tuttora l’ulteriore diffusione dello scritto diffamatorio anche dopo la diffida inviata dal ricorrente il 18 aprile 2012 e dopo l’istanza di mediazione dell’11 giugno 2012; in ipotesi di siti Internet di condivisione di materiale audiovisivo, dove gli utenti pubblicano filmati, anziché scritti, ma in riferimento ai quali possono ravvisarsi molte similitudini con il funzionamento di Wikipedia, le considerazioni sopra esposte hanno indotto la giurisprudenza ad affermare la responsabilità dei soggetti titolari dei siti stessi essendosi valorizzata l’attività di organizzazione e selezionamento del materiale trasmesso dagli utenti, l’attività di indicizzazione dei contenuti video, determinante di fatto una selezione dei contenuti e una amplificazione ulteriore delle possibilità di diffusione e di visibilità;

la Wikimedia Foundation Inc. si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la conversione del procedimento in giudizio ordinario e in via principale il rigetto della domanda, deducendo che: non vi sono nel caso di specie i presupposti per lo svolgimento del rito sommario di cui all’art.702 cpc in quanto l’accertamento dei fatti di causa e la valutazione sulla presunta 2responsabilità di Wikimedia Foundation Inc. non possono prescindere da una cognizione piena sul funzionamento di Wikipedia e sul ruolo della Wikimedia Foundation Inc. come internet service provider (ISP), segnatamente come hosting provider e ciò alla luce dell’interpretazione della disciplina di settore introdotta in Italia dal decreto legislativo n.70/2003 che recepisce la D irettiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; il ricorrente non ha provato il comportamento illecito che si vuole attribuire a Wikimedia Foundation Inc. né i danni asseritamente subiti né il nesso causale tra l’uno e gli altri; l’obbligo di partecipare alla procedura di mediazione è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte del 6 dicembre 2012 n.272 e la pronuncia del giudice delle leggi è retroattiva; Wikimedia Foundation Inc. non ha rifiutato di aderire alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, avendo spiegato i motivi con lettera del 6 luglio 2012 anche perché l’oggetto della pretesa nell’istanza di mediazione era assolutamente generico e indeterminato; Wikipedia non è un organo di stampa né un content provider, bensì un hosting provider ex art.16 D. L.vo n.70/2003, per cui non ha un obbligo di controllo e ricerca preventiva di eventuali contenuti illeciti ospitati; la richiesta di mediazione non indicava quali fossero i contenuti illeciti, quali fossero i danni e quale fosse il nesso causale; Wikipedia è un progetto curato dalla Wikimedia Foundation Inc., che è una fondazione no profit di diritto statunitense nata nel giugno del 2003 con la finalità di incoraggiare la crescita e lo sviluppo di progetti open content basati sul concetto di wiki attraverso la fornitura agli utenti, gratuitamente e senza alcuna pubblicità, di un servizio di memorizzazione e accesso ai contenuti; obiettivo di tale progetto è la creazione dell’enciclopedia gratuita universale quale risorsa di apprendimento ovvero un’enciclopedia multilingue liberamente consultabile sul web interamente scritta dai medesimi utenti sotto la loro esclusiva responsabilità; gli internauti sono dunque allo stesso momento fruitori e creatori di Wikipedia; il modello di sviluppo wiki permette a chiunque di creare e/o modificare, e vedere pubblicate on line, istantaneamente, le pagine dell’enciclopedia, senza l’intervento di alcun comitato di redazione e senza alcun controllo preventivo sui contenuti immessi dagli utenti; le voci di Wikipedia non vengono sottoposte ad alcun controllo preventivo prima di essere pubblicate e una volta on line possono essere tecnicamente modificate da chiunque, tranne che da Wikimedia Foundation Inc. stessa; i contenuti modificati o cancellati rimangono nella cronologia della pagina, fatta salva la revisione definitiva della stessa ad opera della comunità degli utenti, che decide sul contenuto e sulle politiche editoriali di Wikipedia, di norma attraverso discussione on line tra gli utenti e in alcuni casi per votazione, ovvero attraverso i cosiddetti amministratori, che sono utenti volontari sui quali Wikimedia Foundation Inc. non esercita alcuna ingerenza o controllo; gli amministratori si occupano, tra l’altro, di proteggere le pagine di Wikipedia, eventualmente anche bloccando utenti che non rispettano le regole per la pubblicazione su Wikipedia, spostare i files, cancellare e ripristinare pagine e files, assegnare lo status di utente autoverificato, modificare l’interfaccia; non corrisponde al vero che Wikimedia Foundation Inc. eserciti un potere di controllo sui contenuti pubblicati dagli utenti; il supporto offerto dallo staff di Wikimedia Foundation Inc. è puramente tecnico: manutenzione dei siti web, intesi come struttura tecnologica e non con riferimento ai loro contenuti, e del server, sviluppo del software, della banda e della piattaforma tecnologica dove sono ospitati i contenuti inseriti dai volontari; è la comunità degli utenti che opera una verifica dei contenuti attraverso forme assolutamente autogestite; la controparte 3confonde il sistema di gestione della piattaforma tecnologica e del funzionamento del servizio con il potere di controllo sui contenuti; Wikipedia ha un codice di condotta secondo cui occorre rispettare ciascun utente di Wikipedia anche quando non si è d’accordo con lui, comportandosi civilmente e cercando di evitare conflitti di interesse, attacchi personali o facili generalizzazioni, cercando altresì il consenso e non ricorrendo a ripetuti ripristini delle pagine; nella pagina web intitolata ‘manuale di stile’ sono contenute le regole per una corretta redazione delle voci enciclopediche e l’osservanza di tali regole dipende totalmente dalla diligenza e buona fede dell’utente; prima di salvare e pubblicare il contenuto immesso, l’utente viene espressamente ammonito a non copiare materiale già pubblicato altrove, a basare le informazioni su fonti attendibili e verificabili per cui le voci devono contenere informazioni verificate e citare le relative fonti, accettare espressamente di pubblicare il proprio contributo sotto le licenze CC-BY-SA 3.0 e GFLD; essere consapevole che la responsabilità civile e penale sul contributo immesso nell’enciclopedia resterà in capo all’utente il cui indirizzo IP viene registrato; osservare le indicazioni delle pagine di aiuto di Wikipedia relativamente ai contenuti ammessi e non ammessi; anche rispetto alla mera attività di consultazione, Wikipedia si premura di avvisare espressamente gli utenti che stanno accedendo ad un’enciclopedia on line a contenuto aperto e che, per sua natura, essa non può offrire alcuna garanzia di verità e validità; Wikimedia Foundation Inc. ha strutturato un sistema che attribuisce agli interessati la possibilità di cancellare, insieme a tutta la loro cronologia, le voci che risultino inappropriate e la procedura di cancellazione può essere azionata direttamente dagli utenti interessati ad eliminare i contenuti illegali ovvero nei casi in cui la voce segnalata non presenti alcun contenuto utile alla comunità; la cancellazione può essere richiesta da ciascun utente, mentre l’operazione tecnica viene eseguita dagli amministratori di Wikipedia e può essere effettuata a seguito di discussione e votazione della comunità ovvero a prescindere da queste nei casi-tassativamente indicati-in cui la necessità di rimozione sia palese; sono applicabili a Wikimedia Foundation Inc. le esenzioni di responsabilità previste dal D. L.vo n.70/2003 a favore degli ISP e segnatamente degli hosting provider ai sensi dell’art.16 del decreto; Wikipedia è un servizio che rientra appieno nella definizione di hosting provider consistendo nella memorizzazione, conservazione e messa a disposizione sulla propria piattaforma tecnologica di contenuti costituiti dalle voci enciclopediche redatte dagli utenti quali destinatari stessi del servizio; il ruolo dell’hosting provider si caratterizza proprio per l’assenza di obblighi di controllo preventivo delle informazioni caricate dagli utenti, nonché per la conseguente mancanza di responsabilità per l’eventuale contenuto illecito delle stesse, a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività d’informazione è illecita e che non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso; ai sensi dell’art 17 del D.L.vo n.70/2003 non è assoggettata ad alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza né ad un obbligo generale di ricercare attivamente circostanze che indichino la presenza di attività illecite; la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è stata ritenuta dal Tribunale di Roma principalmente volta ad evitare l’introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata; la circostanza che Wikimedia Foundation Inc. sarebbe la registrante del nome a dominio 4wikipedia.org è irrilevante, in quanto la disciplina della registrazione dei nomi a dominio è del tutto indipendente da quella citata in materia di ISP e la registrazione del dominio nulla prova sulla gestione del sito al cui nome si riferisce ovvero sulle modalità di fornitura del servizio connesso; Wikimedia Foundation Inc. non aveva l’obbligo di intervenire dopo la diffida inviatale dal ricorrente in quanto tale obbligo in base alla normativa citata sorge solo a seguito di una comunicazione specifica dell’autorità giudiziaria; la ratio che soggiace alla citata disposizione è di ancorare a criteri di certezza e imparzialità la limitazione dei diritti e dell’attività del provider, evitando che quest’ultimo sia costretto a porre in essere censure preventive al solo fine di difendersi da pretese di terzi che potrebbero anche essere arbitrarie o strumentali; le informazioni riguardanti il ricorrente hanno, per stessa ammissione di controparte, una fonte giornalistica e non sono in possesso di quella immediata evidenza diffamatoria o di falsità che avrebbe potuto indurre la comunità degli utenti di Wikipedia ad impedirne la pubblicazione ovvero a disporne la modifica o cancellazione; il ricorrente avrebbe dovuto fornire indicazioni circa i contenuti dei quali richiede in via cautelare ed urgente la rimozione e tale necessità discende, in primo luogo, dal rispetto dell’onere di allegazione, mentre il ricorrente non ha assolto al proprio onere di individuazione e comunicazione dei contenuti asseritamente illeciti; è inammissibile la richiesta di inibitoria di ogni altro diverso brano lesivo dei suoi diritti eventualmente pubblicato nella voce concernente la sua biografia o in altre pubblicazioni presenti su Wikipedia, avente ad oggetto contenuti non individuati ma genericamente determinati e contenuti futuri ed eventuali; le contestazioni del ricorrente riguardano l’incompletezza delle notizie pubblicate e, in ogni caso, manca la volontà della Wikimedia Foundation Inc. di danneggiare il ricorrente; non vi è prova dei danni lamentati;

