Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XLV

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Cap. XLV. - Ordine circa al pane da vendere

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Ordine cerca il Pane da vendere.


CAP. XLV.


C
He ogni persona habitante ò che habitarà nel detto luoco, & Comune d’Alzano, che farà, o farà fare Pane di formento, o di soventio nel detto Loco, o Comune, o fuori per venderlo nel detto Comune d’Alzano, sia obligato a pagare al Datiaro del Pane del detto Comune soldi 8. Imp. per ogni soma, & al Computo di soma sotto pena limitata per la forma dei Datij della detta Valle da esser applicata al Datiaro.
Ne sia lecito ad alcuna persona mettere, ne tenere, o vendere, ne far vendere alcuna quantità di Pane di Formento, ne di soventio in alcun luoco di detto Comune se prima esso Pane non sarà bollato col bollo del Datiaro sotto pena de L. 2. Imperiali per ogni uno, & per ogni volta, & per ogni Pane, come ancora è stato provisto secondo la forma dei contratti della detta Valle da esser applicati al Datiaro, & al detto Datiaro sia creduto col suo giuramento, & un testimonio, & idoneo testimonio sia colui, che havesse comperato de quel istesso Pane non bolato.
Ne sia lecito ad alcun del detto Comune, o habitante come di sopra portare, ne far portare fuori del detto luoco, o Teritorio d’Alzano alcuna quantità di Pane di formento, o di Soventro da vendere fatto, o cotto in detto luoco, o Teritorio se non sarà bollato come di sopra sotto la pena detta di sopra, & applicata come di sopra, & gli sia creduto come di sopra. Salvo che ogni persona potrà senza pena alcuna portare, & far portare Pane di formento, & di soventro per condurlo, & se l’haverà condotto non bolato nell’essercito del Serenissimo Dominio Nostro di Venetia, ancorchè non havesse licenza dal Datiaro.