Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XLIV

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Cap. XLIV. - Ordini dei Datij degli Hosti, & che vendono vino a minuto

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Ordini dei Datij de gli Hosti, & che vendono Vino à minuto.


CAP. XLIV.


P
Rimieramente hanno statuito, & ordinato, che ogni Taverniero, & ogni altra persona, la quale venderà Vino negro in detto luoco, o Comune d’Alzano, ò farà vendere à minuto, sia obligato à pagare al detto Comune, o al Datiaro del Datio del Vino à minuto L. 3. Imperiali per ogni carro, & al computo di ogni Carro di Vino venduto. Se il vino sarà venduto d. 6. Imperiali il boccale, & se di più di detti d. 6., il Vino sarà venduto: sia tenuto il detto venditore à pagare ai sudetti, soldi 5. Imp. per ogni danaro di più, che esso Vino sarà venduto dei d. 6., & così della Vicena, & de altre sorti de Vini.
Poi per ogni Carro di Vernazzo, o altre sorte di Vino bianco, sia tenuto pagare L. 3., s. 10. Imperiali mentre però non si venda più de soldi 10. Imperiali il boccale, & se sarà venduto de più de detti soldi 10. sia tenuto à pagare soldi 5. Imp. per ogni denaro come di sopra.
Et per ogni carro di Moscatello sia tenuto pagare L. 4. Imperiali se però non sarà venduto più di lir. 1. Imper. il boccale, & anco manco, & se sarà venduto di più di lir. 1. sia tenuto pagare soldi 5. per ogni dinaro come di sopra.
Et non sia lecito ad alcun Taverniero in detto luoco d’Alzano governare, ne incanevare, o far incanevare alcuna quantità di Vino, di Vernaccio, o Moscatello, ne di qual si voglia sorte nell’hostaria senza notitia, o licenza del Datiaro, sotto pena de L. 3. Imperiali per ogni persona, & per ogni volta, & per ogni Carro, & al Computo di Carro, ne possa tenere sorte alcuna dei sudetti Vini fuori dell’hostaria per venderne, o per farlo vendere sotto la medesima pena, le quali pene siano applicate al detto Datiaro.
Et che il Datiaro sudetto possi datiare ogni quantità di Vino, che qual si voglia hosto haverà governato, o fatto governare nella sua hostaria, defalcando però i Carri di Vino, che il detto hosto doverà per suo bever di Casa quell’anno, & se per caso l’hosto, & il Datiaro non fussero daccordo nel defalcare il detto Vino devono eleggere duoi Amici Comuni, o uno concordevolmente alla [p. 34 modifica]cui tassa devono stare, & se quelli duoi eletti non fussero concordevoli, in quel caso siano posti i nomi dei Consiglieri in un bussolo, & ne siano cavati uno per sorte, mentre però non vi si ponghi dentro in detto bussolo parenti alcuni di detti Datiari, & hosto, ne alcuno dei loro Compagni, o interessati, & così estratto sia per terzo tassatore, & quello, che duoi di essi haveranno tassato sia fermo, & valido.
Et non sia lecito ad alcun hosto metter, ne far metter Vino de qual si voglia sorte ad alcuna persona nella sua hostaria à tavola per venderlo, se prima non sarà datiato per il Datiaro, & s’intende esser posto per venderlo se sarà posto in Tavola nell’hostaria ad alcuna persona sotto pena de soldi 50. Imperiali per ogni volta, & per ogni boccale, da esser applicati al detto Datiaro.