all’udienza del 13 giugno 2013 le parti hanno chiesto di poter discutere oralmente la questione formulando i seguenti assunti:

per parte ricorrente: a tutt’oggi sul sito Wikipedia si pubblica la biografia per cui è causa, la resistente gestisce sia le infrastrutture digitali sia i contenuti del sito; insiste nelle difese e nelle istanze istruttorie di cui al ricorso; la controparte è stata messa al corrente dello scritto diffamatorio prima di iniziare la causa; anche volendo ammettere che Wikimedia sia mero hosting passivo, non ha rimosso lo scritto diffamatorio dopo aver ricevuto la diffida; la pronuncia d’incostituzionalità sulla mediazione è di data successiva alla definizione del procedimento di mediazione nel caso concreto; il doc.21, Tribunale di Milano a pag.45 espressamente riconosce la diffida come strumento sufficiente a mettere l’hosting al corrente della violazione; stesso principio a pag. 49 del doc.20; la Corte di Giustizia Europea del 12.7.2011 proc. c/324/09 L’Oreal contro Ebay International ha riaffermato il principio; la controparte non si sofferma più di tanto sul merito della diffamatorietà dello scritto; non può accettarsi il principio per cui compete al soggetto danneggiato attivarsi per cancellare i contenuti diffamatori;

per parte resistente: il ruolo di Wikimedia, come hosting provider, esclude che sia concorrente nel reato di diffamazione; non ha l’onere di andare a ricercare gli illeciti commessi attraverso la piattaforma; ha solo l’obbligo di attivarsi quando vi è un provvedimento dell’autorità giudiziaria; sono gli stessi fruitori della piattaforma che decidono dei contenuti; non fa un controllo dei contenuti; non vi è responsabilità concorrente nemmeno dopo la segnalazione inviata dal ricorrente, peraltro in maniera generica senza specifico riferimento ai contenuti diffamatori; il Tribunale di Milano si pronuncia su portali di video sharing, che hanno un ruolo attivo e non sono come Wikimedia mero hosting passivo; la sentenza L’Oreal fa riferimento alla legge francese che prevede una procedura di segnalazione di contenuti che fa conoscere i contenuti all’hosting provider; Trib. Milano 25.3.2013 (doc.13) si sofferma sul ruolo del giudice; i danni sono indicati come se fossero in re ipsa ma l’illiceità del contenuto non può fondarsi su notizie di stampa e fonti giornalistiche; anche per il danno morale vi deve essere la prova; la parte poteva aggiungere, riportando le fonti, sue notizie che rendessero più completa la sua biografia; si oppone alle istanze di prova testimoniale;

