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620 giornale dell'ingegnere

Capitolato della strada ferrata
Centrale italiana.


PARTE I.


Parte relativa alla costruzione.


Art. 1. L’andamento e direzione generale della strada ferrata centrale Italiana sarà mantenuto in base di quanto aveva in addietro stabilito con apposite approvazioni dei rispettivi Governi la Commissione internazionale, quando non trattisi di un evidente vantaggio di condizioni, il quale ne renda apprezzabile presso la Commissione suddetta le coerenti proposte di cambiamento. Saranno sottomesse all’approvazione della Commissione la collocazione delle sue stazioni e dei principali suoi ponti, l’esecuzione dell’intera opera e delle officine.

Art. 2. In tutta la estensione della strada, meno il passo dell’Appennino, le curve dovranno essere amplissime nè avere in alcun caso un raggio minore i metri 500. Nell’Appennino, e quando siavene l’assoluta necessità il minimo raggio potrà essere di 300 metri. Quanto allo sviluppo altimetrico si procurerà di ottenere le livellette, ossia le inclinazioni dei varj tronchi di strada, più convenienti, e per quanto sia possibile orizzontali, nè si ammetteranno mai pendenze maggiori di 1/200. Solamente nello sviluppo della strada nell’Appennino potrà adottarsi la pendenza fino all’uno in quaranta; e qualora avvenga che dietro accurati studj i Concessionarj credessero proporre anche una più forte pendenza, il progetto sarà presentato alla Commissione internazionale. Se al personale tecnico della detta Commissione il progetto incontrasse delle opposizioni, il relativo giudizio sarà rimesso alla decisione dell’I.R. Direzione centrale per la costruzione delle strade ferrate in Vienna.

Questa Direzione dovrà decidere se l’aumento di pendenza, e il risparmio da ottenersi con questo mezzo nella costruzione delle opere siano compatibili con un servizio regolare nell’esercizio della strada.

Art. 3. L’inclinazione delle scarpe sarà generalmente dell’uno e dell’uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo la natura dei terreni e l’elevazione del piano stradale. Nei tratti in roccia, l’inclinazione dei cavamenti sarà stabilita secondo la natura della roccia stessa.

Art. 4. Il ponte sul Po presso Borgoforte non meno che tutti gli altri ponti di maggiore o minore luce, viadotti e chiaviche saranno solidamente costruiti in opera muraria, o in ferro fuso o battuto. Il legname non vi sarà ammesso che nelle opere accessorie.
Ciò intendesi applicato in genere a qualunque manufatto attinente alla strada, salvo di accogliersi i progetti giustificabili da circostanze eccezionali.

Art. 5. Le stazioni a qualunque classe appartengano, le officine i magazzini, le casetta da guardiano ed ogni altra opera attenente alla strada dovranno essere costruite in perfetta regola d’arte in opere stabili e murarie, e colla maggior solidità; soddisferanno non solo al bisogno dell’esercizio presumibile ma anche al decoro dell’impresa e della città e luoghi cui sono annessi; ciò nonostante potranno essere di semplice architettura.

Art. 6. Le stazioni dovranno essere provviste dei necessarj scambi, piatteforme, rifornitori ed altri attrezzi, e di tutto ciò che occorre al ben regolato servizio della strada, come pure non dovranno mancare i locali per il carico e scarico delle merci, per i servizj doganali, sanitarj, di polizia, ed infine per tutto quanto risguarda un perfetto servizio.

Art. 7. Tutta la strada sarà munita in un numero che prossimamente corrisponda a quello de’ chilometri di sua lunghezza, di caselle in muramento per uso de’ guardiani, composte di camera, cucina e piccolo magazzino. La loro distanza rispettiva sarà maggiore o minore a seconda delle circostanze.

Art. 8. Saranno apposte lungo tutto il piano stradale colonnette di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate.