Pagina:Capitolato della strada ferrata Centrale italiana.djvu/6

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architetto ed agronomo 625
zio e di altre gabelle, per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione completa della medesima.

Art. 48. Gli acquisti e vendite di immobili fatti dalla Società per servizio o per immediata dipendenza dell’impresa da essa assunta sono esenti da qualunque tassa applicabile ai trapassi di proprietà. Gli atti e contratti a ciò relativi saranno registrati, o come dicesi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. E in difetto di una disposizione speciale che determini questo minimum non soddisferassi per ciascheduno dei sopra detti atti diritto maggiore di Italiane Lire 3.

Art. 49. Tutti gli atti, contratti, quitanze, certificati concernenti le operazioni fatte dalla Società per l’esecuzione ed in virtù della presente concessione saranno esenti da qualunque tassa.

Art. 50. Nonostante il disposto nei precedenti Art. 47 e seg. i concessionarj continueranno a pagare l’imposta territoriale dentro però la corrispondente cifra per la quale i terreni e le fabbriche da essi acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione. Saranno pure a loro carico tutte le spese occorrenti per le correzioni catastali e volture da eseguirsi per causa delle nuove divisioni dei fondi operate col taglio della strada ferrata ed opere accessorie.

Art. 51. La Società è autorizzata a creare pel bisogno del suo esercizio degli stabilimenti, officine, edifizj, a possedere cave di torbe, lignite, ad acquistare boschi e foreste subordinatamente alle leggi generali ed alle discipline degli stati dove altrettanto trovasi esistente.

Art. 52. Nei luoghi dove la strada ferrata dell’Italia centrale dovrà congiungersi con altre strade ferrate preesistenti sarà cura dei concessionarj di intendersi coi concessionarj di quelle pel comune uso.

Art. 53. I concessionarj potranno, procurandosi l’approvazione dei Governi, riunire alla impresa della Centrale, sia parzialmente sia in totalità per via di acquisti, od in qualunque altro modo, altre strade di ferro attualmente concesse o che potrebbero esserlo in appresso.

Art. 54. In entrambi i casi previsti dai precedenti due articoli 52 e 53, come anche quando si costruisce un nuovo braccio di strada ferrata comunicante colla Centrale, si regoleranno dalla Commissione, premesse le opportune pratiche presso il Governo locale e in concorso dei concessionarj, le di-
scipline per l’uso comune della strada, stazioni ed accessorj, non meno che le variazioni che occorresse introdurre nelle tariffe della Centrale.

Art. 55. I concessionarj affideranno la direzione tecnica della strada ferrata centrale Italiana ad un Ingegnere in capo, il quale non abbia contemporaneamente a dirigere altre imprese in guisa che possa essere sempre referibile a qualunque occorrenza e richiesta della Commissione internazionale e suo uffizio permanente.

Art. 56. I concessionarj preferiranno di occupare a pari condizione nei rispettivi tratti di strada tanto nella costruzione quanto nell’esercizio individui degli Stati ai quali questi tratti appartengono, ad eccezione dei primarj impiegati tecnici, dei macchinisti e degli operanti che fossero più degli indigeni atti ad una specialità di lavoro.

Art. 57. I concessionari durante la costruzione restano esonerati dalle spese di mantenimento e di stipendj dell’uffizio permanente della Commissione internazionale, che rimarranno a carico in parti eguali dei Governi interessati.

All’attivazione completa della strada avrà ciò nonostante effetto lo stabilito dall’Art. 28 della Convenzione di Roma, 1.° maggio 1851.

Art. 58. Nella approvazione dei progetti, nella esecuzione dei lavori e nei loro collaudi, come anche nell’amministrazione ed esercizio della strada la Commissione internazionale, il di lei uffizio permanente e gli ufficiali ed ingegneri ad essa addetti eserciteranno ogni più estesa e piena competenza di ispezione e sorveglianza e controllo.

Art. 59. Se i concessionarj o loro dipendenti non adempiono alcuna delle obbligazioni della presente concessione, la Commissione internazionale è in diritto di prendere le disposizioni richieste nel senso della legge di concessione delle strade ferrate austriache 14 settembre 1854 attualmente in vigore nell’Impero austriaco ed al bisogno di ordinare a spese della Società il rimedio di diritto che le parrà il più convenienta.

Art. 60. Per gli effetti civili della presenta concessione i concessionarj si assoggetteranno alle leggi e discipline vigenti negli Stati Estensi: come per ciò che si riferisce alla esecuzione dell’opera dichiarano di assoggettarsi alle leggi e discipline vigenti nei rispettivi Stati dove si costruisce la strada, e di essere trattati a parità dei sudditi degli Stati medesimi senza alcuna distinzione. E tuttociò durante il tempo della concessione.

Art. 61. Le contestazioni che potrebbero insorgere tra la Società e gl’impiegati proposti a vigilare la buona esecuzione delle opere ed il regolare esercizio della strada,