CONSIDERATO CHE

la parte ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’art.8, quinto comma, del D. L.vo n.28/2010, in base al quale la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione consente al giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116 cpc e di condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al pagamento di una sanzione pecuniaria deducendo che, nonostante la Corte Costituzionale abbia dichiarato con sentenza n.272/2012 l’illegittimità costituzionale dell’art.5, comma 1 del D. L.vo n.28/2010, tale pronuncia non ha effetti sul caso concreto in quanto all’epoca in cui la sentenza è stata pubblicata la procedura di mediazione si era conclusa; a norma dell’art. 136 Cost. dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia e la retroattività degli effetti delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale comporta l’estensione dell’effetto che elimina dall’ordinamento la norma dichiarata incostituzionale anche ai rapporti instaurati prima della pronuncia di incostituzionalità; il limite alla retroattività delle pronunce di incostituzionalità più volte indicato nella giurisprudenza è costituito dai rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento a cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto (Cass. n. 9329/2010);

nel caso concreto è sufficiente osservare che, pur essendo già esaurito il procedimento di mediazione nel momento in cui è stata espunta dall’ordinamento la norma che prevedeva l’obbligatorietà del preliminare esperimento del procedimento di mediazione, il rapporto in base al quale si dovrebbe valutare l’applicabilità degli effetti di cui all’art.8, quinto comma, D.L.vo n. 28/2010 non era ancora esaurito, essendo rimesso al giudice investito del “successivo giudizio“ il compito di valutare se l’omessa partecipazione al procedimento fosse ingiustificata;

nel momento in cui questo tribunale è tenuto a valutare se la parte resistente abbia ingiustificatamente omesso di partecipare al preventivo esperimento della mediazione, la norma che ne prevedeva l’obbligatorietà ha cessato di essere in vigore, rendendo insussistenti i presupposti per applicare gli effetti previsti dall’art. 8, quinto comma, del decreto citato; per quanto concerne il merito del giudizio occorre, in primo luogo, escludere l’applicabilità al caso concreto del D. L.vo n.70/2003 che, secondo quanto previsto dall’art.1, secondo comma, non si applica alle “prestazioni di servizi 6della società dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo“, posto che la Wikimedia Foundation Inc. è soggetto stabilito in San Francisco, ossia nello Stato americano della California;

la responsabilità per diffamazione della Wikimedia Foundation Inc. deve, dunque, essere valutata alla luce della normativa interna, partendo dal presupposto per cui non è dimostrato, a fronte delle dettagliate contestazioni mosse dalla società convenuta, che nella gestione dell’enciclopedia Wikipedia la Wikimedia Foundation Inc. svolga funzioni diverse da quelle di hosting provider, ossia di soggetto che si limita ad offrire ospitalità sui propri server ad informazioni fornite dal pubblico degli utenti; la giurisprudenza di merito ha sinora affrontato la responsabilità dell’hosting provider sotto il profilo della violazione di normative speciali sul diritto d’autore o in materia di diritto industriale, mentre per quanto concerne il delitto di diffamazione vale l’applicazione delle norme codicistiche in tema di concorso nel reato e in tema di responsabilità aquiliana, non essendo sostenibile l’equiparazione della posizione dell’hosting provider a quella prevista dall’art.11 della legge n.47/1948 in tema di reati commessi col mezzo della stampa, posto che a differenza di quanto avviene in materia di pubblicazione a mezzo stampa non vi è alcun rapporto negoziale tra l’autore dello scritto e l’hosting provider e posto che l’enorme quantità di dati che vengono immessi dagli utenti presupporrebbe una forma di responsabilità oggettiva che, allo stato, non trova riscontro in alcuna norma;

il legislatore è espressamente intervenuto disciplinando con legge 7 marzo 2001, n.62 le conseguenze della diffusione di informazioni a mezzo testate telematiche, fornendo una definizione di testata editoriale all’art.1 che, con evidenza, non può trovare applicazione nei confronti dell’hosting provider; la posizione di quest’ultimo potrebbe, piuttosto, inquadrarsi nell’esercizio di attività pericolosa disciplinato dall’art.2050 cc, con riferimento alle possibili conseguenze di una incontrollata, immediata e pervasiva diffusione di notizie che la piattaforma telematica dallo stesso offerta consente ad un numero indiscriminato, ancorchè identificabile, di persone, ma sotto tale profilo la parte convenuta ha documentato l’esistenza di una pagina indicata come Disclaimer generale in cui la stessa provvede a fornire una serie di informazioni preventive in cui chiarisce di non poter garantire in alcun modo la validità delle informazioni pubblicate;

è, infatti, documentata la presenza del Disclaimer generale disponibile alla pagina web http://it.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Disclaimer_generale, in cui è contenuto il seguente avvertimento “sebbene vi siano delle regole e un sistema non ufficiale di gestione anonimo e volontario, la struttura dell’enciclopedia permette a chiunque di modificare il contenuto delle sue pagine. Pertanto, è necessario tener presente che: su nessuna delle informazioni presenti in queste pagine è possibile garantire la verifica o il controllo da parte di soggetti legalmente abilitati o con le necessarie competenze per esprimersi nei campi trattati; tale controllo sarebbe necessario per fornire un’informazione completa, corretta e certa. Wikipedia non può garantire, in alcun modo, la validità delle informazioni pubblicate. Ciò, naturalmente, non implica la mancanza di 7informazioni interessanti o accurate su Wikipedia, ma è importante sapere che ogni contenuto può essere modificato, alterato o vandalizzato da chiunque, anche in contraddizione allo stato della conoscenza condivisa o alla verità dei fatti“: tale avvertimento evidenzia come la società che offre la piattaforma tecnologica all’enciclopedia on line esprima preventivamente e con chiarezza una presa di distanza dalla verità dei fatti riportati nelle singole voci; analogamente, dunque, a quanto affermato in tema di responsabilità di coloro che pubblicano dichiarazioni diffamatorie di terzi, la chiara e preventiva presa di distanza dalla verità del contenuto di tali dichiarazioni costituisce di per sé elemento che esclude la stessa configurabilità del concorso dell’hosting provider nella diffamazione, oltre a rendere insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito; anche sotto il profilo della condotta omissiva, che comporterebbe la responsabilità di colui che ha obblighi di controllo di quanto viene pubblicato sull’enciclopedia, non è rinvenibile nella posizione della Wikimedia Foundation Inc. l’obbligo di garantire che non vengano commessi illeciti lesivi dell’altrui reputazione in quanto, a differenza del content provider, l’hosting provider offre un servizio basato proprio sulla libertà degli utenti di compilare le voci dell’enciclopedia: è proprio questa libertà che esclude l’obbligo di garanzia e che trova il suo bilanciamento nella possibilità lasciata a chiunque di modificarne i contenuti e di chiederne la cancellazione;

né la proprietà dei server e la titolarità del dominio wikipedia.org rappresentano elementi idonei a modificare la natura dell’attività in concreto svolta dalla società convenuta, che risulta del tutto estranea all’organizzazione ed alla selezione dei contenuti pubblicati, tanto più nel caso concreto in cui il ricorrente avrebbe potuto autonomamente modificare il contenuto della voce concernente la sua biografia ovvero chiederne la cancellazione, ed essendo pacifico che tale modifica non sia stata mai da lui fatta e che nessuna cancellazione sia stata richiesta secondo le procedure indicate sul sito di Wikipedia;

la facoltà del ricorrente di chiedere la cancellazione delle parti dello scritto ritenute diffamatorie e la norma secondo la quale nessun risarcimento danni può essere chiesto dal creditore che, usando l’ordinaria diligenza, li avrebbe potuti evitare (artt.1227, 2° co. e 2056 cc) rendono infondata tanto la domanda di inibitoria quanto la domanda risarcitoria; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, d’ufficio, come in dispositivo;

PQM


visto l’art.702 bis c.p.c.

rigetta la domanda e condanna Cesare Previti al pagamento, in favore della Wikimedia Foundation Inc., delle spese processuali, liquidate in complessivi E.2.500,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi

Così deciso in data 17/06/2013 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

Il giudice
dott. Eugenia Serrao